Corte costituzionale

Ordinanza n. 420/2002

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 31/07/2002 · relatore Fernanda Contri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3,

della legge della Regione Emilia-Romagna 1 febbraio 2000, n. 4 (Norme

per la disciplina delle attività turistiche di accompagnamento),

promosso con ordinanza emessa il 19 dicembre 2001 dal Tribunale

amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna sul ricorso proposto da

Aldrovandi Andrea ed altri contro la Regione Emilia-Romagna, iscritta

al n. 101 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 11, 1ª serie speciale, dell'anno 2002.

Visti gli atti di costituzione di Aldrovandi Andrea ed altri e

della Regione Emilia-Romagna;

Udito nell'udienza pubblica del 9 luglio 2002 il Giudice relatore

Fernanda Contri;

Uditi l'avvocato Francesco Fabbri per Aldrovandi Andrea ed altri

e l'avvocato Franco Mastragostino per la Regione Emilia-Romagna.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale

dell'Emilia-Romagna, sede di Bologna, sezione seconda, con ordinanza

che dagli atti risulta deliberata nella camera di consiglio del

29 marzo 2001 ma depositata il 19 dicembre 2001, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale, in riferimento

all'art. 117, primo comma, della Costituzione - nella formulazione

antecedente la sostituzione di detto articolo, operata con l'art. 3

della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 -, dell'art. 2,

comma 3, della legge della Regione Emilia-Romagna 1 febbraio 2000,

n. 4 (Norme per la disciplina delle attività turistiche di

accompagnamento), limitatamente all'inciso "ambienti montani";

che il giudice a quo - investito dell'esame di un ricorso per

l'annullamento della delibera della Giunta regionale

dell'Emilia-Romagna avente ad oggetto l'organizzazione di una

sessione speciale di esami per conseguire l'abilitazione di guida

ambientale-escursionistica nella regione, nonché del relativo bando

di concorso - dubita della legittimità costituzionale della norma

censurata che consente alla nuova figura professionale della guida

ambientale-escursionistica di condurre persone singole o gruppi in

visita anche ad "ambienti montani", sebbene con l'esclusione di

percorsi di particolare difficoltà, in quanto detta norma si

porrebbe in contrasto con i principi fondamentali posti nella legge

statale 2 gennaio 1989, n. 6, che, all'art. 2, riserva alle sole

guide alpine l'attività di accompagnamento di persone in escursioni

di montagna;

che il giudice rimettente sottolinea che la legge statale

n. 6 del 1989, nello stabilire i principi fondamentali per la

legislazione regionale in materia di ordinamento della professione di

guida alpina, prescrive, all'art. 2, comma 1, che essa "svolge

professionalmente (...) le seguenti attività: a) accompagnamento di

persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni

di montagna (...)" e, all'art. 2, comma 2, che "lo svolgimento a

titolo professionale delle attività di cui al comma 1, su qualsiasi

terreno e senza limiti di difficoltà (...) è riservato alle guide

alpine abilitate all'esercizio professionale e iscritte nell'albo

professionale delle guide alpine (...) salvo quanto disposto dagli

artt. 3 e 21";

che la normativa statale-quadro sancirebbe, dunque, una

riserva in favore della figura professionale predetta per le

attività di accompagnamento negli ambienti naturali sopra indicati;

che nel giudizio davanti a questa Corte si è costituita la

parte ricorrente, per chiedere la declaratoria di illegittimità

costituzionale della norma denunciata;

che la difesa della parte privata insiste per l'accoglimento

della questione rilevando, fra l'altro, che la guida

ambientale-escursionistica, alla quale la norma censurata riconosce

la possibilità di accompagnamento "in ambienti montani" di persone

singole o gruppi, esula dal novero dei professionisti abilitati a

tale tipo di accompagnamento;

che la norma censurata consentirebbe di fatto alle guide

ambientali escursionistiche di praticare attività che integrano

l'esercizio della professione di guida alpina, attività per le quali

è prevista, in mancanza di idonea abilitazione, l'applicazione

dell'art. 18 della legge n. 6 del 1989 che richiama l'art. 348 del

codice penale, in tema di esercizio abusivo della professione di

guida alpina;

che si è costituita altresì la Regione Emilia-Romagna,

chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata;

che, nella memoria presentata in prossimità dell'udienza, la

Regione Emilia-Romagna ha rilevato, anzitutto, che la intervenuta

revisione dell'art. 117 della Costituzione ad opera della legge

costituzionale n. 3 del 2001 rende inevitabile la restituzione degli

atti al giudice a quo, affinché valuti nuovamente la non manifesta

infondatezza e la rilevanza della questione;

che la regione sostiene inoltre che l'individuazione e la

fissazione dei criteri e requisiti riguardanti le figure

professionali che intendono operare nel settore del turismo rientrino

nell'ambito della disciplina attinente alle attività turistiche, che

sarebbe oggi di "sicura e compiuta spettanza regionale", alla luce

della nuova formulazione dell'art. 117 della Costituzione;

che il termine di paragone sarebbe, quindi, radicalmente

mutato e non più rappresentato dal "principio di ripartizione tra

legislazione statale-quadro e legislazione regionale" posto

dall'art. 117, primo comma, della Costituzione nella formulazione

antecedente la revisione operata con la legge costituzionale n. 3 del

2001, con la conseguenza che la questione dovrebbe essere ritenuta,

allo stato, inammissibile;

che, in ogni caso, la questione sarebbe, a giudizio della

regione, palesemente infondata, in quanto la legge regionale

censurata garantirebbe il rispetto dei distinti ambiti di competenza

in cui è previsto debbano operare le guide alpine, essendo precluso

alla guida ambientale-escursionistica l'accompagnamento di persone

singole o gruppi con riferimento a "percorsi di particolare

difficoltà, posti su terreni innevati e rocciosi di elevata

acclività" ed in ogni caso a percorsi "che richiedono l'uso di

attrezzature e tecniche alpinistiche, con l'utilizzo di corda,

piccozza e ramponi";

che la suddetta preclusione garantirebbe il rispetto della

riserva posta dalla legge statale n. 6 del 1989 a favore delle guide

alpine, legata all'esigenza di "prevedere adeguate garanzie di

preparazione tecnica e professionale a tutela dell'incolumità degli

alpinisti";

che, viceversa, la figura della guida

ambientale-escursionistica, orientata all'approfondimento

dell'aspetto naturalistico e didattico di supporto alla scuola,

rientrerebbe tra le figure professionali del turismo, senza che si

abbia alcuna sovrapposizione con l'ambito riservato a chi è

professionalmente preposto a tutelare la predetta esigenza di

sicurezza degli alpinisti;

che la questione proposta sarebbe oltretutto infondata sotto

un altro profilo, in quanto in caso di accoglimento si consentirebbe

ad un limitato gruppo di soggetti abilitati di conservare una

posizione di monopolio per le visite in "ambiente montano", senza che

ciò trovi giustificazione alcuna in relazione alle ben diverse

esigenze rappresentate dalla legge regionale, e, peraltro, con

riferimento ad un territorio regionale caratterizzato da limitate

peculiarità montane in senso stretto, essendo il paesaggio

appenninico connotato da prevalenti caratteri di dolcezza e da sicura

percorribilità degli itinerari.

Considerato che la questione di legittimità costituzionale

relativa all'art. 2, comma 3, della legge della Regione

Emilia-Romagna 1 febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina delle

attività turistiche di accompagnamento), è stata sollevata dal

Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna, sede di

Bologna, sezione seconda, in riferimento all'art. 117, primo comma,

della Costituzione, nella formulazione antecedente la sostituzione di

detto articolo, operata con l'art. 3 della legge costituzionale

18 ottobre 2001, n. 3;

che l'ordinanza di rimessione, pur essendo stata deliberata

in una data anteriore (29 marzo 2001) all'entrata in vigore della

legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, è stata depositata il

19 dicembre 2001, ovvero dopo l'entrata in vigore della suddetta

legge costituzionale;

che, nonostante la suddetta legge costituzionale sia entrata

in vigore anteriormente alla data dell'ordinanza di rimessione, essa

non risulta presa in considerazione dal giudice rimettente;

che in mancanza di ogni argomentazione al riguardo

nell'ordinanza di rimessione la questione sollevata deve pertanto

essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, della legge della

Regione Emilia-Romagna 1 febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina

delle attività turistiche di accompagnamento), sollevata, in

riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione - nella

formulazione antecedente la sostituzione di detto articolo, operata

con l'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 - dal

Tribunale amministrativo per l'Emilia-Romagna, sede di Bologna,

sezione seconda, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Contri

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in Cancelleria il 31 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:420 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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