Codice penale

Art. 348 c.p. — Esercizio abusivo di una professione

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Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale e' richiesta una speciale abilitazione dello Stato, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire mille a cinquemila.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 15 febbraio 2018

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Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 403/2002

    Questione inammissibile
    25 luglio 2002

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 348 (Abusivo esercizio di una professione) del codice penale, dell'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386 (Disposizioni in materia di esercizio della professione di odontoiatra, in attuazione dell'art. 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128), e de…

    Art. 3 cost. · Art. 348 c.p. · Art. 4 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 1995-1997

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 199/1993

    Questione infondata
    27 aprile 1993

    Nel sollevare la questione di costituzionalità del combinato disposto degli artt. 348 cod. pen. e 16 del r.d. n. 274 del 1929 - prevedenti, rispettivamente, il reato di abusivo esercizio delle professioni e l'oggetto e i limiti dell'esercizio della professione di geometra rispetto a quelle di ingegnere o architetto - il giudice rimettente muove dal presupposto che l'art. 348 cod. pen. rappresenti una norma penale in bianco il cui precetto verrebbe ad essere integrato da una fonte non primaria con ciò determinandosi, 'in primis', una violazione del principio di stretta legalità in materia penale, e in secondo luogo un difetto di chiarezza del precetto penale, dal momento che i limiti della professione di geometra sarebbero individuati attraverso espressioni generiche quali "modeste costruzioni". La questione così sollevata, tuttavia, non è intesa a travolgere il solo art. 16 r.d. n. 274/1929 - come sostenuto dall'Avvocatura dello Stato - ma investe - e non solo formalmente - anche l'art. 348 cod. pen.. Pertanto, nel giudizio della Corte, si impone una verifica, anche se differenziata, di entrambe le norme. - V. massime seguenti.

    Art. 348 c.p. · Art. 25 cost. · Art. 27 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 149/1988

    Questione inammissibile
    2 febbraio 1988

    Fino a quando lo Stato non riterra` di disciplinarne l'esercizio richiedendo una speciale abilitazione, la "chiropratica" costi- tuisce un lavoro professionale tutelato in tutte le sue forme ed applicazioni (ex art. 35, primo comma, Cost.) ed iniziativa privata libera (ex art. 41 Cost.); pertanto l'art. 348 cod. pen. (che punisce l'esercizio abusivo di una professione per la quale e` richiesta una speciale abilitazione dello Stato) risulta asso- lutamente inapplicabile nel giudizio a quo ed irrilevante la questione che in tal caso lo concerne. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 348 cod. pen. sollevata in riferimento agli artt. 10 e 25 Cost.).

    Art. 348 c.p. · Art. 10 cost. · Art. 25 cost. · Art. 2229 c.c.

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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