Art. 563 c.p. — Estinzione del reato

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[1]Nei casi preveduti dagli articoli 559 e 560 la remissione della querela, anche se intervenuta dopo la condanna, estingue il reato.

[2]Estinguono altresi' il reato:

[3]1° la morte del coniuge offeso;

[4]2° l'annullamento del matrimonio del colpevole di adulterio o di concubinato.

[5]L'estinzione del reato ha effetto anche riguardo al correo e alla concubina e ad ogni persona che sia concorsa nel reato; e, se vi e' stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 11 dicembre 1969

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art563 · fonte del testo

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