Corte costituzionale

Ordinanza n. 723/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/06/1988 · relatore Renato Dell'Andro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 569 del codice

penale, promosso con ordinanza emessa il 4 aprile 1986 dal Tribunale

di Roma nel procedimento penale a carico di Trani Nerina, iscritta al

n. 385 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 38 - 1ª s.s. dell'anno 1986;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

}tps;7AA Ritenuto che il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa

il 4 aprile 1986, ha sollevato, in riferimento all'art. 30 Cost.,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 569 c.p. "nei

limiti di cui in motivazione";

che il giudice a quo ha motivato la sollevata questione

rilevando che, a volte, come nella specie da lui esaminata,

l'automatica applicazione della pena accessoria di cui all'art. 569

c.p. penalizza anche i minori;

che il giudice a quo è dell'avviso che l'automatica

applicazione della pena accessoria ex art. 569 c.p. contrasti anche

con la disciplina legislativa in base alla quale si consente al

Tribunale per i minorenni una serie graduata di interventi prima di

pervenire alla dichiarazione di decadenza della potestà dei

genitori, considerata quindi come estremo rimedio;

che, nell'ordinanza di rimessione, si fa riferimento all'art. 30

Cost. quale fonte di diritti e doveri, reciproci, tra genitori e

figli;

Considerato che le sanzioni penali, quali conseguenze dei fatti

che manifestano la più grave delle illiceità, superano, per se

stesse, anche diritti fondamentali del reo quale, ad esempio, quello

di libertà;

che non è certamente in ragione di eventuali ripercussioni

negative, su terzi, che l'applicazione di sanzioni penali, principali

od accessorie, può eventualmente provocare, che va dichiarata

l'illegittimità costituzionale d'una determinata pena;

che i minori non possono subire danni dalla perdita, da parte

del padre o della madre, della potestà dei genitori, tenuto conto

che nell'art. 30, secondo comma, Cost. è espressamente sancito che,

nei casi d'incapacità dei genitori ad esercitare la predetta

potestà, la legge provvede a che siano assolti, da terzi, i loro

compiti; e che appunto un caso d'incapacità legale d'esercizio della

potestà dei genitori è quello previsto dall'art. 569 c.p.;

che la pena accessoria prevista da quest'ultimo articolo è

prescritta anche a tutela dei minori, essendo venute meno, a causa

dei gravi delitti commessi dai genitori contro "lo stato di famiglia"

(supposizione o soppressione di stato, ex art. 566 c.p.; alterazione

di stato ex art. 567 c.p.; occultamento di stato di un fanciullo

legittimo o naturale riconosciuto ex art. 568 c.p.) le garanzie per

la corretta gestione, da parte degli stessi genitori, degli interessi

dei minori;

che, pertanto, la sollevata questione di legittimità

costituzionale va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 569 c.p., sollevata, in riferimento all'art.

30 Cost., con ordinanza emessa il 4 aprile 1986 dal Tribunale di

Roma.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:723 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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