Corte costituzionale

Sentenza n. 188/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/07/1975 · relatore Vezio Crisafulli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 403 e 405

del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 22 gennaio 1973 dal

tribunale di Trani nel procedimento penale a carico di Rubino Antonio,

iscritta al n. 139 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 151 del 13 giugno 1973.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 6 maggio 1975 il Giudice relatore

Vezio Crisafulli;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza emessa il 22 gennaio 1973 nel corso di un

procedimento penale a carico di Rubino Antonio, imputato del reato di

offesa alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone e del

reato di turbamento delle funzioni religiose del culto cattolico, il

tribunale di Trani ha sollevato questione di legittimità

costituzionale degli artt. 403 e 405 del codice penale, in riferimento

all'art. 3 Cost. e della prima di queste due disposizioni anche in

riferimento agli artt. 21 e 25 della Costituzione.

Le norme impugnate sarebbero in contrasto con il principio

costituzionale di eguaglianza, in quanto determinano una disparità di

trattamento per i soggetti attivi del reato rispetto alle stesse

manifestazioni delittuose compiute nei confronti dei culti ammessi

nello Stato e punite con pena diminuita in base all'art. 406 del codice

penale. L'art. 403 cod. pen., inoltre, violerebbe sia la libertà di

manifestazione del pensiero, in quanto reprime quelle manifestazioni di

dissenso verso la religione cattolica che siano espresse in forma non

ortodossa; sia il principio di legalità delle fattispecie criminose,

per la indeterminatezza della nozione di vilipendio che concede al

giudice eccessiva discrezionalità nella individuazione delle

manifestazioni da considerare vietate.

2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato,

con deduzioni depositate il 23 maggio 1973, nelle quali chiede una

pronuncia di manifesta infondatezza della questione, richiamandosi per

quanto attiene alle censure basate sull'art. 3 della Costituzione

all'insegnamento che emerge da precedenti decisioni di questa Corte in

tema di differenza nella tutela penale riservata alla religione

cattolica rispetto agli altri culti, quali le sentenze n. 125 del 1957,

n. 79 del 1958 e n. 39 del 1965; sostenendo che la protezione del

sentimento religioso, considerato come interesse fondamentale garantito

anch'esso dalla Costituzione, si pone come uno dei limiti posti alla

libertà di manifestazione del pensiero; ricordando, infine, che la

nozione di vilipendio ha formato oggetto di una copiosa elaborazione

dottrinale e di un costante indirizzo giurisprudenziale per cui in

questa, come del resto in moltissime altre fattispecie penali, si ha

soltanto una relativa ma necessaria indeterminatezza dell'oggetto

materiale del reato che è compito del giudice concretizzare. Considerato in diritto :

1. - L'ordinanza solleva questione di legittimità costituzionale

dell'art. 403 cod. pen. (offesa alla religione dello Stato mediante

vilipendio di persone) per contrasto:

a) con l'art. 3 Cost., stante la diversità di trattamento quood

poenam dei soggetti attivi del reato rispetto a chi sia ritenuto invece

colpevole del reato di cui all'art. 406, per gli stessi fatti, se

compiuti contro un culto ammesso nello Stato;

b) con l'art. 21 Cost., perché introdurrebbe un limite non

consentito dalla norma costituzionale alle manifestazioni di dissenso

dalla religione cattolica;

c) con l'art. 25 Cost., per la indeterminatezza della nozione di

vilipendio, che si assume incompatibile con l'esigenza di tassatività

e determinatezza delle fattispecie penali.

Solleva altresì, per considerazione identiche a quelle testé

riassunte sub a), questione di legittimità costituzionale dell'art.

405 cod. pen. (turbamento di funzioni religiose del culto cattolico),

con esclusivo riferimento all'art. 3 della Costituzione.

2. - Quest'ultima questione si rivela, peraltro, manifestamente

irrilevante; e ad analoghe conclusioni non può non pervenirsi anche in

ordine alle censure all'art. 403, con limitato riguardo al profilo di

violazione del principio di eguaglianza: giacché, ove la disparità di

trattamento risultante dal raffronto tra gli artt. 403 e 405, da un

lato, e l'art. 406, dall'altro, fosse da giudicare priva di

giustificazione e quindi costituzionalmente illegittima, la pronuncia

di questa Corte non precluderebbe l'applicazione delle norme degli

artt. 403 e 405 nel giudizio a quo, avente ad oggetto un caso di offesa

alla religione cattolica e di turbamento di funzioni della stessa.

Ed infatti, la formulazione dell'art. 406, che si limita a rinviare

agli artt. 403, 404 e 405, così per la previsione della condotta

criminosa come per la determinazione delle sanzioni, solo aggiungendo

che "la pena è diminuita", impedirebbe comunque di ristabilire

l'eguaglianza di situazioni estendendo alle ipotesi degli artt. 403 e

405 (dei quali è attualmente questione) la sanzione "diminuita"

dell'art. 406. Una eventuale dichiarazione di illegittimità

costituzionale non potrebbe, pertanto, che incidere o sull'art. 406

(peraltro non direttamente denunciato, perché estraneo alla specie) o

sugli artt. 403 e 405, nella parte in cui limitano le rispettive

previsioni alle offese alla sola religione cattolica ed al solo

turbamento di riti della religione medesima: ma, in entrambe le ipotesi

(ed a prescindere dagli ulteriori problemi cui, sotto altri aspetti,

una siffatta pronuncia potrebbe dar luogo), gli anzidetti articoli

resterebbero tuttavia fermi ed applicabili, nella parte (la sola in

essi formalmente esplicitata) concernente la religione cattolica. Di

guisa che, non soltanto non muterebbe, nel merito, l'esito del giudizio

a quo, ma - ed è quel che conta - ad esso si perverrebbe facendo

applicazione delle medesime norme denunciate nell'ordinanza del

tribunale.

Ciò premesso, la sola questione di costituzionalità che deve ora

prendersi in esame è quella dell'art. 403, in riferimento agli artt.

21 e 25 della Costituzione.

Per quanto attiene alla pretesa violazione del secondo comma

dell'art. 25, che enuncia il principio della legalità dei reati e

delle pene, questa Corte ha già avuto più volte occasione di

affermare, anche e proprio di recente, in relazione alla nozione del

vilipendio (sent. n. 20 del 1974), che non sono, di per sé, in

contrasto con il detto principio le fattispecie criminose cosiddette a

forma libera, che richiamano, cioè, con locuzioni generiche, ma di

ovvia comprensione, concetti di comune esperienza o valori

etico-sociali oggettivamente accertabili dall'interprete. Com'è stato

rilevato in dottrina, la (necessaria) "tassatività" della fattispecie

non si risolve né si identifica nella (più o meno completa)

"descrittività" della stessa.

Deve soggiungersi che limiti ben precisi al potere, rimesso in tali

casi al giudice, di puntualizzare specificamente il contenuto di

riferimenti in apparenza indeterminati, derivano dalla stessa

correlazione, interna alla norma incriminatrice, tra la condotta

vietata e il bene protetto: da rapportarsi, a sua volta, ai principi

costituzionali che, garantendo l'esercizio di determinati diritti di

libertà, si traducono necessariamente in altrettanti limiti (esterni

alla norma, ma sempre interni al sistema) alla individuazione di quel

bene e pertanto alla configurabilità dell'illecito consistente nella

sua violazione.

4. - I rilievi da ultimo accennati valgono altresì, con le

precisazioni che seguono, a dimostrare la infondatezza anche

dell'ulteriore censura mossa all'art. 403, per contrasto con il diritto

di libera manifestazione del pensiero, solennemente affermato nell'art.

21 della Costituzione.

È da premettere che il sentimento religioso, quale vive

nell'intimo della coscienza individuale e si estende anche a gruppi

più o meno numerosi di persone legate tra loro dal vincolo della

professione di una fede comune, è da considerare tra i beni

costituzionalmente rilevanti, come risulta coordinando gli artt. 2, 8 e

19 Cost., ed è indirettamente confermato anche dal primo comma

dell'art. 3 e dall'art. 20. Perciò il vilipendio di una religione,

tanto più se posto in essere attraverso il vilipendio di coloro che la

professano o di un ministro del culto rispettivo, come nell'ipotesi

dell'art. 403 cod. pen., che qui interessa, legittimamente può

limitare l'ambito di operatività dell'art. 21: sempre che, beninteso,

la figura della condotta vilipendiosa sia circoscritta entro i giusti

confini, segnati, per un verso, dallo stesso significato etimologico

della parola (che vuol dire "tenere a vile", e quindi additare al

pubblico disprezzo o dileggio), e per altro verso, dalla esigenza - cui

sopra si è accennato - di rendere compatibile la tutela penale

accordata al bene protetto dalla norma in questione con la più ampia

libertà di manifestazione del proprio pensiero in materia religiosa,

con specifico riferimento alla quale non a caso l'art. 19 anticipa, in

termini quanto mai espliciti, il più generale principio dell'art. 21.

È evidente, ad esempio, a tacer d'altro, che non sussisterebbe quella

libertà di far "propaganda" per una religione, come espressamente

prevede e consente l'art. 19, se chi di tale diritto si avvale non

potesse altrettanto liberamente dimostrarne la superiorità nei

confronti di altre, di queste ultime criticando i presupposti o i

dogmi.

Il vilipendio, dunque, non si confonde né con la discussione su

temi religiosi, così a livello scientifico come a livello divulgativo,

né con la critica e la confutazione pur se vivacemente polemica; né

con l'espressione di radicale dissenso da ogni concezione richiamantesi

a valori religiosi trascendenti, in nome di ideologie immanentistiche o

positivistiche od altre che siano.

Sono, invece, vilipendio, e pertanto esclusi dalla garanzia

dell'art. 21 (e dell'art. 19), la contumelia, lo scherno, l'offesa, per

dir così, fine a sé stessa, che costituisce ad un tempo ingiuria al

credente (e perciò lesione della sua personalità) e oltraggio ai

valori etici di cui si sostanzia ed alimenta il fenomeno religioso,

oggettivamente riguardato.

Nei sensi e nei limiti così indicati, la questione sollevata in

riferimento all'art. 21 deve anch'essa dichiararsi non fondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara:

a) inammissibili, per manifesta irrilevanza, la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 405 del codice penale, nonché -

in riferimento all'art. 3 della Costituzione - la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 403 dello stesso codice;

b) non fondata la questione di legittimità costituzionale dello

stesso art. 403 del codice penale, sollevata in riferimento all'art. 25

della Costituzione con l'ordinanza in epigrafe;

c) non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di

legittimità costituzionale del medesimo art. 403 del codice penale,

sollevata in riferimento all'art. 21 della Costituzione con l'ordinanza

predetta.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere.

ECLI:IT:COST:1975:188 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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