Corte costituzionale

Ordinanza n. 259/1986

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/12/1986 · relatore Renato Dell'Andro

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione fra

i poteri dello stato sollevato, con ricorso del 24 ottobre 1985, dal

giudice istruttore presso il Tribunale di Firenze nei confronti del

Presidente del Consiglio dei ministri, depositato in Cancelleria il 28

novembre 1985 ed iscritto al n. 31 del registro ammissibilità

conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 12 novembre 1986 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro.

Ritenuto che nel corso di procedimento penale a carico di Cauchi

Augusto ed altri, imputati, fra l'altro, di delitti di cui all'art. 285

c.p., il giudice istruttore presso il Tribunale di Firenze in data 8

novembre 1984 aveva chiesto al Direttore del S.I.S.MI. (Servizio di

informazione per la sicurezza militare) di fornire tutte le notizie in

suo possesso relative ad alcune persone, organizzazioni ed attentati

terroristici;

che il 16 novembre 1984 il Servizio aveva inoltrato al richiedente

una "nutrita "documentazione attinente alla richiesta;

che, avendo successivamente il predetto giudice istruttore chiesto

di conoscere le fonti di alcune notizie, il 23 gennaio 1985 gli era

stato opposto il segreto di Stato, confermato dal Presidente del

Consiglio dei ministri con lettera n. 2113.7/320 del 28 marzo 1985;

che, a seguito di tale provvedimento, il medesimo giudice

istruttore, con ricorso in data 24 ottobre 1985, ha promosso conflitto

di attribuzione fra poteri dello Stato nei confronti del Presidente del

Consiglio dei ministri.

Ritenuto che la Corte, prima d'entrare nell'esame del merito del

ricorso, deve, in questa sede, anche accertare, ai fini

dell'ammissibilità del ricorso stesso, la sussistenza in concreto

della materia, oltreché dei requisiti oggettivi, dell'assunto

conflitto d'attribuzione tra poteri dello Stato.

Considerato che, come afferma lo stesso ricorrente, i fatti per i

quali si procede risultano già a conoscenza dell'autorità

giudiziaria, anche per effetto della "nutrita" documentazione fornita

dai responsabili del S.I.S.MI.; e che le notizie, a proposito delle

quali sono stati richiesti i nomi degli informatori dei servizi

segreti, sono a conoscenza della stessa autorità giudiziaria ;

che, tuttavia, nel ricorso non è indicato neppure il minimo

collegamento che i nomi degli informatori, i quali hanno rivelato al

S.I.S.MI. le predette notizie, avrebbero sullo svolgimento delle

ulteriori indagini istruttorie;

che, del resto, lo stesso ufficio del P.M., nel sostenere la

legittimità dell'opposizione del segreto di Stato sull'identità delle

fonti delle informazioni fornite dai servizi, anche in procedimenti

penali aventi per oggetto fatti di eversione, ha invitato il giudice

istruttore ad ulteriormente procedere;

che, in conseguenza, non risulta dalle deduzioni del ricorrente

come l'opposizione del segreto di Stato sulla fonte delle informazioni

fornite dai servizi possa effettivamente impedire il concreto esercizio

della funzione giurisdizionale;

e che, non risultando altrimenti in alcun modo dagli atti

l'incidenza, nella specie, dell'assunto conflitto di attribuzione, non

è consentito entrare nell'esame del merito del ricorso;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso per conflitto d'attribuzione

indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI

CONSO - ETTORE GALLO - GIUSEPPE

BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO

DELL'ANDRO - GABRIELE PESCATORE - UGO

SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO CASAVOLA -

ANTONIO BALDASSARRE - VINCENZO

CAIANIELLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:259 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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