Art. 405 c.p. — Turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa
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[1]Chiunque impedisce o turba l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto cattolico, le quali si compiano con l'assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, e' punito con la reclusione fino a due anni.
[2]Se concorrono fatti di violenza alle persone o di minaccia, si applica la reclusione da uno a tre anni.
Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 18 luglio 2002
