Diritto d’autore

Art. 171-ter

E' punito, se il fatto e' commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:

  • a)abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
  • b)abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
  • c)pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
  • d)detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale e' prescritta ((l'apposizione di contrassegno ai sensi della presente legge)), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; 60
  • e)in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
  • f)introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.
  • f-bis)fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalita' o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalita' di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorita' amministrativa o giurisdizionale;
  • h)abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.
  • h-bis)abusivamente, anche con le modalita' indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovideo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita. E' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:
  • a)riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
  • a-bis)in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
  • b)esercitando in forma imprenditoriale attivita' di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma l;
  • c)promuove o organizza le attivita' illecite di cui al comma 1. La pena e' diminuita se il fatto e' di particolare tenuita'. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
  • a)l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
  • b)la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;
  • c)la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attivita' produttiva o commerciale. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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Il D.L. 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 2024, n. 166, ha disposto (con l'art. 15, comma 3-quater) che "Le disposizioni sull'apposizione del contrassegno da parte degli enti diversi dalla SIAE, di cui al comma 3-bis, secondo periodo, e le disposizioni di cui al comma 3-ter hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 181-bis, comma 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Testo vigente dal 15 novembre 2024

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 34/2008

    Questione infondata
    21 febbraio 2008

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 171- ter, comma 1, lettera e) , della legge 22 aprile 1941, n. 633, come sostituito dall'art. 14 della legge 18 agosto 2000, n. 248, censurato, per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui configura come reato la condotta del gestore di un circolo ricreativo che utilizza per uso pubblico un servizio televisivo criptato, ricevuto per mezzo di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, con abilitazione alla ricezione in solo ambito familiare, senza accordo con il legittimo distributore. L'ordinanza di rimessione muove, infatti, dall'erroneo presupposto ermeneutico secondo cui la fattispecie sarebbe integrata anche da un mero inadempimento dell'obbligazione assunta all'atto della conclusione del contratto con il distributore, mentre la norma denunciata richiede altresì che il fatto sia commesso "per uso non personale" e "a fini di lucro". - V., citato, il diretto precedente di cui all'ordinanza n. 157/2006.

    Art. 3 cost. · Art. 171-ter Diritto d’autore · Art. 14 Nuove norme di tutela del diritto di autore · Art. 1 Modifica al decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373, in tema di tutela del diritto d'autore

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 157/2006

    Questione inammissibile
    14 aprile 2006

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 171- ter , comma 1, lettera e) , della legge 22 aprile 1941, n. 633, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui configura come reato la condotta di chi, gestore di esercizio commerciale, abilitato alla ricezione in solo ambito familiare di un servizio televisivo criptato, ricevuto per mezzo di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, utilizzi tale servizio per uso pubblico, in assenza di accordo con il legittimo distributore. In primis il remittente, nel denunciare l'ingiustificata disparità di trattamento tra chi realizza un fatto di maggiore disvalore, punito come illecito amministrativo, e chi realizza un fatto di minor disvalore, punito come illecito penale, muove da un erroneo presupposto interpretativo, poiché, contrariamente a quanto ritenuto unanimemente dalla giurisprudenza di legittimità, considera che la fattispecie di reato di cui alla norma impugnata sia integrata anche da un comportamento confinato nella sfera privata del soggetto agente o, comunque, non sorretto da fini di arricchimento patrimoniale, laddove la norma richiede che il fatto sia commesso per uso non personale e a fini di lucro. Inoltre, l'ordinanza di rimessione non indica la disposizione di legge che configurerebbe come illecito amministrativo la condotta che il giudice a quo ritiene di maggior disvalore, in quanto si limita a richiamare, come termine di raffronto, la condotta di chi versa in situazione di totale e manifesta pirateria elettronica, senza ancorare tale condotta ad una precisa disposizione di legge assunta a tertium comparationis . > >- La sentenza n. 426/2004, citata, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 171- octies , comma 1, della legge n. 633 del 1941, limitatamente ai fatti commessi fino all'entrata in vigore della legge 7 febbraio 2003, n. 22, nella parte in cui puniva con sanzione penale, anziché amministrativa, l'utilizzazione per uso privato di apparecchi atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato.

    Art. 3 cost. · Art. 673 c.p.p. · Art. 81 c.p. · Art. 171-ter Diritto d’autore

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 209/2002

    Questione inammissibile
    23 maggio 2002

    Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 171-ter, comma 1, lettera c), della legge 22 aprile 1941, n. 633, nel testo modificato dal decreto legislativo 16 novembre 1994, n. 685, sollevate, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, concernenti la tutela penale delle opere protette dal diritto d'autore, con specifico riferimento ai supporti fonografici, videocassette e musicassette. Infatti il rimettente muove dalla premessa interpretativa che la vendita di supporti musicali privi di contrassegno SIAE non sia penalmente rilevante in quanto la disciplina di apposizione del contrassegno stesso sarebbe riferibile esclusivamente alle opere letterarie cartacee, e poi, contraddittoriamente, censura (senza condividerla ma anzi contrastandola) l'interpretazione opposta: con il paradossale risultato di sottoporre a vaglio di costituzionalità una soluzione alla quale è contestualmente negata ogni plausibilità. - Sulla inammissibilità di questioni che si configurano come impropria utilizzazione del giudizio di legittimità costituzionale, v. citate ordinanze n. 443/2001 e n. 199/2001.

    Art. 25 cost. · Art. 171-ter Diritto d’autore · Art. 181-bis Diritto d’autore · Art. 10 Nuove norme di tutela del diritto di autore

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 15 novembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 8 agosto 2023 al 15 novembre 2024. 16 parole tolte, 3 parole aggiunte.

… o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale e' prescrittatolto: , aggiunto: l'apposizione di contrassegno ai sensi della presente legge, tolto: l'apposizione di contrassegno da parte della Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 2024, n. 166, ha disposto (con l'art. 15, comma 3-quater) che "Le disposizioni sull'apposizione del contrassegno da parte degli enti diversi dalla SIAE, di cui al comma 3-bis, secondo periodo, e le disposizioni di cui al comma 3-ter hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 181-bis, comma 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art171ter · fonte del testo

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