Art. 415 c.p. — Istigazione a disobbedire alle leggi

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Chiunque pubblicamente istiga alla disobbedienza delle leggi di ordine pubblico, ovvero all'odio fra le classi sociali, e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 4 giugno 1966

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 108/1974

    Ha colpito questo articolo
    23 aprile 1974

    Le teorie della necessità del contrasto e della lotta tra le classi sociali (o comunque fra titolari di interessi contrapposti) sono dottrine che, sorgendo e sviluppandosi nell'intimo della coscienza e delle concezioni e convinzioni politiche, sociali e filosofiche dell'individuo, appartengono al mondo del pensiero e dell'ideologia. Le attività di esternazione e di diffusione di queste dottrine, che non suscitino di per sé violente reazioni contro l'ordine pubblico o non siano attuate in modo pericoloso per la pubblica tranquillità, non hanno finalità contrastanti con interessi primari costituzionalmente garantiti e quindi qualsiasi repressione o limitazione di esse viola la libertà garantita dall'art. 21 Cost.. Pertanto, l'art. 415 cod. pen. è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede come reato l'istigazione all'odio tra le classi sociali, senza specificare che tale istigazione deve essere attuata in modo pericoloso per la pubblica tranquillità.

    Art. 415 c.p.

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  • Sentenza n. 142/1973

    Questione infondata
    18 luglio 1973

    Le pene previste per i delitti, in largo senso politici, di istigazione di militari a disobbedire alle leggi (art. 266 cod. pen.), di associazioni sovversive (art. 270 cod. pen.), di propaganda ed apologia sovversive (art. 272 cod. pen.), di cospirazione politica mediante associazione (art. 305 in relazione all'art. 302 cod. pen. ) e di istigazione a disobbedire alle leggi (art. 415 cod. pen.) - riferendosi a figure di reato che tendono alla protezione di beni e valori essenziali alla pacifica convivenza associata ed all'ordinato funzionamento del sistema costituzionale, quali sono certamente l'esclusione di qualsiasi forma di violenza e di anacronistica cospirazione nella lotta politica, il rispetto delle leggi e la lealtà nei confronti delle istituzioni democratiche, la saldezza anche morale delle forze armate - poste a raffronto con le pene previste per altri reati comuni, ma analoghi ai primi, quali l'istigazione a delinquere e l'associazione per delinquere in genere, non danno luogo ad ipotesi di manifesta irragionevolezza da parte del legislatore nella valutazione sulla congruenza della disciplina riservata alle rispettive fattispecie. Non è, pertanto, fondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 266, 270, 272, 305 e 415 del codice penale.

    Art. 313 c.p. · Art. 102 cost. · Art. 3 cost. · Art. 104 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Nella nozione dei reati di istigazione a delinquere (art. 414) e di istigazione a disobbedire alle leggi (art. 415), ho mutato la frase: «chiunque istiga il pubblico», nell'altra: «chiunque istiga pubblicamente», per la ragione esposta a proposito dell'articolo 303.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 153

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art415 · fonte del testo

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