Corte costituzionale

Sentenza n. 222/1975

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 17/07/1975 · relatore Giovanni Battista Benedetti

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 506

del codice penale, in relazione all'art. 505 dello stesso codice,

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 19 febbraio 1973 dal pretore di Paternò nel

procedimento penale a carico di Asero Angelo, Ranno Salvatore ed altri,

iscritta al n. 178 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 176 dell'11 luglio 1973;

2) ordinanza emessa il 5 giugno 1974 dal pretore di Pontedera nel

procedimento penale a carico di Ferretti Stefano ed altri, iscritta al

n. 374 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 289 del 6 novembre 1974.

Visto l'atto di costituzione di Ranno Salvatore ed altri;

udito nell'udienza pubblica del 21 maggio 1975 il Giudice relatore

Giovanni Battista Benedetti.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza emessa il 19 febbraio 1973 nel corso del procedimento

penale a carico di Asero Angelo ed altri, rinviati a giudizio per

rispondere del reato previsto e punito dagli art. 506 e 505 cod. pen.

per avere sospeso collettivamente il lavoro di panificatori per

protesta contro l'esistenza di panificatori abusivi, il pretore di

Paternò, in accoglimento dell'eccezione sollevata dalla difesa degli

imputati, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale

delle indicate norme in riferimento agli artt. 35 e 41 della

Costituzione.

Si osserva nell'ordinanza che nei termini indicati la questione non

risulta esaminata dalla Corte la quale in precedenti occasioni ha avuto

modo di escludere l'incostituzionalità dell'art. 506 cod. pen., in

riferimento agli artt. 40 e 41 Cost., per l'ipotesi di serrata

collettiva effettuata da piccoli esercenti per fini di coazione

all'autorità (sent. n. 47/1958); e successivamente, esaminando

l'ipotesi di serrata per protesta di cui all'art. 505 cod. pen.,

escluse l'illegittimità costituzionale di detta disposizione sul

rilievo che l'art. 41 Cost. non risultava invocato, mentre il richiamo

all'art. 35 non poteva ritenersi pertinente giacché questo precetto

riguarda il lavoratore e non già il datore di lavoro nella cui

categoria rientrano i piccoli esercenti (sent. n. 141/1967).

Nel presente caso le norme impugnate vengono censurate in relazione

ai precetti costituzionali che tutelano sia l'iniziativa economica

privata che il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni e ciò in

quanto i piccoli esercenti di cui trattasi, non avendo lavoratori alle

proprie dipendenze, operano come lavoratori autonomi.

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 506 cod. pen.

in relazione all'art. 505 stesso codice per contrasto con gli artt. 35,

primo comma e 41 Cost. è stata inoltre sollevata con ordinanza 5

giugno 1974 emessa dal pretore di Pontedera nel procedimento penale a

carico di Ferretti Stefano ed altri, imputati del reato previsto e

punito dall'art. 506 cod. pen. per avere, nella qualità di titolari di

esercizi di macellerie, senza lavoratori alle loro dipendenze,

effettuato una sospensione collettiva della vendita al pubblico, per

protesta contro un decreto prefettizio che aveva disposto il calmiere

delle carni macellate.

Nella citata ordinanza il pretore ritiene altresì non

manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità

dell'articolo 506 cod. pen. formulata dalla difesa degli imputati in

riferimento agli artt. 3 e 40 Cost. osservando che la serrata dei

piccoli esercenti - i quali, non avendo lavoratori alle loro

dipendenze, devono essere considerati come lavoratori autonomi -

equivale ad una forma di esercizio del diritto di sciopero. In

mancanza di una disciplina normativa dei limiti soggettivi ed oggettivi

di tale diritto, può ritenersi che la legittimazione allo sciopero

competa a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla sussistenza di un

rapporto di lavoro subordinato.

L'art. 506 cod. pen. sarebbe infine in contrasto con i principi

generali dell'ordinamento repubblicano, costituendo tale norma diretta

espressione del preesistente sistema corporativo.

Nel giudizio dinanzi a questa Corte si sono costituiti i signori

Ranno Salvatore, Panebianco Antonio e Cavallaro Alfio, rappresentati e

difesi dall'avv. Antonio La Russa con deposito di deduzioni in

cancelleria in data 27 aprile 1973.

Sostiene la difesa che la sospensione del lavoro per protesta

determinata da interessi economici dei piccoli esercenti, che non hanno

lavoratori alle loro dipendenze, deve ritenersi legittima. L'art. 35

Cost. che tutela il lavoro "in tutte le sue forme ed applicazioni" deve

considerarsi applicabile all'esercente che, non avendo dipendenti, si

presenta come esercente-lavoratore". La distinzione che scaturisce dal

citato precetto costituzionale si pone tra lavoratore e datore di

lavoro sicché la protezione accordata da tale norma spetta

all'esercente-lavoratore che non abbia altri alle sue dipendenze e va,

invece, negata all'esercente-datore di lavoro.

Afferma inoltre la difesa che all'esercente-lavoratore va anche

riconosciuta la tutela dell'art. 41 Cost. in quanto questo articolo

riguarda l'imprenditore privato sia che abbia, sia che non abbia

lavoratori alle sue dipendenze.

Conclude, pertanto, la difesa chiedendo che la Corte dichiari

l'incostituzionalità dell'art. 506 cod. pen. nella parte in cui

punisce la sospensione del lavoro di esercenti di aziende, non aventi

lavoratori alle loro dipendenze, effettuata per protesta diretta a un

fine economico connesso con l'attività aziendale. Considerato in diritto :

1. - I due giudizi, opportunamente riuniti, vengono decisi con

unica sentenza poiché identica è la questione di legittimità che

propongono alla Corte: l'incostituzionalità, in riferimento agli

artt. 3, 35, primo comma, 40 e 41 della Costituzione, dell'art. 506 in

relazione all'art. 505 del codice penale nella parte in cui punisce la

sospensione collettiva del lavoro effettuata per protesta da esercenti

di piccole industrie o commerci non aventi lavoratori alle proprie

dipendenze.

L'eccezione risulta sollevata nel corso di due procedimenti penali

promossi dai pretori di Paternò e di Pontedera rispettivamente contro

alcuni panificatori e contro un gruppo di macellai i quali avevano

chiuso i propri esercizi commerciali, direttamente e personalmente

gestiti, per protestare, i primi, contro la presenza di panificatori

abusivi, ed i secondi avverso il calmiere delle carni macellate. È

quindi evidente, alla stregua delle citate vicende processuali, che

l'ambito del presente giudizio resta individuato e delimitato in ben

precisi termini: decidere se sia o non costituzionalmente illegittima

la cosiddetta serrata dei piccoli esercenti industriali o commerciali

attuata per motivi di protesta relativi a interessi incidenti sul

contenuto economico della loro attività.

2. - Per risolvere la proposta questione occorre prendere posizione

sul dibattuto tema della qualificazione dell'astensione dal lavoro dei

soggetti di cui trattasi e stabilire se con essa si realizzi una forma

di serrata, sia pure particolare, giusta la definizione che ne dà il

codice vigente, o non piuttosto una forma di sciopero propria di una

particolare categoria di lavoratori.

Il punto fermo di distinzione tra queste due forme di autotutela,

desumibile dalle fonti del diritto positivo, le quali, pur non dandone

una definizione ne precisano tuttavia il contenuto, è che ad integrare

la nozione tipica di serrata è sufficiente il comportamento anche di

un singolo soggetto, purché sia datore di lavoro e dalla sua condotta

consegua la sospensione del lavoro subordinato nell'ambito

dell'azienda; perché si abbia sciopero, invece, è necessaria una

sospensione del lavoro da parte di una pluralità di lavoratori che

agiscano d'accordo per il perseguimento di un comune interesse.

Da questa distinzione, che trova riscontro nella realtà socio

economica, deriva che non può considerarsi serrata l'astensione dal

lavoro di un soggetto che personalmente gestisce un'azienda, in quanto

non avendo persone alle proprie dipendenze e non essendo perciò datore

di lavoro nei termini propri di questa espressione, non può col suo

contegno dar luogo a quella sospensione del rapporto di lavoro

subordinato che si è detto essere elemento indispensabile per la

configurazione di questa forma di autotutela.

L'esattezza di questa opinione è del resto confermata dalla stessa

struttura giuridica dell'incriminazione prevista dall'articolo 506 del

codice penale la quale - a differenza di quanto stabilito per la vera

serrata posta in essere dal datore di lavoro che abbia dipendenti ed in

perfetta simiglianza, invece, con lo sciopero per fini contrattuali

compiuto dai lavoratori dipendenti (art. 502 cod. pen.) - esige per la

punibilità dei piccoli esercenti che essi sospendano collettivamente -

almeno in numero di tre - il lavoro.

Impropriamente quindi la norma in esame definisce serrata la

sospensione del lavoro dei piccoli esercenti che personalmente

gestiscono un'azienda industriale o commerciale nel campo di una

professione, di un'arte o un mestiere. La realtà dimostra che ci si

trova pur sempre di fronte ad una categoria di lavoratori, definibili

autonomi in quanto svincolati da ogni rapporto di dipendenza, la cui

forma di autotutela, strutturata dallo stesso codice sul modello di

quella dei lavoratori dipendenti, non può non essere compresa in quel

più ampio concetto di sciopero che ha trovato modo di esprimersi

nell'attuale mondo del lavoro.

3. - Sulla base delle considerazioni che precedono ed in

conformità a quanto già statuito in tema di sciopero per finalità

economiche, deve ritenersi lecita la sospensione del lavoro attuata dai

piccoli esercenti per protesta contro fatti o provvedimenti incidenti

sul contenuto economico della loro attività aziendale, poiché questa,

nel caso qui in discussione di esercenti senza lavoratori subordinati,

si identifica e coincide interamente con l'attività soggettiva e

personale di questa speciale categoria di lavoratori autonomi i cui

interessi trovano ampia protezione nelle norme racchiuse nel titolo

terzo, parte prima, della Costituzione.

L'art. 506 del codice penale, che in relazione all'art. 505 dello

stesso codice reprime questa legittima forma di autotutela, va quindi

dichiarato costituzionalmente illegittimo per contrasto con l'art. 40

della Costituzione che riconosce il diritto di sciopero. Pronuncia

questa che dispensa la Corte dall'esame degli altri dedotti motivi

d'incostituzionalità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 506, in

relazione all'art. 505, del codice penale, nella parte in cui punisce

la sospensione del lavoro effettuata per protesta dagli esercenti di

piccole aziende industriali o commerciali che non hanno lavoratori alla

loro dipendenza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:222 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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