Corte costituzionale

Sentenza n. 3/1966

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 13/01/1966 · relatore Aldo Sandulli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo

comma, n. 5, del Codice penale, promosso con ordinanza emessa il 6

maggio 1965 dal Tribunale di Varese nel procedimento penale a carico di

Zona Carlo, iscritta al n. 101 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 163 del 3 luglio 1965.

Udita nella camera di consiglio del 18 novembre 1965 la relazione

del Giudice Aldo Sandalli.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza emessa il 6 maggio 1965 nel giudizio penale a carico

di Zona Carlo il Tribunale di Varese, ritenutane la rilevanza ai fini

del decidere, e consideratala non manifestamente infondata, rimetteva a

questa Corte la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28,

secondo comma, n. 5, del Codice penale (in base al quale l'interdizione

perpetua dai pubblici uffici priva il condannato "degli stipendi, delle

pensioni e degli assegni che siano a carico dello Stato o di altro ente

pubblico"), per il fatto che la perdita delle pensioni e degli assegni,

da esso prevista, contrasterebbe con gli artt. 3, primo comma, 27,

terzo comma, 38, secondo comma, e 47, primo comma, della Costituzione.

Ciò: 1) a causa della disparità di trattamento tra correi a seconda

che il trattamento di quiescenza sia dovuto a essi a carico di un ente

pubblico o di un soggetto privato; 2) a causa del carattere non

rieducativo della pena accessoria in esame, essendo questa destinata a

rendere più difficile il reinserimento del condannato nella vita

sociale; 3) a causa della imposizione della perdita di somme

costituenti - come l'indennità di buonuscita - una forma di risparmio

coattivo, con conseguente indebito arricchimento da parte dell'ente; 4)

a causa della imposizione della perdita di somme derivanti da

provvidenze di natura previdenziale e destinate ad assicurare al

lavoratore mezzi adeguati alle sue esigenze di vita in caso di

invalidità e vecchiaia, e costituenti, peraltro, una forma di

retribuzione differita.

È evidente che, pur non menzionandolo espressamente, l'ordinanza

chiama in questione, con questo ultimo riferimento, anche l'art. 36

della Costituzione, attinente al diritto dei lavoratori alla

retribuzione.

L'ordinanza, letta in udienza presente l'imputato, è stata

notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri il 13 maggio 1965 e

comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento l'8 dello stesso

mese. Essa è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 luglio

1965, n. 163, edizione speciale.

Innanzi a questa Corte nessuno si è costituito. Pertanto la causa

è stata trattata in camera di consiglio. Considerato in diritto :

1. - Il giudizio in esame trae origine da un reato commesso da un

impiegato di un ente pubblico assistenziale, avente diritto, in quanto

tale, a un trattamento di quiescenza a carico della pubblica

Amministrazione; e la questione di legittimità sottoposta alla Corte

con l'ordinanza di rimessione è tutta articolata con esclusivo

riferimento alla privazione dei lavoratori, nei confronti dei quali sia

stata comminata una pena cui si accompagni la interdizione dai pubblici

uffici, dei trattamenti economici ad essi spettanti, nei confronti di

pubbliche Amministrazioni, in conseguenza appunto del rapporto di

lavoro. Il giudizio della Corte relativo alla legittimità della

disposizione dell'art. 28, secondo comma, n. 5, del Codice penale,

sottoposta al suo esame - in base alla quale l'interdizione dai

pubblici uffici comporta la privazione "degli stipendi, delle pensioni

e degli assegni che siano a carico dello Stato o di un altro ente

pubblico" - deve essere perciò limitato alla ipotesi in cui il

condannato sia privato dei diritti anzidetti, e non va esteso alle

ipotesi relative a trattamenti economici non aventi titolo in un

rapporto di lavoro (quali le pensioni di guerra, le pensioni "di

grazia" e simili).

Entro i riferiti limiti la Corte ritiene fondata la questione, ai

sensi degli artt. 36 e 3 della Costituzione.

Con riferimento all'art. 36, è da osservare che la retribuzione

dei lavoratori - tanto quella corrisposta nel corso del rapporto di

lavoro, quanto quella differita, a fini previdenziali, alla cessazione

di tale rapporto, e corrisposta, sotto forma di trattamento di

liquidazione o di quiescenza, a seconda dei casi, allo stesso

lavoratore e ai suoi aventi causa - rappresenta, nel vigente ordine

costituzionale (che, tra l'altro, l'art. 1 della Costituzione definisce

fondato sul lavoro), una entità fatta oggetto, sul piano morale e su

quello patrimoniale, di particolare protezione. L'art. 36 garantisce

espressamente il diritto ad una retribuzione proporzionata alla

quantità e qualità del lavoro prestato ed in ogni caso sufficiente ad

assicurare al lavoratore e alla famiglia un'esistenza libera e

dignitosa. E non appare compatibile con i principi ispiratori di questo

precetto costituzionale collegare indiscriminatamente (come fa l'art.

28, n. 5, del Codice penale, integrato dall'art. 29), per il personale

degli enti pubblici e i loro aventi causa, la perdita di tale diritto

al fatto che il titolare di esso abbia riportato la condanna a una

certa pena detentiva.

La Corte non intende escludere in via assoluta la possibilità di

misure del genere di quella in esame a carico di trattamenti economici

traenti titolo da un rapporto di lavoro. Non può ritenersi conforme

alla Costituzione però che una sanzione siffatta venga collegata

puramente e semplicemente all'entità della pena detentiva inflitta,

così come attualmente dispone l'art. 29 del Codice penale.

È da aggiungere poi, con riferimento all'art. 3 della

Costituzione, che la disposizione denunciata non appare conciliabile

col fatto che il trattamento retributivo avente titolo in un rapporto

di lavoro riveste carattere non dissimile, nella sostanza, - e anche a

tale riguardo ha decisiva importanza l'art. 36 -, a seconda che sia

posto a carico di una pubblica Amministrazione o di un soggetto

privato.

In tale situazione, la disparità fatta dall'art. 28, n. 5, del

Codice penale correlato con l'art. 29, in danno delle persone

retribuite a carico di enti pubblici e dei loro aventi causa, ai fini

della automatica e indiscriminata perdita, in conseguenza della

interdizione dai pubblici uffici per qualsiasi causa, del trattamento

economico collegato al rapporto di lavoro, non appare ispirata a

ragioni sufficienti a giustificarla, né poggiata su idonea base.

Ritiene perciò la Corte che, con riferimento ai diritti

collegantisi a un rapporto di lavoro, la norma del n. 5 dell'art. 28

del Codice penale sia, nella attuale formulazione, costituzionalmente

illegittima.

2. - Rimane in tal modo assorbita la questione se la disposizione

denunciata contrasti anche con gli artt. 27, 38 e 47 della

Costituzione.

3. - La Corte ritiene che la dichiarazione di illegittimità

costituzionale debba essere estesa - ai sensi dell'art. 27 della legge

11 marzo 1953, n. 87 - anche al terzo comma dell'art. 28 del Codice

penale, riguardante la interdizione temporanea dai pubblici uffici,

nella parte in cui dispone che per la sua durata questa priva il

condannato della capacità di acquistare, esercitare o godere quei

diritti contemplati nel n. 5 del comma precedente, la privazione dei

quali in conseguenza della interdizione perpetua viene dichiarata

illegittima. Ma naturalmente tale estensione della dichiarazione di

illegittimità deve esser contenuta negli stessi limiti in cui viene

dichiarata la illegittimità del secondo comma n. 5.

4. - Inoltre la dichiarazione di illegittimità deve essere estesa,

fin da ora, alle seguenti altre disposizioni, che sono tra le più

importanti di quelle aventi il medesimo contenuto:

1) art. 183, comma primo, lett. a, e comma terzo, del T.U. 21

febbraio 1895, n. 70, sulle pensioni civili e militari;

2) art. 29, comma primo, lett. a, e comma quarto, del R.D.L. 31

dicembre 1925, n. 2383, sul trattamento di quiescenza dei salariati

statali;

3) art. 43, comma primo, n. 1, e comma secondo, del R.D.L. 3 marzo

1938, n. 680, sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le

pensioni degli impiegati degli enti locali;

4) art. 42, comma primo, n. 1, e comma secondo, e art. 43 della

legge 25 luglio 1941, n. 934, sull'ordinamento della Cassa di

previdenza per le pensioni ai salariati degli enti locali;

5) art. 36, comma primo, e art. 37, comma primo, della legge 6

luglio 1939, n. 1035, sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le

pensioni dei sanitari.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, secondo

comma, n. 5, del Codice penale, limitatamente alla parte in cui i

diritti in esso previsti traggono titolo da un rapporto di lavoro;

dichiara inoltre, a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, l'illegittimità costituzionale:

1) del terzo comma dello stesso art. 28 del Codice penale, nei

medesimi limiti;

2) dell'art. 183, comma primo, lett. a, e comma terzo, del T.U. 21

febbraio 1895, n. 70, sulle pensioni civili e militari;

3) dell'art. 29, comma primo, lett. a, e comma quarto, del R.D.L.

31 dicembre 1925, n. 2383, sul trattamento di quiescenza dei salariati

statali;

4) dell'art. 43, comma primo, n. 1, e comma secondo, del R.D.L. 3

marzo 1938, n. 680, sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le

pensioni degli impiegati degli enti locali;

5) dell'art. 42, comma primo, n. 1, e comma secondo, e dell'art. 43

della legge 25 luglio 1941, n. 934, sull'ordinamento della Cassa di

previdenza per le pensioni ai salariati degli enti locali;

6) dell'art. 36, comma primo, e dell'art. 37, comma primo, della

legge 6 luglio 1939, n. 1035, sull'ordinamento della Cassa di

previdenza per le pensioni dei sanitari.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 gennaio 1966.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1966:3 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari