Art. 358 c.p. — Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio
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[1]Agli effetti della legge penale, sono persone incaricate di un pubblico servizio:
[2]1° gli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, i quali prestano, permanentemente o temporaneamente, un pubblico servizio;
[3]2° ogni altra persona che presta, permanentemente o temporaneamente, gratuitamente o con retribuzione, volontariamente o per obbligo, un pubblico servizio.
Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 12 maggio 1990
