Art. 28 c.p. — Interdizione dai pubblici uffici

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[1]L'interdizione dai pubblici uffici e' perpetua o temporanea.

[2]L'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, priva il condannato:

[3]1° del diritto di elettorato o di eleggibilita' in qualsiasi comizio elettorale, e di ogni altro diritto politico;

[4]2° di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio, e della qualita' ad essi inerente di pubblico ufficiale o d'incaricato di pubblico servizio;

[5]3° dell'ufficio di tutore o di curatore, anche provvisorio, e di ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura;

[6]4° dei gradi e delle dignita' accademiche, dei titoli, delle decorazioni o di altre pubbliche insegne onorifiche;

[7]5° degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a carico dello Stato o di un altro ente pubblico;

[8]6° di ogni diritto onorifico, inerente a qualunque degli uffici, servizi, gradi o titoli e delle qualita', dignita' e decorazioni indicati nei numeri precedenti;

[9]7° della capacita' di assumere o di acquistare qualsiasi diritto, ufficio, servizio, qualita', grado, titolo, dignita', decorazione e insegna onorifica, indicati nei numeri precedenti.

[10]L'interdizione temporanea priva il condannato della capacita' di acquistare o di esercitare o di godere, durante l'interdizione, i predetti diritti, uffici, servizi, qualita', gradi, titoli e onorificenze.

[11]Essa non puo' avere una durata inferiore a un anno, ne' superiore a cinque.

[12]La legge determina i casi nei quali l'interdizione dai pubblici uffici e' limitata ad alcuni di questi.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 16 gennaio 1966

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 28 c.p., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 30718/2025

    21 novembre 2025

    L'assegno vitalizio dei consiglieri regionali della Regione Sardegna cessati dalla carica non ha natura pensionistica, essendo correlato ad un munus pubblico e non ad un rapporto di lavoro sinallagmatico, sicché non è di per sé escluso dal campo di applicazione della sanzione accessoria prevista dall'art. 28 c.p., la quale va, tuttavia, circoscritta alle sole ipotesi di interdizione perpetua dai pubblici uffici conseguenti alla condanna per delitti contro la pubblica amministrazione, in virtù di un'interpretazione costituzionalmente orientata, coerente con la progressiva acquisizione, da parte dell'istituto, di una funzione lato sensu previdenziale, anche alla luce del disposto dell'art. 18-bis del d.l. n. 4 del 2019 (introdotto dalla legge di conversione n. 26 del 2018).

    Art. 28 c.p. · Art. 29 c.p. · Art. 36 cost.

    Rassegna di novembre 2025, p. 108 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di novembre 2025 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • L'interdizione perpetua dai pubblici uffici, così per il diritto finora vigente, come per il diritto nuovo, importa, tra l'altro, la perdita degli stipendi, delle pensioni e degli assegni, che siano a carico dello Stato o di un altro ente pubblico (art. 28). La Commissione parlamentare, oltre a proporre una semplificazione dell'articolo concernente questa pena accessoria (semplificazione che, peraltro, non saprei in che cosa dovesse consistere), avrebbe voluto che, nel caso di perdita dello stipendio o della pensione, si riconoscesse la possibilità di concedere un sussidio alimentare alla famiglia. Di questa norma, che manca anche nel codice del 1889, non si è mai avvertito il bisogno nell'applicazione del codice medesimo, perchè all'uopo provvedono le leggi speciali, come quelle sullo stato degli impiegati civili, sulle pensioni, ecc. Ho quindi preferito lasciare a queste leggi il compito di stabilire se e in quali casi possa essere conceduto il sussidio alimentare alla famiglia del condannato.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 19

  • Ogni condanna per delitti commessi con l'abuso dei poteri, o con la violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione, o ad un pubblico servizio, o all'ufficio di tutore o curatore anche provvisorio, o ad ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura, ovvero con l'abuso di una professione, industria, arte, commercio o mestiere, o con la violazione dei doveri a essi inerenti, importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione, industria, arte, o dal commercio o mestiere (art. 31). La Commissione parlamentare propose, in primo luogo, che codesta interdizione fosse resa soltanto facoltativa, e non obbligatoria. Questa proposta, però, è contraria al sistema per cui le pene accessorie conseguono di diritto a determinate condanne. Nè diverso è il sistema del codice del 1889 (art 35), il quale non ha mai determinato proteste notevoli. In secondo luogo la detta Commissione avrebbe voluto escludere l'interdizione per le minime infrazioni. Senonchè, dovendosi sempre trattare di «delitti», non è il caso di parlare di «minime infrazioni». L'esclusione inoltre è già stabilita per i delitti colposi, per i quali venga inflitta la pena della reclusione inferiore a tre anni o la multa (art. 33 capov.). L'estendere tale esclusione ai delitti dolosi meno gravi non sarebbe opportuno, se veramente si vuol conseguire il fine di rinvigorire la tutela penale. Si tratta, del resto, di delitti che per la loro stessa natura reclamano la sanzione di cui si tratta, fors'anco più della pena principale. Come mai si potrebbe lasciare la capacità di acquisto e di esercizio dei pubblici uffici, ad esempio, a un impiegato che ha dato, col delitto, la prova di essere infedele al suo ufficio? L'interesse pubblico esige, in simili casi, che ci si garantisca per l'avvenire. La Commissione, infine, consigliò di stabilire un limite minimo più basso di quello fissato nel progetto per l'interdizione temporanea dai pubblici uffici. I limiti assoluti indicati per questa pena accessoria sono costituiti dal minimo di un anno e dal massimo di cinque anni (art. 28). Non mi è sembrato opportuno abbassare il minimo, al disotto del quale la pena dell'interdizione diventerebbe illusoria.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 20

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art28 · fonte del testo

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