Art. 28 c.p. — Interdizione dai pubblici uffici
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[1]L'interdizione dai pubblici uffici e' perpetua o temporanea.
[2]L'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, priva il condannato:
[3]1° del diritto di elettorato o di eleggibilita' in qualsiasi comizio elettorale, e di ogni altro diritto politico;
[4]2° di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio, e della qualita' ad essi inerente di pubblico ufficiale o d'incaricato di pubblico servizio;
[5]3° dell'ufficio di tutore o di curatore, anche provvisorio, e di ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura;
[6]4° dei gradi e delle dignita' accademiche, dei titoli, delle decorazioni o di altre pubbliche insegne onorifiche;
[7]5° degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a carico dello Stato o di un altro ente pubblico;
[8]6° di ogni diritto onorifico, inerente a qualunque degli uffici, servizi, gradi o titoli e delle qualita', dignita' e decorazioni indicati nei numeri precedenti;
[9]7° della capacita' di assumere o di acquistare qualsiasi diritto, ufficio, servizio, qualita', grado, titolo, dignita', decorazione e insegna onorifica, indicati nei numeri precedenti.
[10]L'interdizione temporanea priva il condannato della capacita' di acquistare o di esercitare o di godere, durante l'interdizione, i predetti diritti, uffici, servizi, qualita', gradi, titoli e onorificenze.
[11]Essa non puo' avere una durata inferiore a un anno, ne' superiore a cinque.
[12]La legge determina i casi nei quali l'interdizione dai pubblici uffici e' limitata ad alcuni di questi.
Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 16 gennaio 1966
