Corte costituzionale

Sentenza n. 53/1986

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/03/1986 · relatore Ettore Gallo

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 505 cod.

pen., promosso con ordinanza emessa il 22 marzo 1978 dal Pretore di

Pistoia nel procedimento penale a carico di Ciardi Sergio ed altri,

iscritta al n. 438 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 341 dell'anno 1978;

udito nella camera di consiglio del 4 febbraio 1986 il Giudice

relatore Ettore Gallo.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il Pretore di Pistoia, con ordinanza 22 marzo 1978, e nel processo

penale a carico di Ciardi Sergio ed altri, sollevava questione di

legittimità costituzionale nei confronti dell'art. 505 cod. pen. per

asserito contrasto con gli artt. 3 e 41 Cost..

Riferiva, in proposito, il magistrato che, nella giornata del 12

aprile 1976, tutti i macellai del mandamento di Pistoia avevano chiuso

i rispettivi negozi per protestare contro l'arresto di un loro collega,

imputato di aver violato la normativa che disciplina i prezzi al

consumo. Dei quarantasette macellai coinvolti nella vicenda, si era

proceduto soltanto nei confronti di dodici, dato che per gli altri 35,

non avendo essi alcuno alle proprie dipendenze, si era prestato

ossequio alla sentenza n. 222/1975 di questa Corte. Pertanto, cinque di

quei dodici erano stati prosciolti in un precedente giudizio con

formule varie e, dei residui sette, ancora tre venivano prosciolti in

linea di fatto nel dibattimento conseguente ad opposizione a decreto

penale di condanna.

Rimaneva, perciò, sub judice la posizione degli ultimi quattro

opponenti, tutti comparsi al dibattimento, ciascuno dei quali risultava

effettivamente avere alle dipendenze "uno o due dipendenti", secondo

quanto testualmente si legge nell'ordinanza.

Riteneva ciononostante il Pretore che anche questi dovessero essere

assimilati ai loro colleghi senza dipendenti, "sia per dimensioni

d'impresa, sia per l'esistenza di situazioni ambivalenti caratterizzate

da forme di collaborazione saltuaria o periodica non configurabili

negli schemi del rapporto di lavoro subordinato, sia per l'irrilevanza,

ai fini professionali e sindacali, dell'assunzione o del licenziamento

del lavoratore dipendente".

Concludeva, perciò, ritenendo applicabili anche ai predetti "le

motivazioni addotte a sostegno della sentenza n. 222 del 1975 citata" e

sollevando l'eccezione di cui sopra.

Nessuno si è costituito o è intervenuto nel giudizio innanzi a

questa Corte. Considerato in diritto :

La proposta questione incidentale non è fondata.

Se vi fossero davvero, in ipotesi, ragioni per ritenere che, nella

specie, l'apparente sussistenza di uno o due dipendenti si risolvesse

in realtà in "situazioni caratterizzate da forme di collaborazione

saltuaria o periodica sicuramente non configurabili negli schemi del

rapporto di lavoro subordinato", non si tratterebbe di questione di

legittimità costituzionale, ma bensl' di questione attinente al fatto,

affidata, come tale, all'apprezzamento del giudice di merito. Il quale,

ove dovesse escludere la sussistenza nella specie di alcuna dipendenza

in senso tecnico giuridico, non sarebbe certo tenuto a chiedere a

questa Corte l'applicazione degli effetti derivanti dalla sentenza 8

luglio 1975 n. 222.

Sotto questo aspetto, anzi, la questione sarebbe inammissibile.

Senonché l'ordinanza finisce poi per riproporre nelle conclusioni

la effettiva questione di legittimità, chiedendo alla Corte di

estendere la dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art.

506 in relazione all'art. 505 cod. pen., già espressa per l'ipotesi di

piccoli imprenditori senza dipendenti, anche al caso di piccoli

imprenditori che abbiano uno o due dipendenti: con ciò mostrando di

attribuire alle precedenti argomentazioni mero valore illustrativo.

Ma il punto focale della citata precedente decisione di questa

Corte investe proprio il momento conseguente al comportamento del

datore di lavoro che, sospendendo l'attività aziendale, determina

altresl' la sospensione del lavoro subordinato. Solo quando tale

effetto è impossibile, perché si tratta di soggetto che

"personalmente gestisce l'azienda" e "non avendo persone alle proprie

dipendenze" non può nemmeno essere considerato "datore di lavoro nei

termini propri di questa espressione", solo allora la norma che,

ciononostante definisce serrata una siffatta situazione, incontra la

censura già espressa.

Ma se l'imprenditore - come nella specie - ha alle sue dipendenze

uno o due lavoratori, gli effetti temuti comunque si verificano, e non

può esservi, perciò, una soluzione intermedia o minimale. Infatti, la

scarsa rilevanza del fatto trova la sua definizione nell'ambito

dell'ordinamento giuridicopenale, attraverso le valutazioni suggerite

dall'art. 133 cod. pen. o, al limite, nelle situazioni circostanziali

di cui all'art. 62 bis cod. pen..

Non sussiste, quindi, né disparità di trattamento né

irrazionalità ex art. 3 Cost., né sussistono limitazioni

all'iniziativa economica privata ex art. 41 Cost., perché questa non

può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale: e la Corte ha già

indicato proprio in relazione al problema della serrata, la disciplina

dei prezzi delle merci a largo consumo, come le carni bovine, fra le

legittime misure protettive del benessere sociale (sent. 27 giugno 1958

n. 47).

Né l'ordinanza solleva alcun problema in ordine allo stesso

istituto della serrata come tale, e alla problematico della sua

rilevanza penale in relazione ai principi generali di libertà.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 505 cod. pen., sollevata dal Pretore di Pistoia, con

ordinanza 22 marzo 1978, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost..

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -

GABRIELE PESCATORE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:53 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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