Art. 337 c.p. — Resistenza a un pubblico ufficiale

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Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 10 novembre 1944

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 337 c.p., dalle pronunce segnalate dalla Corte.

  • Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 21625/2026

    11 giugno 2026

    La Sesta Sezione penale, in tema di cause di estinzione del reato, ha affermato che il rinvio, operato dall'art. 168-bis cod. pen., ai “delitti indicati dal comma 2 dell’articolo 550 del codice di procedura penale” consente all’imputato di richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova pur quando siano contestate circostanze aggravanti ad effetto speciale. (Fattispecie relativa ad imputato del delitto di cui all’art. 337 cod. pen., aggravato ai sensi dell’art. 339, comma secondo, cod. pen.).

    Art. 337 c.p. · Art. 168-bis c.p. · Art. 550 c.p.p.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

Fonte: Corte di cassazione, pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 36/2007

    Questione inammissibile
    9 febbraio 2007

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288 (Provvedimenti relativi alla riforma della legislazione penale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Ferrara con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzi…

    Art. 3 cost. · Art. 336 c.p. · Art. 337 c.p. · Art. 338 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 179/1997

    Questione infondata
    13 giugno 1997

    Manifesta infondatezza della questione, già dichiarata manifestamente infondata con l'ordinanza n. 425 del 1996, successiva al provvedimento di rimessione. - V., pure, S. n. 341/1994, richiamata dal giudice 'a quò. red.: G. Leo

    Art. 337 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 425/1996

    Questione infondata
    27 dicembre 1996

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., nei confronti dell'art. 337 cod. pen., nella parte in cui, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, prevede la pena minima di sei mesi di reclusione. Contrariamente a quanto ha sostenuto il giudice rimettente, infatti, nel far richiamo ai principi affermati nella sentenza n. 314 del 1994, riguardo all'oltraggio, nel reato di resistenza (come la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di ribadire anche di recente) non viene in preminente considerazione il diritto personale del cittadino investito di pubblica funzione al rispetto della propria dignità e libertà privata, bensì il diritto-dovere della stessa pubblica amministrazione di non subire intralci nell'assolvimento dei suoi compiti, sicché il maggior livello della sanzione minima non è rivolto a punire la violazione di una privilegiata posizione personale connessa ad una ormai tramontata configurazione dei rapporti tra pubblici ufficiali e cittadini, ma la maggiore offesa arrecata, appunto, alla pubblica amministrazione. - V. S. n. 314/1995, nonché Cass., Sez. VI, 19 settembre 1996, n. 1178. red.: S. Pomodoro

    Art. 337 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 336 c.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (6)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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