Art. 213 (Codice penale militare di guerra) — Violazione della libertà di religione o di culto

[1]Ferma l'applicazione delle misure d'ordine prescritte dalla Autorita' militare, chiunque arbitrariamente impedisce o turba o comunque limita la liberta' di religione o di culto dei prigionieri di guerra, e' punito con la reclusione militare fino a un anno.

[2]La stessa pena si applica a chiunque offende la religione professata da un prigioniero di guerra, mediante vilipendio di questa, in sua presenza.

Testo vigente dal 6 maggio 1941

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art213 · fonte del testo

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