Codice penale

Art. 507 c.p. — Boicottaggio

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 4 giugno 1966. Leggi il testo vigente →

[1]Chiunque, per uno degli scopi indicati negli articoli 502, 503, 504 e 505, mediante propaganda o valendosi della forza e autorita' di partiti, leghe o associazioni, induce una o piu' persone a non stipulare patti di lavoro o a non somministrare materie o strumenti necessari al lavoro, ovvero a non acquistare gli altrui prodotti agricoli o industriali, e' punito con la reclusione fino a tre anni.

[2]Se concorrono fatti di violenza o di minaccia, si applica la reclusione da due a sei anni.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 4 giugno 1966

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 84/1969

    Ha colpito questo articolo
    17 aprile 1969

    La libertà di propaganda è espressione di quella di manifestazione del pensiero ed è assicurata fino al limite oltre il quale risulti leso il metodo democratico.

    Art. 507 c.p.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art507 · fonte del testo

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