Corte costituzionale

Sentenza n. 87/1966

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 06/07/1966 · relatore Giuseppe Verzì

Norme in gioco

dichiarata illegittima

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 272 del

Codice penale promosso con ordinanza emessa il 20 gennaio 1965 dalla

Corte di assise di Modena nel procedimento penale a carico di Marchi

Baraldi Zeffirino, iscritta al n. 49 del Registro ordinanze 1965 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 109 del 30

aprile 1965.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 16 marzo 1966 la relazione del

Giudice Giuseppe Verzì;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza del 20 gennaio 1965, emessa nel procedimento penale

contro Marchi Baraldi Zeffirino, la Corte d'assise di Modena -

accogliendo l'istanza della difesa - ha sollevato la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 272 del Codice penale in

riferimento agli artt. 2 e 21 della Costituzione.

L'ordinanza rileva che l'art. 2 della Costituzione, che riconosce e

garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle

formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, viene invocato

soltanto come premessa per l'applicazione dell'art. 21. E, dopo avere

affermato che il solo limite al diritto di manifestare liberamente il

proprio pensiero è quello della tutela del buon costume, ritiene che

siano in contrasto con tale diritto le norme dell'art. 272 del Codice

penale.

L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 109 del 30

aprile 1965.

Nel giudizio innanzi questa Corte è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello

Stato, la quale, con atto del 19 maggio 1965, osserva che la prima

parte dell'art. 272 del Codice penale - prevedendo non la pura e

semplice propaganda diretta alla instaurazione di diversi ordinamenti

sociali, politici ed economici, bensì l'incitamento alla sopraffazione

ed alla rivolta - appare diretta a prevenire ogni tentativo di

sovvertimento violento dell'ordinamento giuridico. Intesa in tali

sensi, la norma impugnata è compatibile col vigente sistema

costituzionale, sotto due profili: in riferimento all'art. 49 della

Costituzione (diritto dei cittadini di associarsi in partiti per

concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale)

ed in riferimento all'esigenza di tutelare l'ordine pubblico, inteso

nel senso di ordine legale su cui poggia la convivenza sociale.

Siffatta compatibilità è da riconoscersi anche per la norma contenuta

nel secondo comma dell'art. 272 del Codice penale, perché il

sentimento nazionale costituisce il presupposto dell'unità dello Stato

(l'art. 5 della Costituzione definisce la Repubblica una ed

indivisibile) ed il presupposto del sacro dovere del cittadino di

difendere la patria (art. 52, primo comma, della Costituzione).

Le stesse considerazioni varrebbero altresì a fare ritenere

infondata la questione di legittimità costituzionale anche per quanto

riguarda l'apologia prevista dal terzo comma dell'articolo 272. Considerato in diritto :

1. - L'art. 272 del Codice penale, denunziato per contrasto col

principio costituzionale della libera manifestazione del pensiero,

configura la condotta criminosa in tre distinte ipotesi, le quali vanno

esaminate separatamente perché ciascuna di esse presenta particolari

profili di ordine costituzionale. Esso infatti punisce: 1) la

propaganda per la instaurazione violenta della dittatura, o per la

soppressione violenta di una classe sociale, o per il sovvertimento

violento degli ordinamenti sociali ed economici costituiti nello Stato,

o per la distruzione di ogni ordinamento politico e giuridico della

società; 2) la propaganda per distruggere o deprimere il sentimento

nazionale; 3) l'apologia dei fatti sopraindicati.

L'ordinanza di rimessione non fa alcuna distinzione, ma accenna

soltanto alle prime due ipotesi di propaganda, le quali peraltro sono

quelle che hanno rilevanza ai fini della decisione del procedimento

principale, formando oggetto del capo di imputazione. La Corte ritiene

pertanto che la questione di legittimità viene proposta soltanto in

relazione alla propaganda, con esclusione di quanto possa avere

attinenza alla apologia, prevista nell'ultimo comma dello stesso

articolo.

2. - Dopo l'entrata in vigore della Costituzione, si ritenne in

dottrina ed in giurisprudenza che la norma impugnata fosse in contrasto

con i nuovi principi, cui si è ispirato l'ordinamento. In seguito

però si è dubitato della esattezza di ciò ed è prevalso, anche

nelle pronunce della Cassazione, il concetto che detta norma esprime,

non peculiari finalità del passato regime, ma obiettive esigenze dello

Stato, a tutela della personalità di esso contro le azioni dirette al

sovvertimento violento degli ordinamenti economici, sociali e politici.

Per altro, in un giudizio di costituzionalità, l'origine e la

ratio iniziale di una disposizione non possono considerarsi decisive

per una esatta interpretazione nell'ambito del sistema, dal momento

che, quali che siano il tempo e la occasione che le hanno dato vita, la

norma va esaminata nella sua obiettiva struttura ed interpretata nella

sua reale portata, per essere posta a confronto col precetto

costituzionale, che si assume violato (sentenze n. 5 del 1962 e n. 9

del 1965 di questa Corte). E, se così è, deve riconoscersi che

l'art. 272 punisce non soltanto gli appartenenti ad un partito, ma

chiunque - da qualsiasi parte - attenti all'ordinamento costituito con

una propaganda non consentita, perché ritenuta pericolosa per la vita

stessa dello Stato.

3. - Contrariamente a quanto ritiene la Corte di assise di Modena,

è ormai principio certo, generalmente accolto, affermato con diverse

sentenze di questa Corte, che la tutela del buon costume, espressamente

richiamata dall'art. 21 della Costituzione, non costituisce il solo

limite alla libertà di manifestazione del pensiero, sussistendo invece

altri limiti dipendenti dalla necessità di tutelare beni diversi, che

siano parimenti garantiti dalla Costituzione. Di guisa che, nel caso

in esame, l'indagine va rivolta alla individuazione del bene protetto

dalla norma impugnata ed all'accertamento se esso sia o meno protetto

dalla Costituzione in modo tale da giustificare la compressione di una

fondamentale libertà.

La propaganda non si identifica perfettamente con la manifestazione

del pensiero; essa è indubbiamente manifestazione, ma non di un

pensiero puro ed astratto, quale può essere quello scientifico,

didattico, artistico o religioso, che tende a far sorgere una

conoscenza oppure a sollecitare un sentimento in altre persone. Nella

propaganda, la manifestazione è rivolta e strettamente collegata al

raggiungimento di uno scopo diverso, che la qualifica e la pone su un

altro piano.

4. - Il primo comma dell'art. 272 punisce la propaganda in quanto

diretta al ricorso alla violenza come mezzo per conseguire un mutamento

nell'ordinamento vigente. Tutti i casi previsti da questa norma hanno

come finalità di suscitare reazioni violente, compresa l'ipotesi della

"distruzione di ogni ordinamento politico e giuridico della società",

così come inserita nel contesto del comma in esame. Siffatta

propaganda appare dunque in rapporto diretto ed immediato con una

azione; e, pur non raggiungendo il grado di aperta istigazione, risulta

idonea a determinare le suddette reazioni che sono pericolose per la

conservazione di quei valori, che ogni Stato, per necessità di vita,

deve pur garantire.

Pertanto, il diritto di libertà della manifestazione del pensiero

non può ritenersi leso da una limitazione posta a tutela del metodo

democratico. Gli artt. 1 e 49 della Costituzione proclamano tale

metodo come il solo che possa determinare la politica sociale e

nazionale. Ed esso non consente l'usurpazione violenta dei poteri, ma

richiede e il rispetto della sovranità popolare affidata alle

maggioranze legalmente costituite, e la tutela dei diritti delle

minoranze, e l'osservanza delle libertà stabilite dalla Costituzione.

Vietando la propaganda come mezzo tendente alla instaurazione

violenta di un diverso ordinamento, la norma impugnata tutela altresì

l'ordine economico, rispetto al diritto al lavoro, alla organizzazione

sindacale, alla iniziativa economica privata, alla proprietà, ecc. E

tutela infine il mantenimento dell'ordine pubblico considerato come

ordine legale costituito.

5. - A diverse conclusioni, la Corte deve pervenire in merito al

secondo comma dell'art. 272, che punisce chiunque fa propaganda per

distruggere o deprimere il sentimento nazionale. Questo sentimento,

che non va confuso col nazionalismo politico, corrisponde al modo di

sentire della maggioranza della Nazione e contribuisce al senso di

unità etnica e sociale dello Stato. Ma è pur tuttavia soltanto un

sentimento, che sorgendo e sviluppandosi nell'intimo della coscienza di

ciascuno, fa parte esclusivamente del mondo del pensiero e delle

idealità. La relativa propaganda non è indirizzata a suscitare

violente reazioni, come nel caso precedentemente esaminato, né è

rivolta a vilipendere la Nazione od a compromettere i doveri che il

cittadino ha verso la patria od a menomare altri beni

costituzionalmente garantiti. Non trattasi quindi di propaganda che ha

finalità illecite, e pertanto qualsiasi limitazione di essa contrasta

con la libertà garantita dall'art. 21 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale del secondo comma

dell'art. 272 del Codice penale;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

del primo comma dell'art. 272 del Codice penale, sollevata in

riferimento all'art. 21 della Costituzione con ordinanza della Corte

d'assise di Modena del 20 gennaio 1965.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1966.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1966:87 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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