Corte costituzionale

Sentenza n. 82/1971

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 26/04/1971 · relatore Francesco Paolo Bonifacio

Norme in gioco

dichiarata illegittima

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 285, primo

comma, del codice penale militare di pace, promosso con ordinanza

emessa il 30 aprile 1969 dal tribunale militare territoriale di Padova

nel procedimento penale a carico di Buttazzo Crescenzio, iscritta al n.

234 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 172 del 9 luglio 1969.

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1971 il Giudice

relatore Francesco Paolo Bonifacio.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza del 30 aprile 1969 - emessa nel procedimento

penale a carico di Crescenzio Buttazzo - il tribunale militare

territoriale di Padova ha sollevato una questione di legittimità

costituzionale concernente il primo comma dell'art. 285 del codice

penale militare di pace.

Dopo aver esposto i motivi che inducono ad affermare la sussistenza

della rilevanza della questione, il tribunale osserva che la citata

disposizione, nella parte in cui consente che il tribunale supremo

militare, su istanza del procuratore generale, possa rimettere il

procedimento da uno ad altro tribunale per "motivi di servizio"

contrasta col principio costituzionale secondo il quale "nessuno può

essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge" (art. 25,

primo comma, Cost.). Ad avviso del giudice a quo, infatti, quale che

sia la possibile interpretazione dei motivi di servizio idonei a

giustificare lo spostamento di competenza, la disposizione impugnata è

fonte di una illimitata discrezionalità che si risolve in una

violazione dei diritti dell'imputato: lo dimostrerebbero la circostanza

che la prestazione del servizio militare in un determinato reparto può

essere variata in ogni tempo da organi diversi da quelli della

giustizia militare, il fatto che la rimessione può essere disposta

solo su iniziativa discrezionale del procuratore generale e, infine, la

considerazione che, comunque, al principio del giudice precostituito

per legge non si può portare eccezione che non sia strettamente

collegata ad interessi di giustizia.

2. - Innanzi a questa Corte non si è costituita la parte privata

né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. E

pertanto, ai sensi dell'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo

1953, n. 87, la causa viene decisa con la procedura della camera di

consiglio. Considerato in diritto :

1. - L'art. 285, primo comma, del codice penale militare di pace

consente che, in ogni stato del procedimento di merito, il tribunale

supremo militare possa disporne la rimessione da uno ad altro tribunale

militare, su richiesta del procuratore generale, ove sussistano "motivi

di ordine pubblico, di servizio o di disciplina". Questa disposizione,

limitatamente alla parte concernente i "motivi di servizio", viene

denunciata dal tribunale militare di Padova in riferimento all'art. 25,

primo comma, della Costituzione.

2. - La questione è fondata.

Già con sentenza n. 119 del 1957 questa Corte, occupandosi di un

particolare aspetto dell'istituto della rimessione dei procedimenti

penali militari, riscontro un vizio di legittimità costituzionale in

quella parte del secondo comma dell'art. 285 c.p.m.p. che escludeva la

motivazione della decisione demandata al tribunale supremo militare.

È evidente, tuttavia, che la dichiarazione di parziale illegittimità

costituzionale di quella disposizione, pronunziata con la ricordata

sentenza, non è di per sé sufficiente, come esattamente osserva il

giudice a quo, a far ritenere risolto anche il problema, ora proposto,

concernente il rispetto del principio costituzionale secondo il quale

"nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per

legge" (art. 25, primo comma, Cost.). Ed invero, se l'obbligo della

motivazione - che l'art. 111 della Costituzione impone per ogni

provvedimento giurisdizionale - tende a garantire la corrispondenza

della decisione del caso concreto alla fattispecie normativa, l'art.

25, primo comma, della Costituzione esige, secondo i principi numerose

volte affermati da questa Corte, che la legge predetermini i criteri di

individuazione del giudice competente e circoscriva con limiti adeguati

le ipotesi nelle quali, a regiudicanda già insorta, si possa spostare

la competenza da uno ad altro giudice. Ed è proprio sulla base della

copiosa giurisprudenza costituzionale in materia che la disposizione in

esame risulta illegittima.

Nessun dubbio può sussistere sulla portata assolutamente generale

del principio enunciato nella norma costituzionale di raffronto e,

quindi, sulla sua applicabilità anche ai procedimenti penali militari

(cfr. sent. n. 29 del 1958); e nessun dubbio può perciò nutrirsi

sulla conseguente esigenza che anche in ordine a siffatti procedimenti

il potere di spostare la competenza da un tribunale ad un altro sia

condizionato a fattispecie preventivamente descritte dalla legge con

delimitazioni sufficienti ad escludere un'illimitata discrezionalità.

A tali requisiti non risponde, nella parte impugnata, il primo comma

dell'art. 285 c.p.m.p., perché l'espressione "motivi di servizio"

consente, con la sua estrema genericità, che la rimessione dei

procedimenti possa essere richiesta dal procuratore generale e possa

essere disposta dal tribunale supremo in una gamma di ipotesi

praticamente senza confini e perciò indefinibile: il che è quanto

dire che la legge viene meno all'obbligo costituzionale derivante

dall'art. 25, primo comma, della Costituzione e vanifica la garanzia

che l'imputato venga giudicato dal giudice naturale precostituito. Con

ciò non si vuol dire che la disposizione in esame possa perfino

consentire che determinate ragioni di servizio siano predisposte

proprio allo scopo di provocare uno spostamento della competenza del

giudice: ove tali arbitri avessero a verificarsi, ad essi porrebbe

sicuro riparo la circostanza che la valutazione della situazione è

affidata al procuratore generale in sede di richiesta ed al tribunale

supremo in sede di decisione, vale a dire ad organi che nell'esercizio

delle loro funzioni operano in una posizione di indipendenza e di

imparzialità. Ma quel che conta ai fini della presente decisione è

che questi organi non trovano nella disposizione impugnata una

descrizione della fattispecie delimitata in modo da consentire che

possa valutarsi a quale situazione obiettiva debba seguire

l'attribuzione del procedimento ad un giudice diverso da quello che

dovrebbe conoscerne in base alle norme che in via generale disciplinano

le competenze.

3. - In base alle considerazioni esposte la questione deve essere

accolta e l'art. 285, primo comma, c.p.m.p. deve essere dichiarato

costituzionalmente illegittimo nella parte relativa ai "motivi di

servizio".

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 285, primo

comma, del codice penale militare di pace nella parte relativa alle

parole "di servizio".

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA

VINCENZO - MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:82 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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