Art. 32 — Pubblicazione della sentenza di condanna

[1]La sentenza di condanna alla pena di morte o alla pena dell'ergastolo e' pubblicata per estratto mediante affissione nel comune dove e' stata pronunciata, in quello dove il reato fu commesso e in quello dove ha sede il corpo o e' ascritta la nave, a cui il condannato apparteneva.

[2]Il giudice, se ricorrono particolari motivi, puo' disporre altrimenti, o anche che la sentenza non sia pubblicata.

Testo vigente dal 6 maggio 1941

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art32 · fonte del testo

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