La legge talora esige che, per la punibilità di determinati fatti, si verifichino determinate condizioni, senza le quali si ritiene non necessaria la punizione. Si tratta di quelle condizioni obiettive di punibilità che importano la responsabilità dell'agente o dell'omittente, quantunque l'evento, da cui dipende il verificarsi della condizione, non sia da lui voluto. (art. 44). La Commissione parlamentare non contestò, sostanzialmente, l'esattezza del principio per cui il colpevole risponde del reato anche se l'evento, da cui dipende il verificarsi della condizione, non è da lui voluto, ma ritenne superfluo enunciarlo, tanto più che la legge non definisce le condizioni di punibilità. L'articolo 44, tenendo presente quanto fu elaborato dalla scienza italiana vigente il codice del 1889, stabilisce con certezza una regola, che la dottrina svilupperà ulteriormente. Le condizioni di punibilità esistevano anche nel codice del 1889; ma questo non dava alcuna regola per risolvere la questione se l'evento, da cui dipende il verificarsi di una di tali condizioni, debba essere voluto o no. La nuova legge provvede a dirimere le questioni che erano sorte in proposito, e però la relativa norma è da ritenersi tutt'altro che superflua. Nè si può dubitare dell'esattezza del principio in discorso, che pone una deroga alle regole generali della responsabilità. Esso è giustificato dalla considerazione che le condizioni di cui si tratta rappresentano non già elementi dell'azione o dell'omissione, ma elementi del reato i quali, a giudizio del legislatore, non è necessario siano voluti dall'agente, per dar luogo alla punibilità. Al rilievo della Commissione parlamentare, che la legge non definisce le condizioni di punibilità, è agevole rispondere che la nozione di tali condizioni risulta chiara dall'articolo 44, mentre le condizioni stesse sono specificate nei singoli reati rispetto ai quali la legge le prevede. È compito poi della scienza, e non della legge, sviluppare quella nozione e precisare i caratteri differenziali tra le condizioni di punibilità e gli altri elementi del reato.
Relazione al Codice penale (1930), n. 29