Art. 348 c.p. — Esercizio abusivo di una professione
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Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale e' richiesta una speciale abilitazione dello Stato, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire mille a cinquemila.
Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 15 febbraio 2018
