Art. 507 c.p. — Boicottaggio
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 4 giugno 1966. Leggi il testo vigente →
[1]Chiunque, per uno degli scopi indicati negli articoli 502, 503, 504 e 505, mediante propaganda o valendosi della forza e autorita' di partiti, leghe o associazioni, induce una o piu' persone a non stipulare patti di lavoro o a non somministrare materie o strumenti necessari al lavoro, ovvero a non acquistare gli altrui prodotti agricoli o industriali, e' punito con la reclusione fino a tre anni.
[2]Se concorrono fatti di violenza o di minaccia, si applica la reclusione da due a sei anni.
Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 4 giugno 1966
