Corte costituzionale

Sentenza n. 119/1957

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 08/07/1957 · relatore Ernesto Battaglini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale delle norme

contenute negli artt. 285, 387, 401, 430 e 431 del Codice penale

militare di pace e negli artt. 43 e seguenti dell'Ordinamento

giudiziario militare di pace, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza 21 maggio 1956 del Giudice istruttore del Tribunale

militare territoriale di Cagliari, emessa nel procedimento penale a

carico di Floris Angelo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 213 del 25 agosto 1956 ed iscritta al n. 246 del

Registro ordinanze 1956;

2) ordinanza 31 ottobre 1956 del Tribunale militare territoriale di

Cagliari, emessa nel procedimento penale a carico di Rosa Salvatore,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.316 del 15

dicembre 1956 ed iscritta al n.333 del Reg. ord. 1956.

Udita in camera di consiglio il giorno 7 giugno 1957 la relazione

del Giudice Ernesto Battaglini.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel procedimento penale contro Floris Angelo, imputato di

diserzione, il Tribunale supremo militare, con ordinanza non motivata

del 21 febbraio 1956, rimetteva, per motivi di servizio, il

procedimento stesso al Tribunale militare territoriale di Cagliari, ai

sensi dell'art. 285 Cod. pen. mil. di pace. Il P.M. di quel Tribunale

richiedeva al Giudice istruttore militare sentenza di non doversi

procedere per sopravvenuta amnistia. Il Giudice istruttore militare

investito del procedimento sollevava d'ufficio - in linea pregiudiziale

- una duplice questione di legittimità costituzionale: quella

concernente la norma contenuta nell'art.285 Cod. pen. mil. di pace, la

quale dispone che il Tribunale supremo militare può rimettere da uno

ad altro giudice militare il procedimento per motivi di ordine

pubblico, di servizio o di disciplina, con ordinanza non motivata, in

confronto con il principio sancito dall'art. 111 della Costituzione,

che rende obbligatoria la motivazione per tutti i provvedimenti

giurisdizionali, e perciò anche per le ordinanze; nonché la questione

relativa alle norme concernenti la composizione (artt. 43 e segg.

dell'Ordinamento giudiziario militare di pace) e la competenza (artt.

387, 401, 430 e 431 Cod. pen. mil. di pace) del Tribunale supremo

militare in confronto dell'art. 111 della Costituzione e della disp. VI

delle norme transitorie e finali della Costituzione stessa.

Il Giudice istruttore militare, ritenendo le suddette questioni

pertinenti e non manifestamente infondate, con ordinanza 21 maggio 1956

disponeva la sospensione del procedimento e l'invio degli atti, per la

risoluzione, a questa Corte costituzionale.

L'ordinanza venne notificata alla Presidenza del Consiglio dei

Ministri in data 30 maggio 1956 e ne veniva data comunicazione ai

Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati in data 11 giugno

1956. A cura della Presidenza di questa Corte l'ordinanza stessa veniva

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 1956.

Questione di legittimità costituzionale analoga alla prima delle

due sopra enunciate, fu sollevata dinanzi al Tribunale militare

territoriale nel procedimento penale contro Rosa Salvatore, imputato di

mancanza alla chiamata (art. 151 Cod. pen. mil. di pace) e per il

quale il Tribunale supremo militare, con ordinanza non motivata, aveva

disposto la rimessione dal Tribunale militare di La Spezia a quello di

Cagliari. La questione fu sollevata nel dibattimento su istanza della

difesa dell'imputato e il Tribunale, ritenendo la questione pertinente

e non manifestamente infondata, ordinava, in data 31 ottobre 1956, la

sospensione del dibattimento e il rinvio degli atti a questa Corte.

L'ordinanza veniva notificata alla Presidenza del Consiglio dei

Ministri in data 16 novembre 1956 e comunicata alla Presidenza delle

due Camere in data 9 e 10 novembre 1956.

A cura della Presidenza di questa Corte l'ordinanza veniva poi

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 316 del 15 dicembre 1956.

Nei due procedimenti suddetti è mancata, dinanzi a questa Corte,

qualsiasi costituzione in giudizio e perciò le due cause sono state

trattate il giorno 7 giugno 1957 in camera di consiglio (art. 26 legge

11 marzo 1953, n. 87, e art. 9 delle Norme integrative per i giudizi

avanti alla Corte costituzionale, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

del 24 marzo 1956, n. 71). Considerato in diritto :

Poiché una delle questioni di legittimità costituzionale proposte

nei due procedimenti è identica, stima opportuno la Corte procedere

alla riunione e alla decisione con unica sentenza (art. 15 Norme

integrative).

Tale questione comune concerne la legittimità costituzionale

dell'art. 285 Cod. pen. mil. di pace; in ordine ad essa va rilevato che

la disposizione con cui la rimessione da uno ad altro tribunale

militare viene disposta dal Tribunale supremo militare con ordinanza

non motivata è in aperto contrasto con la norma contenuta nella prima

parte dell'art. 111 della Costituzione, per cui tutti i provvedimenti

giurisdizionali (senza eccezioni e senza riserve) devono essere

motivati. La norma stessa non solo enuncia un alto principio di

civiltà giuridica, ma si prefigge anche lo scopo di rendere più

penetrante e più efficace il sindacato del provvedimento in caso di

impugnazione.

Il contrasto insuperabile tra la norma costituzionale e la norma

che concerne la rimessione dei procedimenti determina necessariamente

la dichiarazione di illegittimità costituzionale della suddetta norma

del Cod. pen. mil. di pace nella parte in cui è consentito che non

siano motivate le ordinanze pronunciate dal Tribunale supremo militare

per la già specificata rimessione dei procedimenti.

Non è inutile ricordare che anche nel Codice di procedura penale

comune, per le ordinanze con cui la Corte di cassazione ha il potere di

rimettere la istruzione o il giudizio da uno ad altro giudice di sede

diversa, l'art. 58, nel testo del 1930, consentiva che le ordinanze non

fossero motivate. Ma in occasione della recente riforma parziale dello

stesso codice (legge 18 giugno 1955, n. 517) con l'art. 1 della legge

stessa, nella locuzione "con ordinanza non motivata", furono soppresse

le parole "non motivata", adeguandosi così in questo punto il codice

alla norma costituzionale.

Per quanto attiene alla questione di legittimità costituzionale

che è stata proposta soltanto nel procedimento a carico di Floris

Angelo, va tenuto presente che, secondo la motivazione della ordinanza

di rinvio, la illegittimità delle norme relative alla composizione e

alla competenza del Tribunale supremo militare, specificate nella

ordinanza stessa, deriverebbe dal mancato riordinamento del Tribunale

supremo militare che, giusta il secondo comma della disposizione VI

delle norme transitorie e finali della Costituzione, doveva essere

attuato entro un anno dalla entrata in vigore della Carta

costituzionale.

Non v'ha dubbio che il riordinamento così prescritto dovrebbe

conseguire l'effetto di togliere al Tribunale supremo carattere e

fisionomia di giudice supremo di legittimità nei riguardi dei

tribunali militari e togliere al ricorso per cassazione contro le

sentenze del Tribunale supremo militare il carattere di ricorso

straordinario quale è disciplinato dall'art. 400 Cod. pen. mil. di

pace, attuando invece, anche per la giustizia militare, il principio

della unità di giurisdizione, con il sindacato della Corte di

cassazione esteso a tutte le sentenze degli organi giurisdizionali

ordinari e speciali, eccezione fatta per i tribunali di guerra e con le

limitazioni previste nello stesso art. 111 per il Consiglio di Stato e

per la Corte dei Conti.

Questa finalità del riordinamento del Tribunale supremo militare

appare evidente ove si consideri che il secondo comma della

disposizione VI transitoria, nel prescrivere il suddetto riordinamento,

si riferisce espressamente all'art. 111 della Costituzione. Ma

altrettanto evidente appare che la illegittimità costituzionale delle

norme indicate nella ordinanza di rinvio non potrà essere dichiarata

fino a che il riordinamento prescritto non venga attuato, fino a che

cioè non vengano dal legislatore specificate le modalità di

adattamento della struttura e delle funzioni del Tribunale supremo

militare agli scopi che col riordinamento si intendono perseguire.

Resta perciò da vedere se il termine di un anno, fissato dalla

citata disposizione transitoria della Costituzione per l'attuazione del

prescritto riordinamento sia un termine perentorio oppure segni

soltanto una norma ordinatoria ovvero acceleratoria per il legislatore.

Una questione analoga è stata decisa da questa Corte, in ordine al

carattere del termine prefisso dal primo comma della stessa

disposizione transitoria VI, relativa alla revisione degli organi

speciali di giurisdizione, e, con sentenza n. 41 del 1 marzo 1957, è

stato ritenuto che i termini previsti in alcune disposizioni

transitorie della Costituzione e concernenti lo svolgimento

dell'attività legislativa, non hanno carattere perentorio e la loro

inosservanza può soltanto determinare responsabilità di carattere

politico e non l'automatica cessazione di funzionamento degli organi

che nel termine prescritto non sono stati soppressi, riveduti o

modificati.

Questa Corte non ha che da riportarsi all'ampia motivazione data

nella suddetta decisione e non ha ragione di allontanarsi da quanto

allora fu deciso. Deve quindi essere dichiarata la infondatezza della

seconda questione di legittimità costituzionale sopra specificata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, comma secondo, e 15 delle Norme integrative per i

giudizi davanti alla Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale n. 71 del

24 marzo 1956);

pronunciando con unica sentenza sulle questioni di legittimità

costituzionale proposte dal Giudice istruttore militare del Tribunale

militare di Cagliari con ordinanza in data 21 maggio 1956 e dal

Tribunale militare territoriale della stessa città con ordinanza 31

ottobre 1956 e specificate in epigrafe;

dichiara la illegittimità costituzionale della disposizione

contenuta nel secondo comma dell'art. 285 Cod. pen. mil. di pace

- con riferimento all'art. 111, primo comma, della Costituzione -

nella parte in cui lo stesso art. 285 consente che sia "non motivata"

l'ordinanza con la quale il Tribunale supremo militare decide in camera

di consiglio sulla rimessione dei procedimenti penali da uno ad un

altro tribunale militare;

dichiara inoltre non fondata la questione proposta dal Giudice

istruttore militare di Cagliari con ordinanza 21 maggio 1956, sulla

legittimità costituzionale delle norme contenute negli artt. 43 e

segg. dell'Ordinamento giudiziario militare di pace, nonché degli

artt. 387, 401, 430 e 431 Cod. pen. mil. di pace, relativi alla

composizione e alla competenza del Tribunale supremo militare, con

riferimento all'art. 111 della Costituzione e alla disposizione VI,

secondo comma, delle norme transitorie e finali della Costituzione

stessa.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1957.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI.

ECLI:IT:COST:1957:119 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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