Corte costituzionale

Sentenza n. 116/1974

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 08/05/1974 · relatore Nicola Reale

Norme in gioco

applicata al caso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 348, terzo

comma, del codice penale militare di pace, promosso con ordinanza

emessa il 23 maggio 1972 dal giudice istruttore del tribunale militare

territoriale di Roma - sezione autonoma di Cagliari - nel procedimento

penale a carico di Taccone Pier Luigi, iscritta al n. 260 del registro

ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 240 del 13 settembre 1972.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 20 marzo 1974 il Giudice relatore

Nicola Reale;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento penale a carico di Taccone Pier Luigi

(imputato del delitto di procurata infermità) il giudice istruttore

presso la sezione autonoma di Cagliari del tribunale militare di Roma

(cui gli atti erano stati trasmessi, per una nuova deliberazione, dal

tribunale supremo militare, che su ricorso dell'imputato aveva

annullato per difetto di motivazione una precedente sentenza

istruttoria di proscioglimento), ha ritenuto rilevante e non

manifestamente infondato - in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione - il dubbio sulla legittimità costituzionale dell'art.

348, terzo comma, c.p.m.p., il quale dispone che le sentenze

istruttorie di proscioglimento sono impugnabili con ricorso al

tribunale supremo militare per motivi di sola legittimità.

La mancata previsione di un secondo grado di giurisdizione di

merito per i giudizi che si svolgono davanti ai tribunali militari

porrebbe, senza alcuna plausibile giustificazione, secondo quanto

assume il giudice a quo, gli appartenenti alle forze armate imputati di

reati militari in una condizione di grave svantaggio rispetto a coloro

che sono giudicati dal giudice ordinario. E tale situazione di

svantaggio risulterebbe ancor meno ragionevole ove si considerasse che

anche un appartenente alle forze armate può essere giudicato dal

giudice ordinario in caso di connessione con reati commessi da chi non

ha lo status di militare.

Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

con atto depositato il 19 settembre 1972, chiedendo che la questione

sia dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza (sotto il profilo

che la norma impugnata avrebbe già esplicato i suoi effetti nel

giudizio di merito e non potrebbe più trovare applicazione) o comunque

infondata, sia perché l'art. 24, secondo comma, della Costituzione non

garantirebbe il doppio grado della giurisdizione di merito, e sia

perché - in ogni caso - la sua esclusione nel processo militare

sarebbe giustificata dalla peculiare situazione giuridica che

caratterizza l'appartenenza alle forze armate. Considerato in diritto :

1. - Il giudice istruttore presso la sezione autonoma di Cagliari

del tribunale militare territoriale di Roma, in sede di rinvio a

seguito di annullamento su ricorso dell'imputato, da parte del

tribunale supremo militare, di una sua precedente sentenza istruttoria

di proscioglimento, ha denunziato in riferimento alla garanzia

costituzionale dell'uguaglianza, nell'esercizio del diritto di difesa

(ai sensi degli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della

Costituzione), l'illegittimità dell'art. 348, terzo comma, del codice

penale militare di pace, concernente l'impugnazione, davanti al

tribunale supremo militare, e per soli motivi di legittimità, delle

sentenze pronunziate a conclusione dell'istruttoria, senza che sia

previsto un secondo grado di giurisdizione di merito: in coerenza del

resto, col sistema processuale militare.

Secondo il giudice a quo la normativa impugnata comporterebbe gravi

limitazioni all'esercizio della difesa, con ingiustificata diversità

dalla disciplina di tale diritto nel processo penale ordinario,

normalmente caratterizzato dal secondo grado di merito in sede di

appello.

2. - La questione, nei sensi prospettati, è inammissibile per

palese difetto di rilevanza.

Va considerato infatti che il giudice di rinvio può giudicare solo

sui punti che furono oggetto di annullamento e sui punti che siano con

quelli annullati in relazione di connessione e di derivazione. Tali

principi vigono per il processo penale ordinario, in cui il giudizio di

rinvio consegue alla sentenza della Corte di cassazione. Ma essi non

possono non valere anche per il processo militare, poiché al tribunale

supremo militare, e fino a quando il legislatore non avrà provveduto

al suo riordinamento giusta l'art. 111 e la disposizione VI transitoria

della Costituzione, è attribuita giurisdizione di legittimità,

analoga a quella della Corte di cassazione: a norma dell'art. 387

c.p.m.p. in relazione all'art. 524 c.p.p., nonché dell'art. 261

c.p.m.p., il quale autorizza l'applicazione delle disposizioni del

codice di rito penale ordinario al processo davanti al giudice

militare, salve eccezioni, non ricorrenti nella specie.

3. - Secondo tali premesse, anche la cognizione del giudice penale

militare di rinvio risulta delimitata dalla sentenza di annullamento

del tribunale supremo militare, escludendosi che, dopo di questa, egli

sia legittimato a rilevare pretese omissioni di gradi intermedi di

gravame che, se mai, dovevano essere rilevate nel giudizio di

annullamento e che, attesi i già ricordati limiti del giudizio di

rinvio, non potrebbero influire sulla definizione di questo, anche

sotto il profilo della ritualità della sentenza che lo ha disposto.

Deve quindi ritenersi preclusa ogni questione di legittimità

costituzionale circa normative riguardanti le predette fasi

processuali.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 348, terzo comma, del codice

penale militare di pace, sollevata, in riferimento agli artt. 3, comma

primo, e 24, comma secondo, della Costituzione, dal giudice istruttore

presso la sezione autonoma di Cagliari del tribunale militare

territoriale di Roma, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:116 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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