Codice penale

Art. 337 c.p. — Resistenza a un pubblico ufficiale

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Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. 6

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288

6

Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343 del Codice penale quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche sono apportate fino a quando non sia pubblicato il nuovo Codice penale.

Testo in vigore dal 10 novembre 1944 al 4 giugno 1966

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 337 c.p., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 21625/2026

    11 giugno 2026

    La Sesta Sezione penale, in tema di cause di estinzione del reato, ha affermato che il rinvio, operato dall'art. 168-bis cod. pen., ai “delitti indicati dal comma 2 dell’articolo 550 del codice di procedura penale” consente all’imputato di richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova pur quando siano contestate circostanze aggravanti ad effetto speciale. (Fattispecie relativa ad imputato del delitto di cui all’art. 337 cod. pen., aggravato ai sensi dell’art. 339, comma secondo, cod. pen.).

    Art. 337 c.p. · Art. 168-bis c.p. · Art. 550 c.p.p.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 36/2007

    Questione inammissibile
    9 febbraio 2007

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288 (Provvedimenti relativi alla riforma della legislazione penale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Ferrara con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzi…

    Art. 3 cost. · Art. 336 c.p. · Art. 337 c.p. · Art. 338 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 179/1997

    Questione infondata
    13 giugno 1997

    Manifesta infondatezza della questione, già dichiarata manifestamente infondata con l'ordinanza n. 425 del 1996, successiva al provvedimento di rimessione. - V., pure, S. n. 341/1994, richiamata dal giudice 'a quò. red.: G. Leo

    Art. 337 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 425/1996

    Questione infondata
    27 dicembre 1996

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., nei confronti dell'art. 337 cod. pen., nella parte in cui, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, prevede la pena minima di sei mesi di reclusione. Contrariamente a quanto ha sostenuto il giudice rimettente, infatti, nel far richiamo ai principi affermati nella sentenza n. 314 del 1994, riguardo all'oltraggio, nel reato di resistenza (come la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di ribadire anche di recente) non viene in preminente considerazione il diritto personale del cittadino investito di pubblica funzione al rispetto della propria dignità e libertà privata, bensì il diritto-dovere della stessa pubblica amministrazione di non subire intralci nell'assolvimento dei suoi compiti, sicché il maggior livello della sanzione minima non è rivolto a punire la violazione di una privilegiata posizione personale connessa ad una ormai tramontata configurazione dei rapporti tra pubblici ufficiali e cittadini, ma la maggiore offesa arrecata, appunto, alla pubblica amministrazione. - V. S. n. 314/1995, nonché Cass., Sez. VI, 19 settembre 1996, n. 1178. red.: S. Pomodoro

    Art. 337 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 336 c.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (6)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 10 novembre 1944

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 10 novembre 1944.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288

    Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343 del Codice penale quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche sono apportate fino a quando non sia pubblicato il nuovo Codice penale.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art337 · fonte del testo

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