Corte costituzionale

Sentenza n. 199/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/04/1993 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

applicata al caso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 348 del codice penale e 16 del regio decreto 11 febbraio

1929, n. 274 (Regolamento per la professione di geometra), promosso

con ordinanza emessa l'8 maggio 1992 dal Pretore di Treviso nel

procedimento penale a carico di Ruscica Sebastiano, iscritta al n.

658 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di costituzione di Ruscica Sebastiano e dell'Ordine

degli Architetti della provincia di Treviso, nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1993 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Uditi gli avvocati Lorenzo Acquarone, Antonio Franchini e Vincenzo

Colacino per Ruscica Sebastiano, Salvatore Di Mattia per l'Ordine

degli Architetti della provincia di Treviso e l'Avvocato dello Stato

Nicola Bruni per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento penale promosso per il reato di

abusivo esercizio della professione "di ingegnere e/o architetto", il

Pretore di Treviso ha sollevato questione di legittimità

costituzionale del "combinato disposto" degli artt. 348 del codice

penale e 16 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274 (Regolamento

per la professione di geometra), assumendo a parametro gli artt. 25 e

27 della Costituzione "per contrasto con i princip/' di riserva di

legge in materia penale, di tassatività della fattispecie penale e

di personalità della responsabilità penale".

Osserva il giudice a quo che, costituendo l'art. 348 c.p. una

ipotesi riconducibile alla categoria delle cosiddette norme penali in

bianco, nel caso di specie il precetto del reato di esercizio abusivo

della professione va rinvenuto nell'art. 16 del regio decreto 11

febbraio 1929, n. 274 che, alle lettere l) ed m), individua le opere

la cui progettazione e direzione rientra nei limiti dell'esercizio

professionale di geometra. Tenuto conto che quest'ultima disciplina

è contenuta in un atto privo di forza di legge e considerato che la

individuazione del precetto sanzionato dalla legge penale ad opera di

fonti normative non di rango primario è stata ritenuta da questa

Corte compatibile con il principio della riserva di legge in materia

penale allorché i presupposti, il carattere, il contenuto ed i

limiti dell'atto amministrativo contenente il precetto siano

prefissati dalla legge in modo da assicurare un efficace controllo

incidentale di legittimità, il rimettente contesta che simili

postulati possano ritenersi integrati nella ipotesi di specie.

Posto, infatti, che il divieto sancito dall'art. 348 c.p. assume

concretezza solo facendo riferimento alle disposizioni dell'art. 16

del regio decreto n. 274 del 1929, finisce per risultare carente una

"norma di legge che indichi con sufficiente specificazione i

presupposti, i caratteri ed i limiti ai quali devesi attenere

l'Autorità Amministrativa nel disciplinare l'ambito di esercizio

della professione di geometra (e così nel vietare gli atti eccedenti

tale ambito professionale)".

Né maggiore concretezza è possibile desumere dalla legge

"delegante" 24 giugno 1923, n. 1395, la quale ha lasciato libera

l'autorità amministrativa di fissare il limite della competenza

professionale del geometra e di modificarne la portata, risultando in

tal modo violati i princip/' enunciati da questa Corte nella sentenza

n. 282 del 1990.

Il principio di determinatezza, inoltre, sarebbe vulnerato anche

per la genericità dei criteri che l'art. 16 del regio decreto n. 274

del 1929 enuncia in tema di "modestia" della costruzione che rientra

nelle attribuzioni professionali del geometra; una genericità,

d'altra parte, che, rileva il giudice a quo, non ha consentito alla

giurisprudenza di pervenire a risultati univoci circa i parametri

(quantitativo, economico o qualitativo) alla cui stregua una

determinata costruzione possa o meno ritenersi modesta. Le norme

impugnate contrasterebbero, poi, anche con il principio di cui

all'art. 27, primo comma, della Costituzione, in quanto, osserva il

rimettente, è proprio la indeterminatezza del precetto a non

consentire "alla norma penale di esplicare le proprie funzioni,

sanzionatorie di un atteggiamento riprovevole del reo, e rieducativa

del condannato".

Conclusivamente il giudice a quo rileva che, pur avendo questa

Corte dichiarato inammissibile con ordinanza n. 219 del 1983 una

questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 del regio

decreto n. 274 del 1929, trattandosi di un atto non avente forza di

legge, è tuttavia da ritenere che spetti alla Corte controllare tale

norma regolamentare "ove quest'ultima costituisca - come nella specie

- parte integrante di una norma di legge penale, siccome richiamata

nell'art. 348 c.p. per effetto del noto meccanismo delle "norme

penali in bianco".

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile.

Osserva, infatti, l'Avvocatura che questa Corte ha già dichiarato

inammissibile - con ordinanza n. 219 del 1983 - la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 16 del regio decreto n. 274 del

1929 in quanto atto non avente forza di legge, né a diverse

soluzioni può indurre il richiamo all'art. 348 c.p., trattandosi di

un richiamo "assolutamente formale, atteso che i rilievi critici

riguardano, non già la norma incriminatrice penale, ma

esclusivamente la norma regolamentare".

3. - Con atto depositato il 20 ottobre 1992 si è costituita la

difesa dell'imputato per sostenere la fondatezza della questione.

Aderendo alle considerazioni svolte nella ordinanza di rimessione, la

difesa dell'imputato ribadisce che la norma regolamentare enunciata

nell'art. 16 del regio decreto n. 274 del 1929 integra il precetto

contenuto nell'art. 348 c.p., in quanto alla prima occorre fare

riferimento per verificare se la condotta sia o meno penalmente

rilevante. Da qui la violazione del principio della riserva di legge,

posto dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione, nonché la

"violazione del principio di legalità (e cioè della tassatività

della previsione normativa in materia penale)", stante

l'indeterminatezza del criterio in base al quale vengono individuati

i limiti della competenza professionale del tecnico diplomato.

Osserva, infine, la difesa dell'imputato che una questione di

costituzionalità può porsi solo in quanto l'art. 348 c.p. sanziona

una condotta che si qualifica come illecita in relazione ad una norma

regolamentare assunta ad elemento integrativo della norma penale:

sicché, "la declaratoria di illegittimità dovrebbe investire

proprio la norma regolamentare in questione, elevata al rango di

norma primaria in virtù della sua compenetrazione con il precetto

posto dalla legge penale".

4. - Si è altresì costituito l'Ordine degli Architetti della

Provincia di Treviso per dedurre la non fondatezza della questione

oggetto del presente giudizio. L'interveniente osserva, anzitutto,

come non sia del tutto certa la natura regolamentare del regio

decreto n. 274 del 1929, giacché, ove non si ritenga che l'art. 1

della legge n. 144 del 1949 abbia attribuito al primo atto natura di

fonte primaria, resta il fatto che la legge n. 100 del 1926 era

attributiva al Governo della potestà legislativa ordinaria. Nel

merito si rileva che, attraverso una lettura "combinata" del regio

decreto n. 274 del 1929 con la legge n. 144 del 1949 e tenendo conto

delle disposizioni "contigue" che riguardano la professione degli

ingegneri e degli architetti, può pervenirsi ad una definizione

sufficientemente circoscritta dell'area riservata ai geometri che

consente di ritenere infondata la questione, richiamandosi a tal

riguardo i princip/' che, in tema di interpretazione delle norme,

questa Corte ha avuto modo di affermare nella sentenza n. 280 del

1992.

Con memoria dell'8 febbraio 1993, il medesimo Consiglio

dell'Ordine degli Architetti, dopo aver richiamato i princip/'

affermati da questa Corte in tema di "classi professionali" nella

sentenza n. 380 del 1992, ha osservato che la competenza dei geometri

assume carattere residuale rispetto a quella degli ingegneri ed

architetti. Essendo quest'ultima regolata dalla legge n. 1395 del

1923, la disciplina dettata dal regio decreto n. 274 del 1929 si

pone dunque come fonte residuale, avendo la materia rinvenuto una sua

delimitazione "in positivo" nella citata legge del 1923. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Treviso dubita, in riferimento agli artt. 25 e

27 della Costituzione, della legittimità del "combinato disposto"

degli artt. 348 del codice penale e 16 del regio decreto 11 febbraio

1929, n. 274 (Regolamento per la professione di geometra).

Il quadro normativo così complessivamente devoluto al giudizio di

questa Corte è investito da tre distinte censure, che a loro volta

consentono di scomporre il petitum che il giudice a quo fa mostra di

perseguire, malgrado l'impugnativa risulti essere formalmente volta

alla caducazione non delle distinte ed eterogenee disposizioni

oggetto di cumulativa doglianza, ma della risultante normativa che

scaturisce dal reciproco combinarsi tra loro. Viene infatti

denunciata, anzitutto, la violazione del principio di riserva di

legge in materia penale, in quanto, posto che per fare acquisire

concretezza al divieto contenuto nell'art. 348 del codice penale è

necessario riferirsi alle disposizioni dettate dall'art. 16 del regio

decreto n. 274 del 1929, vale a dire ad una fonte di "rango

secondario", mancherebbe nella specie una "norma di legge che indichi

con sufficiente specificazione i presupposti, i caratteri ed i limiti

ai quali devesi attenere l'autorità amministrativa nel disciplinare

l'a'mbito di esercizio della professione di geometra (e così nel

vietare gli atti eccedenti tale ambito professionale)".

La disciplina impugnata contrasterebbe, poi, con il principio di

tassatività sancito dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione,

in quanto l'espressione "modesta costruzione", che individua i limiti

professionali del geometra a norma dell'art. 16 del regio decreto n.

274 del 1929, è ritenuta dal giudice a quo "generica ed

indeterminata", al punto da aver impedito, secondo il medesimo

giudice, il conseguimento di univoci responsi giurisprudenziali circa

i criteri alla cui stregua assegnare "concretezza" al concetto che

quella locuzione ha inteso esprimere. Da ciò il rimettente desume,

quale ultimo profilo di illegittimità, la violazione dell'art. 27,

primo comma, della Costituzione, giacché l'integrazione del reato

previsto dall'art. 348 del codice penale con il "parametro

indeterminato" contenuto nell'art. 16 del regio decreto n. 274 del

1929, non consentirebbe "alla norma penale di esplicare le proprie

funzioni, sanzionatorie di un atteggiamento riprovevole del reo, e

rieducativa del condannato".

2. - La difesa dello Stato, prescindendo da valutazioni sul

merito, si è limitata a contestare pregiudizialmente, nel proprio

atto di intervento, l'ammissibilità della questione.

Rileva infatti l'Avvocatura che questa Corte ha già avuto modo di

dichiarare con l'ordinanza n. 219 del 1983, la manifesta

inammissibilità della questione di legittimità costituzionale

dell'art. 16 del regio decreto n. 274 del 1929, in quanto norma non

contenuta in un atto avente forza di legge; né a diverse conclusioni

- osserva l'interveniente - è possibile pervenire in virtù del

richiamo che l'ordinanza remissiva opera all'art. 348 del codice

penale, trattandosi di un richiamo "assolutamente formale", giacché

le censure mosse dal giudice a quo riguardano "non già la norma

incriminatrice penale, ma esclusivamente la norma regolamentare".

3. - Ai fini della delibazione della pregiudiziale che

l'Avvocatura dello Stato solleva in punto di ammissibilità, occorre

pertanto esaminare se la questione che forma oggetto del presente

giudizio possa ritenersi effettivamente circoscritta ai profili di

illegittimità costituzionale che affliggerebbero il più volte

richiamato regio decreto n. 274 del 1929, o se, invece, il thema

decidendum che il giudice a quo ha inteso tracciare e devolvere

all'esame di questa Corte comporti la necessità di scandire, nelle

singole componenti normative, il dubbio di costituzionalità che il

rimettente profila in rapporto alle diverse disposizioni "combinate"

fra loro. L'analisi del petitum e la conseguente possibilità di

enucleare distinti quesiti che prendono autonomamente in

considerazione tanto l'art. 348 del codice penale che l'art. 16 del

regio decreto n. 274 del 1929, svela però subito l'infondatezza

della eccezione di inammissibilità, che l'Avvocatura al contrario

sostiene proprio sul presupposto del rilievo esclusivo che la fonte

regolamentare assumerebbe nel quadro delle censure prospettate dal

giudice a quo.

Il rimettente pone infatti a fondamento dei propri dubbi di

legittimità costituzionale la circostanza che, rappresentando l'art.

348 del codice penale una ipotesi di norma penale in bianco, il

relativo precetto resterebbe integrato dall'art. 16 del regio decreto

n. 274 del 1929, vale a dire da una fonte non primaria inidonea a

soddisfare il principio di legalità in materia penale. A differenza

di quanto opina l'Avvocatura, dunque, il vizio denunciato si

riferisce direttamente alla disposizione penale, ancorché la censura

sia prospettata come conseguenza della correlazione che tale norma

presenta con la disposizione regolamentare, la quale, a sua volta,

fungerebbe da elemento integrativo della fattispecie. Dalla premessa

di cui si è detto il rimettente trae, poi, l'ulteriore censura di

indeterminatezza che vizierebbe, nell'ipotesi di specie, il reato

previsto dall'art. 348 del codice penale: posto, infatti, che è la

stessa fonte regolamentare a stabilire i limiti professionali del

geometra e poiché tali limiti sono individuati solo attraverso

espressioni generiche quali "modeste costruzioni civili", sarebbe lo

stesso precetto penale a non potersi dire, secondo il giudice a quo,

adeguatamente definito nei suoi elementi tipizzanti. Ancora una

volta, pertanto, la questione che il rimettente sottopone all'esame

di questa Corte non è intesa a travolgere il solo art. 16 del regio

decreto n. 274 del 1929, ma anche il reato di esercizio abusivo della

professione, sia pure nel circoscritto ambito di cui innanzi si è

detto.

Alle medesime conclusioni è infine possibile pervenire anche per

ciò che concerne il terzo profilo di illegittimità che il

rimettente desume sempre dalla asserita indeterminatezza del

parametro che integrerebbe la fattispecie sanzionatoria, e che

impedirebbe alla norma penale di svolgere la propria funzione

sanzionatoria e rieducativa. Se l'indeterminatezza, infatti, è

dedotta con specifico riferimento alla norma che disciplina il

contenuto e i limiti della professione del geometra, il contrasto con

l'art. 27 della Costituzione non può che riguardare, secondo la

prospettiva del giudice a quo, il precetto penale e, quindi, la norma

che, per essere "in bianco", a quella disciplina deve necessariamente

riferirsi per assumere effettiva concretezza.

4. - L'esame del quesito, dunque, comporta la verifica

differenziata delle singole censure, in rapporto a ciascuna delle

componenti normative che il giudice rimettente ha, invece, composto

come oggetto unitario della questione. Sicché, dovendosi il

controllo di costituzionalità volgere all'esame separato della norma

penale e di quella regolamentare che della prima costituirebbe

elemento integrativo, occorrerà necessariamente prendere le mosse

dalla prima, potendosi solo su questa profilare, per quel che si

dirà, un apprezzamento del merito.

Al nucleo della tesi sostenuta dal Pretore di Treviso sta

l'assunto che il delitto di esercizio abusivo della professione,

previsto dall'art. 348 del codice penale, integra una ipotesi di

norma penale in bianco la quale, postulando per sua stessa natura

l'esistenza di una diversa fonte normativa destinata a riempire di

contenuto precettivo la fattispecie incriminatrice, finisce per

operare alla stregua di una previsione "di rinvio" che in tanto può

ritenersi rispettosa del principio di legalità, in quanto la fonte

extrapenale che disciplina l'esercizio della professione rinvenga

anch'essa nella legge sufficiente specificazione circa i relativi

presupposti, caratteri e limiti.

Dovendosi ancora una volta "prescindere dal problema dogmatico

sulla natura giuridica della norma penale in bianco" (v. sentenza n.

58 del 1975), e fermi restando i princip/' che questa Corte ha

reiteratamente avuto modo di affermare in ordine alla natura ed alla

portata del principio di legalità sancito dall'art. 25 della

Costituzione, occorrerà allora verificare preliminarmente se sia o

meno corretto l'assunto che configura l'art. 348 del codice penale

quale norma priva di qualsivoglia autonomia precettiva e, come tale,

destinata ad operare nell'ordinamento in "simbiotica" concorrenza con

le disposizioni extrapenali che disciplinano le professioni il cui

abusivo esercizio "esaurisce" il precetto, assoggettando a pena la

relativa condotta. Solo se tale premessa fosse condivisibile,

infatti, si porrebbe un problema di "legalità" della fonte del

potere amministrativo quando incide sulla disciplina di determinate

professioni, giacché soltanto in quel caso potrebbe correttamente

affermarsi che è la stessa configurazione del fatto penalmente

determinato a dipendere, nella sua concreta tipizzazione, dal

mutevole atteggiarsi di un potere diverso da quello legislativo. Ma

è proprio sulla fondatezza di una simile premessa, che pure il

giudice a quo deduce come assiomatica, che debbono formularsi le più

ampie riserve. L'art. 348 del codice penale, infatti, lungi

dall'operare un meccanico rinvio ad altre fonti dell'ordinamento

quali elementi strutturali del precetto, delinea esaurientemente la

fattispecie in tutte le sue componenti essenziali. Il fatto

costitutivo del reato, infatti, assume i connotati della

antigiuridicità attraverso la realizzazione dell'atto o degli atti

mediante i quali "abusivamente" viene esercitata una determinata

professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello

Stato. Ciò significa che il provvedimento abilitativo non integra,

in sé e per sé, un elemento che "positivamente" si iscrive nella

struttura della fattispecie, la quale, dunque, non potrebbe vivere

senza di esso, ma rappresenta, al contrario, il presupposto che "in

negativo" condiziona la capacità giuridica del soggetto in ordine

all'esercizio di quella specifica professione, qualificandone la

condotta come abusiva e, perciò stesso, illecita. L'abilitazione,

quindi, più che fungere da elemento scriminante che esclude

l'antigiuridicità di una condotta formalmente sussumibile nel

modello legale delineato dalla norma incriminatrice, opera quale

condizione negativa che impedisce di ricondurre il fatto, nella sua

stessa materialità, alla figura astratta delineata dal legislatore.

D'altra parte, che lo Stato prescriva, in funzione della tutela di

interessi generali, una speciale abilitazione per l'esercizio di determinate professioni, è fenomeno che, a ben guardare, non si

discosta da quell'ampia gamma di situazioni in cui provvedimenti di

natura abilitativa od autorizzatoria incidono su posizioni soggettive

qualificate, determinando l'applicabilità di sanzioni penali nelle

ipotesi in cui i limiti propri di quelle posizioni soggettive non

siano stati rispettati. Ma se la condotta non abilitata o non

autorizzata ben può essere ritenuta illecita in quanto tale, essendo

a tal fine sufficiente il contenuto prescrittivo offerto dal precetto

penale, non v'è ragione per dubitare che anche l'art. 348 del codice

penale descriva una fattispecie perfetta in tutti i suoi connotati

tipizzanti, senza doversi necessariamente evocare, quale ulteriore

elemento descrittivo del fatto, l'esatta natura, il contenuto ed i

limiti dello specifico provvedimento con il quale una determinata

persona è abilitata ad esercitare una certa professione. Non può

quindi condividersi la tesi del rimettente secondo la quale

occorrerebbe assegnare valore precettivo alle disposizioni dettate

dall'art. 16 del regio decreto 274 del 1929 in quanto indispensabili

"al fine di far acquisire concretezza al divieto contenuto nell'art.

348" del codice penale, giacché ciò che la norma penale individua

come elemento necessario e sufficiente per l'integrazione della

fattispecie è l'assenza di quella speciale abilitazione che lo Stato

richiede per l'esercizio della professione, mentre il contenuto ed i

limiti propri di ciascuna abilitazione, non rifluiscono - come

ritiene il giudice a quo - all'interno della struttura del fatto

tipico, ma costituiscono null'altro che un presupposto di fatto che

il giudice è chiamato a valutare caso per caso.

Una volta riconosciuta "l'autosufficienza precettiva" della

fattispecie incriminatrice delineata dall'art. 348 del codice penale,

ne consegue, quindi, l'infondatezza del dubbio di legittimità che il

Pretore di Treviso ha sollevato deducendo la violazione del principio

di "riserva di legge" in materia penale. Per le medesime ragioni,

d'altra parte, non fondati devono ritenersi anche gli ulteriori

profili di illegittimità che il giudice a quo solleva lamentando la

violazione del principio "di tassatività della fattispecie penale e

di personalità della responsabilità penale", giacché entrambe le

censure si fondano sull'erroneo presupposto di ritenere che i

parametri non sufficientemente precisi che è possibile desumere

dall'art. 16 del regio decreto n. 274 del 1929 inciderebbero

negativamente sulla determinatezza del precetto, per essere, essi

stessi, elementi normativi della fattispecie. Una volta esclusa,

infatti, l'immediata interferenza di quei parametri sulla

conformazione del modello legale tracciato dalla fattispecie

incriminatrice, neppure una loro eventuale genericità può ritenersi

un fattore in sé idoneo ad incrinare la determinatezza del fatto-reato descritto dall'art. 348 del codice penale, considerato fra

l'altro che la portata precettiva della norma è tale che, ove il

soggetto attivo sia privo di qualsiasi abilitazione professionale, i

parametri che tracciano i confini tra le diverse abilitazioni

finiscono per non rivestire rilievo alcuno ai fini dell'accertamento

della antigiuridicità della condotta.

5. - Enucleati dal quesito sollevato dal giudice a quo i profili

di legittimità costituzionale riguardanti l'art. 348 del codice

penale e dissolti i relativi dubbi per le ragioni di cui si è detto,

non resta, dunque, che affrontare i vizi che il rimettente denuncia a

margine dell'art. 16 del più volte citato regio decreto n. 274 del

1929. A tal riguardo, il Pretore rimettente fa mostra di essere ben

consapevole della giurisprudenza di questa Corte che ha in più

occasioni escluso la possibilità di sottoporre a giudizio di

costituzionalità le disposizioni del menzionato regio decreto, per

essere le stesse contenute in un atto non avente forza di legge (v.

sentenza n. 16 del 1975 e ordinanze n. 219 del 1983 e n. 326 del

1992); ed è, anzi, proprio per superare una simile pregiudiziale -

puntualmente eccepita dall'Avvocatura - che il giudice a quo, come si

è detto, ha censurato il "combinato disposto" dell'art. 348 del

codice penale e della norma regolamentare più volte richiamata,

facendo leva sul presupposto che quest'ultima norma costituirebbe,

nella specie, "parte integrante di una norma di legge penale", in

quanto richiamata dall'art. 348 c.p. per effetto del "meccanismo

delle norme penali in bianco". Affermazioni, queste, che trovano eco

anche nella tesi sostenuta dalla difesa dell'imputato, la quale

finisce per ammettere, nella memoria di costituzione, che la

possibilità di sindacare in sede di giudizio di costituzionalità la

norma regolamentare di cui si è detto sussiste solo nei limiti in

cui si ritenga che tale norma sia "elevata al rango di norma primaria

in virtù della sua compenetrazione con il precetto posto dalla legge

penale".

Dovendosi però scomporre nelle singole previsioni normative il

"combinato disposto" che il rimettente cumulativamente devolve quale

oggetto del presente giudizio, l'epilogo della questione relativa

all'art. 16 del regio decreto n. 274 del 1929 non può che essere

quello della inammissibilità, difettando qualsiasi valido argomento

per discostarsi dalle precedenti pronunce che questa Corte ha avuto

modo di adottare sull'argomento. Caduta, infatti, la premessa di

ritenere norma penale e disposizione regolamentare come aspetti

interagenti di un fenomeno normativo unitario, e svelata, di

conseguenza, l'infondatezza della tesi secondo la quale

l'integrazione del precetto ad opera della norma regolamentare

consentirebbe a quest'ultima di assurgere ad un livello superiore

nella gerarchia delle fonti, residua l'ormai "isolata" disposizione

dettata dall'art. 16 del citato regio decreto, la quale non può

essere per sua stessa natura assoggettata a controllo di

costituzionalità in questa sede, in quanto, al pari di qualsiasi

norma regolamentare e come per ogni altro atto amministrativo, il

riscontro della sua legittimità costituzionale è riservato a

qualsiasi giudice chiamato ad applicarla e può condurre alla sua

disapplicazione (art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato

E) o all'eventuale annullamento in sede amministrativa (v. sentenza

n. 16 del 1975).

Neppure può essere accolta la tesi, sostenuta dall'ordine degli

Architetti della Provincia di Treviso, secondo la quale i richiami al

regio decreto n. 274 del 1929, contenuti nella legge 2 marzo 1949, n.

144 (Approvazione della tariffa degli onorari per le prestazioni

professionali dei geometri) varrebbero ad attribuire al regio decreto

stesso natura di fonte primaria.

Se, infatti, può essere senz'altro condiviso l'assunto che la

legge n. 144 del 1949 rappresenti un indubbio ausilio per contribuire

ulteriormente a precisare le competenze professionali dei geometri e

che, quindi, sotto tale profilo ben possa fungere da disciplina

"integrativa" delle previsioni dettate dal regolamento, non può

tuttavia ammettersi che il generico richiamo enunciato nell'art. 1

della legge n. 144 del 1949 a talune norme del regio decreto n. 274

del 1929, operato al solo fine di individuare "l'oggetto" della

tariffa professionale, valga di per sé ad assegnare veste e forza

legislativa al medesimo regio decreto. A ciò è di evidente

ostacolo, infatti, non solo e non tanto la specifica e circoscritta

funzione del richiamo che la legge ha operato al regolamento, quanto,

soprattutto, la mancanza di univoci elementi alla stregua dei quali

ipotizzare che la legge n. 144 del 1949 abbia effettivamente inteso

"trasfondere" nel corpo dello stesso provvedimento legislativo il

regolamento professionale del 1929, tuttora vigente.

D'altra parte, la censura che, alla stregua delle prospettazioni

del rimettente e degli stessi interventori, costituisce il vero

nucleo della questione, vale a dire la genericità del parametro

della modestia della costruzione quale criterio di discrimine tra la

competenza professionale del geometra e quelle "finitime" degli

ingegneri e degli architetti, finisce per rivelarsi collegata a

premesse erronee.

Da un lato, infatti, non può certo ritenersi scelta irragionevole

quella di ragguagliare a presupposti "flessibili" la determinazione

di competenze che postulano cognizioni necessariamente variabili in

rapporto ai progressi tecnico-scientifici che la materia può subire

nel tempo. Sotto altro profilo, poi, i criteri enunciati nelle

lettere l) ed m) dell'art. 16 del regio decreto n. 274 del 1929 non

si discostano da quelle nozioni di comune esperienza che "non

impongono al giudice alcun onere esorbitante dal normale compito di

interpretazione" (v., tra le tante, ordinanza n. 72 del 1984 e

sentenza n. 49 del 1980), specie ove si consideri l'ausilio che -

come si è accennato - può a tal fine essere offerto dalla intera

normativa di settore. A corollario di quanto appena rilevato e quale

conclusivo aspetto idoneo a svelare come le doglianze del rimettente

finiscano per evocare un falso problema, sta, infine, una nutrita

elaborazione giurisprudenziale ormai concorde nel ritenere che, per

accertare se una costruzione sia da considerare "modesta" e rientri

nella competenza professionale dei geometri ai sensi dell'art. 16 del

regio decreto n. 274 del 1929, il criterio basilare cui fare appello

è quello tecnico - qualitativo fondato sulla valutazione della

struttura dell'edificio e delle relative modalità costruttive, che

non devono implicare la soluzione di problemi particolari devoluti

esclusivamente ai professionisti di rango superiore, mentre il

criterio quantitativo e quello economico possono soccorrere quali

elementi complementari di valutazione, in quanto indicativi delle

caratteristiche costruttive e delle difficoltà tecniche presenti

nella realizzazione dell'opera. Un quadro, dunque, del tutto

antitetico rispetto alla pretesa "genericità" di criteri ed

ambiguità di responsi giurisprudenziali sui quali il giudice a quo

ha fondato in larga misura i propri rilievi di incostituzionalità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 348 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt.

25 e 27 della Costituzione, dal Pretore di Treviso con l'ordinanza in

epigrafe;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 16 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274 (Regolamento

per la professione di geometra), sollevata, in riferimento agli artt.

25 e 27 della Costituzione, dal Pretore di Treviso con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:199 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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