Art. 113 — T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 88
Le condanne per reati elettorali, ove venga dal Giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e l'interdizione dai pubblici uffici. Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilita' e' pronunziata per un tempo non minore di cinque anni e non superiore a dieci. Il Giudice puo' ordinare, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna. Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale e in altre leggi per i reati non previsti dal presente testo unico. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1973, N. 933)).
Testo vigente dal 7 febbraio 1974
