Corte costituzionale

Sentenza n. 108/1974

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/04/1974 · relatore Edoardo Volterra

Norme in gioco

dichiarata illegittima

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 415 del

codice penale, promosso con ordinanza emessa il 6 dicembre 1971 dal

tribunale di Lucca nel procedimento penale a carico di Torre Vanna,

iscritta al n. 87 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 104 del 19 aprile 1972.

Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1974 il Giudice

relatore Edoardo Volterra.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento penale a carico di Torre Vanna, imputata

del delitto di cui all'art. 415 del codice penale, il tribunale di

Lucca, con ordinanza emessa il 6 dicembre 1971, ha sollevato questione

di legittimità costituzionale della norma in questione, ove prevede e

punisce il fatto dell'istigazione all'odio fra le classi sociali, in

riferimento all'art. 21 della Costituzione.

Dopo aver premesso che l'art. 415, nella parte denunziata, fa

riferimento ad ogni forma di manifestazione del pensiero che propugna i

principi propri delle dottrine che affermano la necessità del

contrasto e della lotta fra portatori di interessi contrapposti, il

tribunale ha ritenuto tali forme di manifestazione di pensiero

costituzionalmente legittime perché costituiscono l'esercizio del

diritto previsto dall'art. 21 Cost., né importano necessariamente

l'istigazione a disobbedire alle leggi di ordine pubblico.

L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Nessuno si è costituito dinanzi

alla Corte costituzionale. Considerato in diritto :

1. - L'ordinanza del tribunale di Lucca solleva questione di

costituzionalità dell'art. 415 del codice penale, in quanto, secondo

il giudice a quo, la norma impugnata "prevede e punisce il fatto

dell'istigazione all'odio fra le classi sociali, per tale intendendosi

ogni forma di manifestazione del pensiero che propugna i principi

propri delle dottrine che affermano la necessità del contrasto e della

lotta fra portatori di interessi contrapposti", ed in quanto "tali

forme di manifestazione del pensiero devono ritenersi

costituzionalmente legittime perché costituiscono l'esercizio del

diritto previsto dall'art. 21 della Costituzione, né importano

necessariamente l'istigazione a disobbedire alle leggi di ordine

pubblico".

2. - Con la sentenza n. 142 del 1973 la Corte ha respinto

l'eccezione di illegittimità dell'art. 415 del codice penale

prospettata sotto il profilo di un'incongruenza della misura della pena

ivi prevista rispetto a quelle di cui agli artt. 266, 270, 272 e 305

del codice penale. In tale pronunzia, la Corte ha considerato la

disposizione nel suo complesso, mentre nel presente giudizio l'esame di

costituzionalità è circoscritto alla parte concernente chiunque

istiga "all'odio fra le classi sociali", disposizione che il

legislatore ha nettamente separato con la disgiunzione ovvero dalla

precedente e che pertanto non può comprendere casi di "istigazione

alla disobbedienza a leggi di ordine pubblico".

Devesi parimenti escludere che nella dizione istigazione "all'odio

fra le classi sociali" possano comprendersi i casi di propaganda e

apologia sovversiva e antinazionale contemplati nel primo comma

dell'art. 272 del codice penale aventi quale oggetto l'instaurazione

violenta della dittatura di una classe sociale sulle altre; la

soppressione violenta di una classe sociale; il sovvertimento violento

degli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato; la

propaganda per la distruzione di ogni ordinamento politico e giuridico

della società, comma questo che la Corte con la sentenza n. 87 del

1966 ha ritenuto costituzionalmente legittimo. Né nella medesima

dizione può comprendersi l'istigazione a commettere reati, fattispecie

questa prevista e repressa dall'art. 414 del codice penale, in

relazione al quale la relativa questione di legittimità è stata

dichiarata infondata con sentenza n. 65 del 1970.

3. - È indubbio che la norma nella sua formulazione attuale, in

quanto non indica come oggetto dell'istigazione un fatto criminoso

specifico o un'attività diretta contro l'ordine pubblico o verso la

disobbedienza alle leggi, ma l'ingenerare un sentimento senza nel

contempo richiedere che le modalità con le quali ciò si attui siano

tali da costituire pericolo all'ordine pubblico e alla pubblica

tranquillità, non esclude che essa possa colpire la semplice

manifestazione ed incitamento alla persuasione della verità di una

dottrina ed ideologia politica o filosofica della necessità di un

contrasto e di una lotta fra portatori di opposti interessi economici e

sociali.

Ciò si desume anche dal confronto dell'articolo in esame con la

dizione usata dall'art. 247 del cessato codice penale del 1888

("Chiunque, pubblicamente, fa apologia di un fatto che la legge prevede

come delitto e incita alla disobbedienza alla legge, ovvero incita

all'odio fra le varie classi sociali in modo pericoloso per la pubblica

tranquillità").

La soppressione dell'inciso "in modo pericoloso per la pubblica

tranquillità" e comunque la non riproduzione di esso nell'articolo

impugnato del vigente codice del 1930 ha certamente esteso, rispetto al

codice penale del 1888, la portata della norma, in guisa da non

escludere che essa possa colpire anche la semplice attività diretta a

manifestare e ad inculcare in altri una ideologia politica o filosofica

basata sulla lotta e il contrasto fra le classi sociali.

Va rilevato che con l'entrata in vigore della Costituzione è stato

immediatamente avvertito il contrasto dell'art. 415 con i nuovi

principi costituzionali, tanto che un'autorevole dottrina ebbe a

sostenere che dovrebbe intendersi tacitamente abrogata la seconda

fattispecie dell'art. 415 del codice penale.

4. - L'esame della legittimità costituzionale della normativa

rispetto alla seconda fattispecie contemplata nell'art. 415 del codice

penale va condotta in base ai criteri indicati dalla Corte nella sua

sentenza n. 87 del 1966.

Le teorie della necessità del contrasto e della lotta tra le

classi sociali sono dottrine che sorgendo e sviluppandosi nell'intimo

della coscienza e delle concezioni e convinzioni politiche, sociali e

filosofiche dell'individuo appartengono al mondo del pensiero e

dell'ideologia. L'attività di esternazione e di diffusione di queste

dottrine, che non susciti di per sé violente reazioni contro l'ordine

pubblico o non sia attuata in modo pericoloso per la pubblica

tranquillità, non ha finalità contrastanti con interessi primari

costituzionalmente garantiti e pertanto qualsiasi repressione o

limitazione di essa viola la libertà consacrata nell'art. 21 della

Costituzione.

Di conseguenza, la norma impugnata, nella sua indeterminatezza,

appare in contrasto con l'art. 21 della Costituzione in quanto non

precisa le modalità con cui deve attuarsi l'istigazione ivi prevista

perché questa possa considerarsi diversa dalla manifestazione e

diffusione della persuasione di ideologie e di dottrine politiche,

sociali, filosofiche od economiche, e quindi, penalmente perseguibile

senza violare il precetto costituzionale dell'art. 21.

5. - Devesi pertanto dichiarare in riferimento all'art. 21 della

Costituzione l'illegittimità costituzionale dell'art. 415 del codice

penale nella parte in cui punisce chiunque pubblicamente istiga

all'odio fra le classi sociali, in quanto il medesimo articolo non

specifica che tale istigazione deve essere attuata in modo pericoloso

per la pubblica tranquillità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale della disposizione

contenuta nell'art. 415 del codice penale, riguardante l'istigazione

all'odio fra le classi sociali, nella parte in cui non specifica che

tale istigazione deve essere attuata in modo pericoloso per la pubblica

tranquillità.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:108 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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