Nell'articolo 252 del codice ancora vigente, sotto il titolo dei reati contro l'ordine pubblico, è represso il fatto di chiunque commette un fatto diretto a suscitare la guerra civile o a portare la devastazione, il saccheggio o la strage in qualsiasi parte del Regno. Nel predetto articolo sono preveduti insieme dei fatti aventi ciascuno un'obbiettività giuridica diversa; perchè, mentre la guerra civile lede un interesse politico dello Stato, i fatti di strage mettono in pericolo l'incolumità pubblica e i fatti di devastazione e di saccheggio ledono propriamente l'interesse che si riannoda al mantenimento dell'ordine pubblico. In conseguenza ho provveduto ad eliminare tale inesattezza d'ordine sistematico prevedendo la guerra civile, i fatti di devastazione e di saccheggio e la strage rispettivamente nei titoli primo, quinto e sesto di questo libro. Senonchè un ulteriore esame del problema relativo ai fatti di devastazione, di saccheggio e di strage, mi ha portato a considerare che tali fatti possono essere commessi al fine di attentare alla sicurezza dello Stato. Ora, in questo caso, poichè i fatti in discorso presentano un'estrema gravità, si rendeva necessario prevederli anche tra i delitti contro la personalità dello Stato, con la più grave sanzione. Ciò mi ha indotto a redigere l'articolo 285, stabilendo che è punito di morte chi, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato o in una parte di esso.
Relazione al Codice penale (1930), n. 131