Art. 506 c.p. — Serrata di esercenti di piccole industrie o commerci

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Gli esercenti di aziende industriali o commerciali, i quali, non avendo lavoratori alla loro dipendenza, in numero di tre o piu' sospendono collettivamente il lavoro per uno degli scopi indicati nei tre articoli precedenti, soggiacciono alle pene ivi rispettivamente stabilite per i datori di lavoro, ridotte alla meta'.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 24 luglio 1975

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 222/1975

    Ha colpito questo articolo
    17 luglio 1975

    Impropriamente l'art. 506 del cod.pen., definisce serrata la sospensione del lavoro dei piccoli esercenti che personalmente gestiscono un'azienda industriale o commerciale nel campo di una professione, di un'arte o un mestiere giacché la realtà dimostra che in tali casi non ci si trova di fronte a datori di lavoro, bensì ad una categoria di lavoratori definibili autonomi la cui forma di autotutela, strutturata dallo stesso codice sul modello di quello dei lavoratori dipendenti (l'art. 506 esige per la punibilità dei piccoli esercenti che essi sospendano collettivamente -almeno in numero di tre- il lavoro) non può non essere compresa in quel più ampio concetto di sciopero che ha trovato modo di esprimersi nell'attuale mondo del lavoro.

    Art. 506 c.p. · Art. 505 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 47/1958

    Questione infondata
    2 luglio 1958

    La disposizione dell'art. 40 Cost. riguarda soltanto il "diritto di sciopero", non anche quello di "serrata". E se anche da detta norma si volesse argomentare sulla liceità della serrata fatta al fine di risolvere con essa contrasti relativi a rapporti di lavoro, siffatta argomentazione non potrebbe mai essere utilizzata per quanto riguarda l'art. 506 Cod. pen., nella parte in cui, richiamando il precedente art. 504, prevede la serrata fatta da esercenti di piccole aziende commerciali "allo scopo di costringere l'autorità a dare un provvedimento", non venendo in questione in tale ipotesi alcun rapporto di lavoro. Pertanto è infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 506 Cod. pen., sollevata in riferimento alla suddetta norma della Costituzione.

    Art. 504 c.p. · Art. 506 c.p. · Art. 40 cost. · Art. 41 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art506 · fonte del testo

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