Corte costituzionale

Sentenza n. 68/1974

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 13/03/1974 · relatore Enzo Capolozza

Norme in gioco

dichiarata illegittima

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 322 del

codice penale militare di pace, in relazione all'art. 313 dello stesso

codice, promosso con ordinanza emessa il 26 ottobre 1973 dal tribunale

supremo militare nel procedimento penale a carico di Ciuffardi

Riccardo, iscritta al n. 440 del registro ordinanze 1973 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15 del 16 gennaio 1974.

Visto l'atto di costituzione di Ciuffardi Riccardo;

udito nell'udienza pubblica del 6 marzo 1974 il Giudice relatore

Enzo Capalozza;

udito l'avv. Mauro Mellini, per il Ciuffardi.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Riccardo Ciuffardi, imputato del delitto di cui all'art. 8,

secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 773 - per essersi

rifiutato di assumere il servizio militare, adducendo motivi di

coscienza, fuori del termine di ammissione ai benefici della suddetta

legge - proponeva ricorso al tribunale supremo militare contro due

ordinanze del tribunale militare territoriale di La Spezia, che gli

avevano negato la libertà provvisoria, prospettando, in riferimento

agli artt. 3, 27, secondo e terzo comma, e 52 della Costituzione,

l'illegittimità dell'art. 322 del codice penale militare di pace, in

relazione all'art. 313 dello stesso codice, tenuto anche conto della

legge 15 dicembre 1972, n. 773, che, nel modificare l'art. 277 del

codice di procedura penale, consente ora che sia concessa la libertà

provvisoria pure nei casi di emissione obbligatoria del mandato di

cattura.

II tribunale supremo militare ha sollevato questione di

legittimità costituzionale, con ordinanza 26 ottobre 1973, nella quale

si è limitato a riprodurre integralmente la richiesta del procuratore

generale militare, dichiarando di conformarvisi.

In tale richiesta si era espresso l'avviso che la questione

prospettata dal ricorrente potesse ritenersi non manifestamente

infondata esclusivamente per quanto concerne il contrasto con l'art. 3

Cost. dell'art. 322, secondo comma, c.p.m.p. che, a seguito del nuovo

testo dell'art. 277 cod. proc. pen., continuerebbe a vietare senza

giustificate ragioni la libertà provvisoria nei casi, previsti

dall'art. 313 dello stesso c.p.m.p., in cui è obbligatorio il mandato

di cattura; si erano invece disattese le ulteriori censure, avanzate

dall'imputato, di violazione degli altri precetti costituzionali,

nonché del medesimo art. 3 Cost., per quanto attiene alla diversità

di disciplina della cattura obbligatoria nel rito comune e nel rito

militare.

Nel giudizio dinanzi a questa Corte, non vi è stato intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri.

La parte privata si è costituita con atto depositato il 14 gennaio

1974, nel quale chiede che la questione sia dichiarata fondata negli

stessi termini da essa prospettati dinanzi al giudice a quo.

Al riguardo, la difesa del Ciuffardi osserva che il predetto

giudice, sia pure decidendo in conformità della richiesta del pubblico

ministero, non ne avrebbe fatto propri gli argomenti e che, poiché

manca nell'ordinanza una motivazione che, integrando il dispositivo,

limiti la questione, questa sarebbe stata rimessa alla Corte negli

stessi termini allora prospettati dal ricorrente.

Nel merito deduce che la disparità di trattamento conseguente al

persistente divieto, nel codice penale militare, di concessione della

libertà provvisoria nei casi in cui è obbligatorio il mandato di

cattura, deriverebbe esclusivamente dalla pendenza del procedimento

dinanzi al giudice militare. E fa presente, in proposito, che in più

favorevole posizione verrebbe a trovarsi sia il non militare imputato

anche di gravi reati, sia lo stesso obiettore di coscienza nell'ipotesi

in cui questi venga giudicato, per connessione, da un tribunale

ordinario.

Prospetta, infine, la gravità degli inconvenienti pratici che

potrebbero derivare da una sentenza interpretativa di rigetto che

dichiarasse la questione non fondata, nel presupposto

dell'applicabilità del nuovo testo dell'art. 277 cod. proc. pen. in

sede di giurisdizione militare. Considerato in diritto :

1. - Il tribunale supremo militare - dopo l'entrata in vigore della

legge 15 dicembre 1972, n. 773, la quale ha modificato l'art. 277 del

codice di procedura penale, consentendo la libertà provvisoria anche

quando sia obbligatorio il mandato di cattura - ha sollevato, con

l'ordinanza in epigrafe, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 322, secondo comma, del codice penale militare di pace, in

relazione all'art. 313 dello stesso codice, con riferimento all'art. 3

della Costituzione, in conformità alle richieste del procuratore

generale militare.

2. - La difesa che, per altro, si era richiamata pure agli artt.

27, secondo e terzo comma, e 52, terzo comma, Cost., assume che, avendo

il tribunale supremo militare recepito sic et simpliciter le richieste

del procuratore generale militare senza citare, nel dispositivo

dell'ordinanza di rimessione, alcuna norma di raffronto, questa Corte

sia stata investita della questione con riferimento sia all'art. 3, sia

agli artt. 27 e 52 della Costituzione.

Tale punto di vista non può essere condiviso. Alle richieste del

procuratore generale militare l'ordinanza si riporta recependone

contenuto e limiti, per cui la questione resta circoscritta al

raffronto con l'art. 3 della Costituzione.

3. - Non è da revocarsi in dubbio che l'art. 322, secondo comma,

c.p.m.p. ("La libertà provvisoria non è ammessa nei casi preveduti

dall'art. 313", cioè nei casi di mandato di cattura obbligatorio), in

relazione con l'art. 313, fissi in modo autonomo i casi nei quali non

può essere concessa la libertà provvisoria. E ciò - alla stregua

dell'art. 261 c.p.m.p., secondo cui "salvo che la legge disponga

diversamente, le disposizioni del codice di procedura penale si

osservano anche per i procedimenti davanti ai tribunali militari" e di

una consolidata giurisprudenza - porta ad escludere dal rito militare

l'applicabilità automatica in jure condito del regime della libertà

provvisoria previsto nel codice di procedura penale.

4. - La censura è fondata.

Le ragioni che confortano l'autonoma previsione, nel codice penale

militare, dei casi nei quali il mandato di cattura è obbligatorio, non

valgono per il diverso trattamento riservato all'imputato soggetto alla

giurisdizione militare rispetto a quello soggetto alla giurisdizione

ordinaria in ordine alla concedibilità della libertà provvisoria, nei

casi di obbligatorietà del mandato di cattura.

E anche a ritenere che il principio di eguaglianza non venga in

considerazione per essere diversa la posizione giuridica del militare e

del non militare, la norma dovrebbe sempre cadere per la sua

irragionevolezza, perché la carcerazione preventiva, che è

giustificata da esigenze eminentemente processuali, non si atteggia in

modo diverso, quanto alla sua funzione e alla sua finalità, nel rito

ordinario e nel rito militare.

Un ultimo argomento, già addotto dalla difesa di parte, è che un

più favorevole trattamento sarebbe riservato al militare che venisse

giudicato, per connessione, da un tribunale ordinario.

Ciò non toglie, in via generale, che legittime possano essere le

disposizioni (integrative e derogative) dei codici penali militari (di

pace e di guerra), nonostante la loro differenza da quelle del codice

di procedura penale, purché esse trovino ragionevole giustificazione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 322, secondo

comma, del codice penale militare di pace, nella parte in cui non

consente che sia concessa la libertà provvisoria nei casi, previsti

dall'art. 313 dello stesso codice, in cui sia obbligatorio il mandato

di cattura.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI

- ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:68 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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