Il diritto a conseguire la pensione, l'assegno o la indennita' ed il godimento della pensione o dell'assegno gia' conseguito, si perdono per fatti posteriori all'evento, da cui derivo' l'invalidita', dai militari di ogni grado che abbiano riportato condanna a pena superiore a tre anni, pronunziata in base ai Codici penali militari, e che renda il condannato indegno di appartenere alle forze armate, nonche' dai militari e dai civili che abbiano riportato condanna che importi la interdizione prepetua dai pubblici uffici. Coloro che siano stati condannati con sentenza passata in giudicato per reati di tradimenti, di spionaggio, di codardia, di abbandono di posto in presenza del nemico, di rivolta, di diserzione o di mutilazione volontaria commessi in tempo di guerra, anche se sia intervenuto indulto, sono incapaci di conseguire la pensione, l'indennita' o l'assegno e di godere la pensione o l'assegno gia' conseguiti qualunque sia il tempo in cui fu commesso il reato; salvo il caso in cui l'invalido si sia trovato, posteriormente al commesso reato, nella stessa guerra o in altra successiva, in una delle circostanze indicate dal secondo comma dell'art. 26 od abbia ottenuto ricompensa al valore militare. Nel caso di diserzione, codardia, abbandono di posto in presenza del nemico o rivolta, il Ministro per il tesoro, su conforme parere di una Commissione composta di tre ufficiali generali, di cui uno ammiraglio, puo' con' cedere la pensione e l'assegno, ove risulti che per la particolarita' delle circostanze, il fatto non costituisca lesione dell'onor militare. L'esercizio del diritto a conseguire la pensione e l'assegno rimane sospeso durante la espiazione di una pena che importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici. 14

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

14

La Corte Costituzionale con sentenza 2 - 19 luglio 1968, n. 113 (in G.U. 1a s.s. 20/07/1968, n. 184) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 91 della legge 10 agosto 1950, n. 648, sul riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra".

Testo vigente dal 21 luglio 1968

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 113/1968

    Illegittimità dichiarata
    19 luglio 1968

    Non violano l'art. 27 della Costituzione le norme che stabiliscono la perdita del diritto a pensione come pena accessoria, giacché la pena pecuniaria non contrasta di per sé con la funzione rieducatrice (e ciò anche quando, come risulta dalla precedente sentenza n. 67 del 1963, la pena stessa sia prevista in misura fissa).

    Art. 28 c.p. · Art. 91 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra · Art. 102 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 luglio 1968

Confronto con la versione in vigore dal 1 settembre 1950 al 21 luglio 1968.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 2 - 19 luglio 1968, n. 113 (in G.U. 1a s.s. 20/07/1968, n. 184) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 91 della legge 10 agosto 1950, n. 648, sul riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1950-08-10;648~art91 · fonte del testo

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