Art. 416-bis.1 c.p. — Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 2018 al 16 giugno 2023. Leggi il testo vigente →

[1]Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'.

[2]Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

[3]Per i delitti di cui all'articolo 416-bis e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati, la pena dell'ergastolo e' sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla meta'.

[4]Nei casi previsti dal terzo comma non si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma.

Testo in vigore dal 6 aprile 2018 al 16 giugno 2023

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 416-bis.1 c.p., dalle pronunce segnalate dalla Corte.

  • Cass. pen., Sez. I, sent. n. 28586/2026

    28 luglio 2026

    La Prima sezione penale, in tema di reati contro l’ordine pubblico, ha affermato che il reato di cui agli artt. 30 e 31 legge 13 settembre 1982, n. 646, previsto per il caso di omessa comunicazione di variazioni patrimoniali eccedenti un determinato limite da parte di soggetto condannato per il delitto aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., è configurabile anche quando in relazione allo stesso sia stata applicata l’attenuante della dissociazione.

    Art. 416-bis.1 c.p.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, pronunce segnalate sul suo sito.

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