Corte costituzionale

Sentenza n. 163/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/06/1975 · relatore Giulio Gionfrida

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 573

del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 22 dicembre 1972 dal pretore di Catania nel

procedimento penale a carico di Pulvirenti Gesualdo, iscritta al n. 134

del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 140 del 30 maggio 1973;

2) ordinanza emessa il 9 giugno 1973 dal pretore di Gela nel

procedimento penale a carico di La Torre Silvio, iscritta al n. 333 del

registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 249 del 26 settembre 1973.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 23 aprile 1975 il Giudice relatore

Giulio Gionfrida;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - In un procedimento penale a carico di Gesualdo Pulvirenti,

imputato del reato di sottrazione consensuale di minorenne con

l'aggravante di cui al secondo comma dell'articolo 573 del codice

penale per aver commesso il fatto a fini di libidine, il pretore di

Catania, in accoglimento di eccezione della difesa, con ordinanza 22

dicembre 1972, ritenutane la rilevanza in causa e la non manifesta

infondatezza, ha sollevato questione di legittimità - in riferimento

agli artt. 2, 3 e 13 della Costituzione - dell'art. 573 citato "per la

parte in cui consente, secondo un diffuso orientamento

giurisprudenziale, di punire la sottrazione di minore commessa a fine

di libidine, anche nelle ipotesi in cui il minore stesso goda di un

ampio margine di libertà per motivi di lavoro, di studio o di svago".

2. - La costituzionalità della norma penale indicata è stata

posta in dubbio anche dal pretore di Gela (con ordinanza 9 giugno 1973

emessa nel procedimento penale a carico di Silvio La Torre) sotto un

ulteriore (e diverso) profilo di violazione del principio di

uguaglianza, per la parte in cui la norma, in particolare, prevede la

punibilità del soggetto agente anche nella ipotesi che "sia

quest'ultimo che la persona sottratta con il di lei consenso siano

entrambi di età compresa fra i 18 ed i 21 anni".

3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri (nel

giudizio relativo all'ordinanza del pretore di Catania), deducendo

l'infondatezza della sollevata questione. Considerato in diritto :

1. - Le due ordinanze innanzi indicate, in quanto involgono

parallele questioni di legittimità della medesima norma, possono

essere riunite per unica decisione.

2. - Con la prima ordinanza di rimessione è prospettato, come in

narrativa detto, il contrasto con gli artt. 2, 3 e 13 della

Costituzione, dell'art. 573 del codice penale "per la parte in cui

consente di punire la sottrazione consensuale del minore commessa a

fine di libidine anche nelle ipotesi in cui il minore stesso goda di un

ampio margine di libertà per motivi di lavoro, di studio o svago".

Ritiene, infatti, il giudice a quo - il quale muove dalla invalsa

interpretazione giurisprudenziale della norma denunziata, secondo cui

deve presumersi una volontà del genitore "limitativa della libertà

del minore agli scopi per cui è concessa e quindi contraria al

compimento degli atti sessuali" - che tale attribuita rilevanza al

consenso del genitore leda, appunto, il diritto del minore alla propria

libertà sessuale, quale garantito dagli artt. 2, 3 e 13 della Carta

costituzionale.

3. - La questione è infondata.

Il riferimento alla "libertà sessuale" è, nella specie, fuor di

luogo.

La norma denunziata - così come anche interpretata da dottrina e

giurisprudenza - si colloca ed opera, infatti, su un piano diverso,

tutelando la patria potestà del genitore (o l'autorità tutoria): la

lesione della quale, appunto, si realizza attraverso l'impedimento o

l'ostacolo frapposto all'esercizio del connesso potere- dovere di

vigilanza e custodia sul minore.

A tal fine, la giurisprudenza è ferma nel ritenere - come elemento

materiale del reato, idoneo a realizzare la lesione sopradetta -

l'abductio de loco in locum o la illegittima ritenzione del minore

stesso.

In mancanza di tale elemento, coerentemente è stata esclusa la

sussistenza del reato di sottrazione, pur in presenza di atti sessuali

compiuti nei confronti del minore.

Per converso, ove rilevanza è stata riconosciuta alla mancanza di

consenso del genitore in ordine al compimento di atti del tipo di

questione, ciò è avvenuto al solo fine di desumerne, indirettamente,

l'abductio sopra detta, in ipotesi in cui questa non poteva,

evidentemente, essere rilevata con criterio meramente spaziale,

trattandosi di minore cui era stato concesso un certo (anche ampio)

margine di movimento per fini di studio, lavoro, etc.

Il che è logico corollario della (esatta) premessa che la sfera in

cui si esercita la vigilanza paterna - e da cui conseguentemente non è

lecito "sottrarre" il minore - non si esaurisce territorialmente negli

ambienti in cui si attua una immediata e diretta relazione tra genitore

e figlio, ma si estende a ricomprendere tutte quelle situazioni in cui

il minore, pur godendo una certa libertà di movimento resta, comunque,

soggetto alle direttive del genitore.

4. - Infondata è anche la seconda questione di legittimità

dell'art. 573 cod. pen. citato, sollevata, dal pretore di Gela, con

riferimento all'ipotesi peculiare che due soggetti di sesso diverso,

entrambi minori, decidano di usare della libertà loro concessa "per

compiere atti che non troverebbero consenzienti i loro genitori".

La violazione del precetto costituzionale dell'eguaglianza (art.

3), nella specie ipotizzata, è fatta, invero, discendere dalla

premessa - per altro dubitativamente formulata - che sia, nell'ipotesi

sopradetta, senz'altro punibile l'uomo, per la presunta maggior

debolezza della donna.

Trattasi, però, di premessa estranea alla lettera della norma e

contraria alla corretta interpretazione della stessa: per cui, invece,

è alla stregua dei concreti elementi emergenti dalle singole

fattispecie che va, caso per caso, senza aprioristiche differenze di

sesso, individuato, ove entrambi i soggetti siano minori, quale dei due

debba considerarsi colpevole della sottrazione nei confronti

dell'altro.

La dimostrata erroneità nella premessa sopradetta travolge,

conseguentemente, la questione di costituzionalità che su di essa si

fonda.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 573 del codice penale sollevata, dal pretore di Catania, in

riferimento agli artt. 2, 3 e 13 della Costituzione e, dal pretore di

Gela, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con le ordinanze in

epigrafe indicate.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI- ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:163 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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