Corte costituzionale

Ordinanza n. 403/2002

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/07/2002 · relatore Valerio Onida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 348 del codice penale (Abusivo esercizio di una

professione), 1, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 1998,

n. 386 (Disposizioni in materia di esercizio della professione di

odontoiatra, in attuazione dell'art. 4 della legge 24 aprile 1998,

n. 128), e dell'articolo unico della legge 31 ottobre 1988, n. 471

(Norme concernenti l'opzione, per i laureati in medicina e chirurgia,

per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri), promosso con ordinanza

emessa il 10 gennaio 2002 dal Tribunale di Savona, sezione distaccata

di Albenga, iscritta al n. 172 del registro ordinanze 2002 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie

speciale, n. 17, dell'anno 2002.

Visti l'atto di costituzione di Nicolò Antonio Bruno nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 2 luglio 2002 il Giudice relatore

Valerio Onida;

Udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di un

medico chirurgo, iscritto al relativo albo, per il reato di abusivo

esercizio di una professione, per avere reso prestazioni mediche di

esclusiva pertinenza della odontoiatria, benché privo della relativa

abilitazione, e non iscritto all'albo degli odontoiatri, il Tribunale

di Savona, sezione distaccata di Albenga, con ordinanza del

10 gennaio 2002, pervenuta a questa Corte il successivo 4 aprile, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, del combinato disposto degli artt. 348

del codice penale (Abusivo esercizio di una professione), 1, comma 4,

del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386 (Disposizioni in

materia di esercizio della professione di odontoiatra, in attuazione

dell'art. 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128), e dell'articolo

unico della legge 31 ottobre 1988, n. 471 (Norme concernenti

l'opzione, per i laureati in medicina e chirurgia, per l'iscrizione

all'albo degli odontoiatri);

che le disposizioni censurate, ad avviso del remittente, nel

consentire ai laureati in medicina e chirurgia immatricolati negli

anni accademici dal 1980-81 al 1984-85, abilitati all'esercizio

professionale, di optare per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri,

esercitando la relativa facoltà entro il 31 dicembre 1991 (articolo

unico della legge n. 471 del 1988), e nell'imporre (con l'art. 1 del

successivo d.lgs n. 386 del 1998) ai laureati nella medesima

disciplina, immatricolati negli stessi anni accademici, ai fini

dell'iscrizione all'albo degli odontoiatri, di superare una prova

attitudinale, ma consentendo, in via transitoria e sino all'esito

della prova, il mantenimento dell'iscrizione all'albo di coloro i

quali, ai sensi della legge n. 471 del 1988, avevano esercitato

quella facoltà di opzione, sarebbero in contrasto con l'art. 3 della

Costituzione, poiché riserverebbero irragionevolmente un differente

trattamento a situazioni identiche;

che, secondo il giudice a quo, tali situazioni sarebbero

entrambe, in egual misura, non conformi alla normativa comunitaria -

il riferimento è alle direttive del Consiglio 25 luglio 1978,

n. 78/686/Cee, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi,

certificati e altri titoli di dentista, e 25 luglio 1978,

n. 78/687/Cee, concernente il coordinamento delle disposizioni

legislative regolamentari e amministrative per le attività di

dentista, le quali direttive, notificate alla Repubblica Italiana il

28 luglio 1978, avrebbero dovuto essere attuate dagli Stati membri

entro 18 mesi -, sicché, qualora si procedesse per esercizio abusivo

della professione di odontoiatra solo nei confronti di coloro che la

facoltà di opzione non avevano potuto esercitare nel termine, come

nella fattispecie, si verificherebbe una irragionevole disparità di

trattamento a danno di questi ultimi, rispetto a coloro che,

immatricolati negli stessi anni, entro il termine predetto l'opzione

avevano esercitato;

che la non conformità della disciplina nazionale alla

normativa comunitaria, ricorda il remittente, deriva dal mancato

rispetto dell'art. 19 della direttiva 686 del 1978, il quale

stabiliva che gli Stati membri avrebbero riconosciuto, "ai fini

dell'esercizio dell'attività di dentista, i diplomi, certificati e

altri titoli di medico rilasciati in Italia a persone che hanno

iniziato la loro formazione di medico al più tardi dopo 18 mesi

dalla notifica" della direttiva, e cioè entro il 28 gennaio 1980,

laddove con la legge n. 471 del 1988 il termine era stato fissato

fino a tutto l'anno accademico 1984-1985;

che tale inadempimento era stato accertato, con la sentenza 1

giugno 1995 in causa C-40/93, dalla Corte di giustizia delle

Comunità europee, che aveva dichiarato che la Repubblica italiana,

prorogando il termine con la legge in discorso, era "venuta meno agli

obblighi che le incombono";

che ad avviso del giudice remittente, non sarebbe stato

consentito discriminare "sulla base di un termine per l'esercizio

dell'opzione" nell'ambito di soggetti versanti nella medesima

condizione di illegittimità rispetto alla normativa comunitaria, in

quanto, se la ratio delle leggi nazionali era la tutela dei diritti

quesiti, essi "competevano a tutti gli iscritti alla facoltà di

medicina negli anni considerati o a nessuno di essi, senza che

potesse avere significato, se non puramente casuale, l'avere essi

conseguito o non conseguito il diploma di laurea" entro una certa

data;

che si è costituito l'imputato nel giudizio a quo,

concludendo per l'accoglimento della questione, e lamentando, in

particolare, la mancata fissazione della prevista prova attitudinale,

le cui modalità sono state definite dal d.m. 19 aprile 2000, e la

cui procedura, con il successivo d.m. 6 agosto 2001, è stata

modificata a seguito di rilievi formulati dalla Commissione europea;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

che, secondo l'interveniente, l'ordinanza di remissione

sarebbe lacunosa, in quanto non sarebbe chiarito che il d.lgs. n. 386

del 1998 è costituito non da uno ma da due articoli, il secondo dei

quali stabilisce che alla data di entrata in vigore dello stesso

decreto legislativo è abrogata la legge n. 471 del 1988; imponendo a

tutti i laureati in medicina e chirurgia immatricolati negli anni

accademici considerati di sostenere una prova attitudinale ai fini

dell'iscrizione all'albo degli odontoiatri, salva la possibilità di

mantenere l'iscrizione all'albo per coloro i quali avevano optato,

entro il termine, per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri, il

legislatore avrebbe riportato in parità i trattamenti di posizioni

identiche, salvi i diritti quesiti.

Considerato che nel giudizio a quo è in discussione la

responsabilità penale, ai sensi dell'art. 348 del codice penale

(Abusivo esercizio di una professione), di un imputato cui si

addebita di avere effettuato prestazioni mediche di esclusiva

pertinenza della professione di odontoiatra, senza essere iscritto

all'albo degli odontoiatri, e ciò sulla base delle risultanze di una

ispezione eseguita il 27 marzo 2001;

che pertanto non è oggetto del giudizio a quo la

legittimità di un diniego di iscrizione dell'imputato medesimo

all'albo degli odontoiatri, iscrizione che egli, peraltro, aveva

chiesto nel 1993, ricevendone un diniego, motivato in base alla

assenza delle condizioni richieste dalla legge, che non risulta

essere stato contestato davanti alla competente autorità

giurisdizionale;

che il remittente non spiega quale rilevanza abbia, ai fini

dell'accertamento della responsabilità penale dell'imputato,

l'applicazione (sia pure in "combinato disposto" con l'art. 348 cod.

pen.), in primo luogo, dell'articolo unico della legge 31 ottobre

1988, n. 471, norma che consentì bensì a suo tempo a determinate

categorie di laureati in medicina di optare per l'iscrizione all'albo

degli odontoiatri, facendone domanda entro il 31 dicembre 1991, ma

che, come ricorda lo stesso remittente, è stata poi riconosciuta in

contrasto con gli obblighi assunti dall'Italia in base al diritto

comunitario, e dunque inapplicabile, e della quale comunque

l'imputato nel processo a quo non ha potuto di fatto usufruire; né

l'applicazione (sia pure sempre in "combinato disposto" con

l'art. 348 cod. pen.), in secondo luogo, dell'art. 1, comma 4, del

d.lgs. 13 ottobre 1998, n. 386, che consente solo a coloro che

beneficiarono della legge n. 471 del 1988, e che abbiano fatto

domanda di partecipazione alla prova attitudinale prevista dallo

stesso decreto legislativo, di mantenere, in attesa dell'espletamento

della prova, la iscrizione all'albo degli odontoiatri ottenuta in

passato, e dunque già posseduta, ma non di iscriversi ex novo

all'albo medesimo: mentre il superamento di detta prova attitudinale

è configurato dall'art. 1, comma 1, dello stesso d.lgs. n. 386 del

1998 come condizione per poter ottenere l'iscrizione all'albo da

parte di coloro che, come l'imputato nel processo a quo, si sono

iscritti alla facoltà di medicina entro l'anno accademico 1984-85;

che, comunque, il remittente non spiega come il richiamo alle

norme ora ricordate, o la loro estensione a seguito della prospettata

dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale, possano

incidere sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma

incriminatrice di cui all'art. 348 del codice penale, ai termini del

quale - secondo la giurisprudenza di legittimità - si ha esercizio

abusivo anche quando manchi il solo requisito dell'iscrizione

all'albo, richiesta dalla legge per il legittimo esercizio della

professione; né tale norma è contestata, sotto questo generale

profilo, dal medesimo giudice a quo;

che, pertanto, la questione si palesa manifestamente

inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 348

(Abusivo esercizio di una professione) del codice penale,

dell'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386

(Disposizioni in materia di esercizio della professione di

odontoiatra, in attuazione dell'art. 4 della legge 24 aprile 1998,

n. 128), e dell'articolo unico della legge 31 ottobre 1988, n. 471

(Norme concernenti l'opzione, per i laureati in medicina e chirurgia,

per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri), sollevata, in

riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Tribunale di

Savona, sezione distaccata di Albenga, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2002.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2002:403 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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