Corte costituzionale

Sentenza n. 141/1967

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/12/1967 · relatore Francesco Paolo Bonifacio

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 505 del

Codice penale, promosso con ordinanza emessa il 13 gennaio 1966 dal

Tribunale di Padova nel procedimento penale a carico di Garbo Giuseppe

ed altri, iscritta al n. 141 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 226 del 10 settembre

1966.

Udita nella camera di consiglio del 7 novembre 1967 la relazione

del Giudice Francesco Paolo Bonifacio.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel procedimento penale di appello a carico di Garbo Giuseppe

ed altri il Tribunale di Padova, su istanza del pubblico ministero, ha

sollevato una questione di legittimità costituzionale concernente

l'art. 505 del Codice penale.

Nell'ordinanza di rimessione il Tribunale osserva che, poiché la

citata disposizione prevede la serrata per protesta in modo affatto

generico, si pone il problema di accertare se nella sua disciplina

ricadano anche casi la cui punizione risulti illegittima in relazione

ai principi enunciati negli artt. 35, 39, 40 e 41 della costituzione.

Posta questa premessa, il Tribunale rileva che la protesta avente la

finalità di richiamare l'attenzione del legislatore sulle conseguenze

negative di particolari provvedimenti rientra nei diritti del

cittadino: in particolare, quella diretta contro norme che riguardano

la condizione tributaria, amministrativa, ed economica dell'azienda

costituisce esplicazione di un'azione sindacale legittima a norma degli

artt. 35 e 39 della costituzione. Da ciò conseguirebbe, secondo

l'ordinanza, anche la liceità della protesta attuata a mezzo di

serrata, atteso che quest'ultima costituisce esercizio del diritto

generale di libertà quando sia diretta al conseguimento di un fine

economico connesso con la azienda. E poiché la precedente pronunzia

della Corte sull'art. 505 del Codice penale - sentenza n. 123 del 1962

- ha avuto ad oggetto solo lo sciopero per solidarietà, il giudice a

quo ravvisa la necessità di uno specifico controllo costituzionale

della compatibilità della serrata per protesta con il principio di

libertà sindacale e solleva la relativa questione, rilevante e non

manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 35 e 39 della

costituzione.

2. - L'ordinanza, letta nella pubblica udienza del 13 gennaio 1966,

è stata ritualmente notificata al Presidente del Consiglio dei

Ministri, comunicata ai Presidenti delle due Camere e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale n. 226 del 10 settembre 1966.

Nel presente giudizio nessuna delle parti si è costituita. La

causa viene decisa, pertanto, in camera di consiglio a norma dell'art.

26 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Considerato in diritto :

1. - L'art. 505 del Codice penale punisce lo sciopero dei

lavoratori e la serrata dei datori di lavoro che siano effettuati

soltanto per solidarietà o soltanto per protesta. Dall'ordinanza di

rimessione risulta che la disposizione viene impugnata solo nella parte

relativa alla serrata per protesta, e non anche nella parte concernente

la serrata per solidarietà con gli altri datori di lavoro.

Per quanto riguarda le norme costituzionali di raffronto deve

essere rilevato che il Tribunale di Padova - ancorché sia partito

dalla premessa che "preliminare alla decisione di merito appare la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 505 del Codice

penale per quanto attiene alla serrata per protesta in relazione ai

principi di cui agli artt. 35, 39, 40 e 41 della costituzione" - ha

specificamente chiesto che il controllo di legittimità venga condotto

in riferimento agli artt. 35 e 39 della costituzione. È quindi solo in

relazione a queste due norme che la questione è stata proposta dal

giudice a quo e va decisa da questa Corte.

2. - La questione, così individuata e delimitata, non può essere

risolta, come mostra di ritenere il Tribunale di Padova, con una

meccanica trasposizione dei motivi enunciati nella sentenza n. 123 del

1962. E ciò sia perché in quella occasione l'art. 505 del Codice

penale venne esaminato solo nella parte riguardante lo sciopero di

solidarietà e non anche in quella relativa allo sciopero per protesta,

sia perché la valutazione costituzionale dello sciopero e della

serrata va condotta con specifico riferimento alla definizione ed ai

limiti dell'uno e dell'altra, atteso che solo al primo, come la Corte

accertò nella sentenza n. 29 del 1960, compete la qualifica di diritto

"costituzionalmente riconosciuto".

3. - L'art. 505 del Codice penale, mentre sufficientemente delimita

lo scopo immediato della serrata presa in considerazione (l'avverbio

"soltanto" esplicitamente esclude dalla fattispecie normativa la

serrata indirizzata ad altre finalità), non specifica nella sua

dizione letterale né il soggetto verso il quale la protesta è

diretta, né i fatti ai quali essa vuol reagire: sicché può porsi il

problema se la norma penale comprenda anche quella protesta che per

l'occasione che la motiva o per il destinatario al quale si rivolge

inerisca agli interessi del soggetto come parte di un rapporto di

lavoro.

Ad avviso della Corte per risolvere tale dubbio occorre por mente

al sistema normativo nel quale l'art. 505 del Codice penale si

inserisce: più precisamente, al sistema ora in vigore quale risulta a

seguito della sentenza n. 29 del 1960. La scomparsa dall'ordinamento

dell'art. 502 del Codice penale - ispirato, come in quella occasione la

Corte ebbe ad accertare, ai principi corporativi inconciliabili con i

nuovi principi costituzionali - ha fatto venir meno la illiceità penale

della serrata per fini contrattuali, e di ciò l'interprete non può

non tener conto nella ricostruzione ed individuazione dei precetti

contenuti in tutte le altre norme penali che la contemplano. Ciò

consente di attribuire all'art. 505 del Codice penale, nella parte qui

considerata, un significato restrittivo che - senza che in alcun modo

sia violata la lettera della legge (la quale, giova ripeterlo, nulla

dice in proposito) - trova giustificazione in un ordinamento nel quale

la serrata posta in essere nell'ambito del rapporto di lavoro e per

influire sulla disciplina di esso è penalmente lecita. Si può

concludere, perciò, che dalla previsione attuale dell'art. 505 del

Codice penale esula la serrata attuata per protesta contro fatti che a

quel rapporto si riferiscono.

4. - Una volta riconosciuto che l'art. 505 del Codice penale

incrimina solo la serrata per protesta che venga effettuata per ragioni

estranee alla disciplina del lavoro, la questione di legittimità

appare non fondata.

Non pertinente, anzitutto, è il richiamo all'art. 35 della

costituzione, il quale "tutela il lavoro in tutte le sue forme ed

applicazioni". È evidente, infatti, che il soggetto di tale previsione

costituzionale è il lavoratore e non già il datore di lavoro, la cui

libertà di iniziativa e di azione trova garanzia, su altro piano e

con ben diverso regime, nell'art. 41 della costituzione, il quale, come

innanzi si è detto, non viene qui in discussione.

Passando all'esame del profilo della questione relativo allo art.

39 della costituzione, la Corte ritiene che non vi sia dubbio che la

libertà di organizzazione sindacale debba trovare il necessario suo

corollario nella libertà di azione sindacale, giacché ove

quest'ultima fosse rinnegata anche la prima finirebbe col ridursi ad un

principio privo di contenuto e di significato. Tuttavia proprio

l'intima connessione fra l'una e l'altra sta a dimostrare che l'azione

sindacale deve essere definita nei termini che alla sua funzione sono

coessenziali (cfr., a proposito dello sciopero, sent. n. 123 del 1962)

e che vanno precisati nel quadro dei rapporti fra datori di lavoro e

lavoratori: con la conseguenza che ad essa ed alla sua tutela

costituzionale appaiono estranei tutti quei comportamenti che non si

collochino nell'ambito di quei rapporti. Non può perciò accogliersi

l'opinione del giudice a quo, secondo la quale la serrata dovrebbe

essere lecita "ogni qual volta sia diretta al conseguimento di un fine

economico connesso con l'attività aziendale".

Vero è che nella sentenza n. 123 del 1962 questa Corte ha

ritenuto che il diritto di sciopero è legittimamente esercitabile in

funzione di tutte le rivendicazioni riguardanti il complesso degli

interessi dei lavoratori che trovano disciplina nelle norme racchiuse

sotto il titolo terzo della parte prima della costituzione. Ma è da

considerare che ciò trova fondamento nella circostanza che le varie

provvidenze previste ineriscano tutte alla qualifica del soggetto come

lavoratore, laddove "il fine economico connesso con l'attività

aziendale" va collegato all'interesse del soggetto considerato come

imprenditore: in funzione, cioè, di un'attività che non rientra nella

garanzia offerta dall'art. 39 della costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale -

sollevata dal Tribunale di Padova in riferimento agli artt. 35 e 39

della costituzione - dell'art. 505 del Codice penale nella parte

relativa al datore di lavoro che soltanto per protesta sospende in

tutto o in parte il lavoro nei suoi stabilimenti, aziende od uffici.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1967.

GASPARE AMBROSINI-ANTONINO PAPALDO -

NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO -

BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.

ECLI:IT:COST:1967:141 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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