Corte costituzionale

Sentenza n. 1/1971

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 20/01/1971 · relatore Enzo Capolozza

Norme in gioco

dichiarata illegittima

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 224, secondo

comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 28 febbraio

1969 dal giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni di

Genova nel procedimento per il ricovero in riformatorio giudiziario del

minore Pallanca Michele, iscritta al n. 147 del registro ordinanze 1969

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 128 del 21

maggio 1969.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 25 novembre 1970 il Giudice

relatore Enzo Capalozza;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il tribunale per i minorenni di Genova, in data 3 luglio 1968,

dichiarava non doversi promuovere l'azione penale, per difetto di età,

nei confronti di Michele Pallanca, di anni otto, che, in uno scatto

d'ira, trovandosi in mano un coltellino, aveva inferto alla madre un

colpo alla regione inguinale, dal quale era derivata la di lei morte.

Nel corso del procedimento per il ricovero del non imputabile in un

riformatorio giudiziario, ai sensi dell'art. 224, secondo comma, del

codice penale, il giudice di sorveglianza presso quel tribunale, con

ordinanza del 28 febbraio 1969, riteneva rilevante e non manifestamente

infondato il dubbio di legittimità costituzionale della citata

disposizione, sotto il duplice profilo dell'automatismo della misura di

sicurezza e della mancata previsione di un'età minima per la sua

applicazione, facendo, nella motivazione (e non nel dispositivo),

riferimento agli artt. 27, 30 e 31 della Costituzione.

Nell'ordinanza si fa presente che il minore, tuttora ricoverato in

un istituto di osservazione - dove pur denotando elementi di

immaturità in soggetto di intelligenza normale, aveva tenuto ottima

condotta e dimostrato valida capacità di adattamento - era stato

sottoposto ad approfonditi esami psico-diagnostici, che sconsigliavano

l'adozione di misure di tipo punitivo e suggerivano, invece, il

collocamento in un collegio a normale organizzazione e l'affidamento al

servizio sociale, anche perché era apparso che il disadattamento

intrafamiliare e la conseguente reattività fossero il risultato di una

erronea impostazione educativa.

Ciò premesso, per quanto concerne l'automatismo di applicazione

della misura, pur prendendosi atto della sentenza n. 19 del 1966, con

la quale questa Corte ebbe a dichiarare non fondata analoga questione

in riferimento all'art. 13 della Costituzione, si pongono tra l'altro

in luce i profili differenti che il caso attuale presenta.

Al riguardo, si sottolinea il pregiudizio che, in un riformatorio

giudiziario, subirebbe un bambino di così tenera età, pur se

protagonista inconsapevole di tanto grave delitto. Si osserva che

questo istituto, per quanto - lato sensu - destinato ad educare, è

divenuto ricetto degli irriducibili e dei non altrimenti ricuperabili,

a seguito delle innovazioni contenute nella legge n. 1404 del 1934 sul

funzionamento del tribunale per i minorenni, a sua volta modificata

dalla successiva legge n. 888 del 1956, le quali hanno messo a

disposizione del giudice una gamma di istituti graduati per il recupero

del minore disadattato o traviato.

Ad avviso del giudice di sorveglianza, l'assegnazione ad un

riformatorio giudiziario di un minore dell'età del Pallanca si

risolverebbe in una misura restrittiva assimilabile alla pena, che,

avulsa dalle altre misure che tendono effettivamente alla rieducazione,

contrasterebbe - per il suo indiscriminato automatismo e per il fatto

di dover essere applicata, in ispregio ad ogni nozione di psicologia

evolutiva -, in particolare, con l'obbligo dello Stato di sostituirsi

positivamente alla famiglia in caso di incapacità dei genitori,

nell'esplicazione dei suoi compiti di protezione dell'infanzia e della

gioventù.

Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di

parte privata.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto con atto

depositato il 10 giugno 1969, nel quale chiede che la questione sia

dichiarata non fondata.

Afferma l'Avvocatura che gli argomenti dell'ordinanza intesi a

porre la questione dell'automatismo della misura denunziata su un piano

diverso da quello considerato dalla sentenza n. 19 del 1966 di questa

Corte, non sembrano decisivi, sia perché si verterebbe in un caso

particolare di mero fatto, sia perché varrebbero, comunque, per essa i

principi già affermati dalla Corte.

Ciò premesso, l'Avvocatura, limitando le sue argomentazioni ai

precetti costituzionali espressamente menzionati nella motivazione

dell'ordinanza, sostiene che la disposizione denunziata non avrebbe

alcun rapporto né con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione, in

quanto tale precetto riguarda le pene e non le misure di sicurezza, a

quelle non assimilabili, né con gli artt. 30 e 31, dappoiché, anzi,

proprio al fine di sostituirsi positivamente alla famiglia, la legge ha

previsto centri di rieducazione per i minorenni, e tra questi i

riformatori giudiziari, con speciali sezioni per i minori non

imputabili.

Circa la mancanza di un limite minimo di età per l'applicazione

dell'anzidetta misura, l'Avvocatura deduce che tratterebbesi, tutt'al

più, di un difetto della norma, al quale potrà supplire la

sensibilità del magistrato, e, comunque, non tale da rendere

illegittima la disposizione, quanto meno in rapporto ai precetti

costituzionali esplicitamente indicati dal giudice a quo, le cui

considerazioni potrebbero soltanto valere nell'ambito di un'auspicabile

scelta legislativa, per il perfezionamento del sistema ora vigente. Considerato in diritto :

1. - Con l'ordinanza di rinvio, il giudice di sorveglianza presso

il tribunale di Genova ha sottoposto a questa Corte la seguente

questione: se sia costituzionalmente illegittimo - per contrasto con

gli artt. 27 (finalità rieducative della pena), 30 (obbligo dello

Stato di sostituirsi alla famiglia in caso di incapacità dei genitori)

e 31 della Costituzione (protezione dell'infanzia e della gioventù) -

l'art. 224, secondo comma, del codice penale, in quanto contempla la

presunzione di pericolosità e dispone il ricovero obbligatorio del

minore di anni quattordici in riformatorio giudiziario, allorché il

delitto (non colposo) - per il quale egli non è imputabile - sia

astrattamente punibile con "l'ergastolo o la reclusione non inferiore

nel minimo a tre anni", e ciò con riferimento sia alla

conseguenzialità automatica dell'obbligo, sia alla mancata previsione

di una età minima del minore cui è applicabile la misura di

sicurezza.

2. - Sebbene l'ordinanza, come si è premesso, invochi

espressamente gli artt. 27, 30 e 31 della Costituzione, tuttavia dalle

diffuse argomentazioni in essa contenute emerge più volte la doglianza

di irragionevolezza: il che risulta pure, in maniera specifica, sia

dalla seguente frase della motivazione:

"La questione appare non manifestamente infondata anche con

riferimento allo spirito tutto, ai principi informatori della

Costituzione per quanto concerne la tutela della personalità"; sia dal

dispositivo che, mentre non menziona gli artt. 27, 30 e 31, si

attaglia, così come è formulato, proprio all'art. 3 della

Costituzione.

3. - Non è a parlarsi di violazione dell'art. 27 della

Costituzione, il quale, per giurisprudenza costante e anche recente di

questa Corte, attiene soltanto alle pene (vedi, per le misure di

prevenzione della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, le sentenze n. 23

del 1964 e n. 76 del 1970).

È, del resto, da ricordare che, con le sentenze n. 19 del 1966 e

n. 68 del 1967, la Corte ha dichiarato non fondata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 204, secondo comma, del codice

penale - che comprende l'ipotesi dell'art. 224, secondo comma -,

ritenendo che non siano violate le disposizioni costituzionali degli

artt. 13, 24, 27 e 32 e ravvisando una sufficiente garanzia nella

motivazione del provvedimento e nella previsione della revoca della

misura di sicurezza, dopo la trascorrenza di un determinato lasso di

tempo, giustificato dalla necessità di un controllo sulle condizioni

psichiche e sanitarie del soggetto (art. 207 cod. pen., il quale

statuisce, inoltre, che la revoca della misura di sicurezza possa

essere anticipata con decreto del ministro della giustizia).

Tali precedenti la Corte non ha ragione di smentire, per ciò che

attiene al principio generale e complessivo della pericolosità

presunta, entro i confini della pregressa prospettazione, che, in

parte, corrisponde alla prospettazione attuale; non senza avvertire

che, allora, non veniva direttamente in considerazione l'art. 224,

secondo comma, cod. pen. Invero, il principio dell'applicazione

obbligatoria di misure di sicurezza (detentive e non detentive: art.

215 cod. pen.) investe (o può investire) - oltreché l'età minore

degli anni quattordici - altre svariate situazioni (età tra gli anni

quattordici e i diciotto; abitualità, professionalità e tendenza a

delinquere; infermità psichica, cronica intossicazione da alcool o da

sostanze stupefacenti e sordomutismo; ubriachezza abituale e uso

abituale di sostanze stupefacenti, ecc.).

4. - Circa gli artt. 30 e 31, è stato obiettato che, proprio al

fine di sostituire lo Stato alla famiglia e di conferirgli la funzione

educativa che i genitori non abbiano esplicato o non esplichino, la

legge ha istituito centri di rieducazione per i minorenni, tra cui

sono, appunto, i riformatori giudiziari. L'inidoneità di questi

centri (e di questi riformatori) - a causa della loro struttura e

dell'ormai superato indirizzo pedagogico -, allo scopo per il quale

sono stati predisposti riguarda la concreta organizzazzione funzionale

degli stessi ad opera della pubblica amministrazione e, in ultima

analisi, postula l'intervento del legislatore.

5. - L'art. 3 della Costituzione appare, invece, per più versi

vulnerato.

In primo luogo, situazioni diverse sono riguardate in modo

identico: ed è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che

l'art. 3 risulta violato non soltanto quando situazioni identiche

vengono disciplinate in modo difforme dalla legge, bensì anche quando

situazioni difformi vengono disciplinate in modo eguale (sentenze n. 53

del 1958 e n. 22 del 1966).

Non può negarsi davvero che diverso sia l'atteggiamento psichico,

rispetto a una condotta qualsiasi (lecita o illecita o, più

pertinentemente, rilevante dal punto di vista giuridico-penale),

allorché si tratti di un minore che si avvicini ai quattordici anni di

età (cioè sia in età matrimoniale: art. 84, secondo comma, cod.

civ.) e allorché si tratti di un infante o di un bimbo in tenera età.

Con la disposizione impugnata, al limite, anche l'infante dovrebbe

essere ristretto in riformatorio giudiziario, per pericolosità

presunta (il che, talvolta, è avvenuto): conseguenza, questa, tanto

palesemente contraria a qualunque criterio di ragionevolezza, da

costituire di per sé una condanna della norma da cui deriva.

6. - Non v'è dubbio che la severa misura di sicurezza sia

obbligatoriamente comminata nel presupposto della pericolosità sociale

del minore. Senonché, la presunzione di pericolosità, che negli

altri casi previsti dal codice si basa sull'id quod plerumque accidit,

non ha fondamento allorché si tratti della non imputabilità del

minore di anni quattordici: ché, al contrario, può ben dirsi che qui,

data la giovanissima età del soggetto, la pericolosità rappresenti

l'eccezione, per cui l'obbligatorietà ed automaticità del ricovero in

riformatorio giudiziario non ha giustificazione alcuna. Da tale

premessa muove la relazione ministeriale al recente disegno di legge

che sopprime la norma denunciata (Atti del Senato, V Leg., doc. n.

351).

7. - La disposizione, dunque, va dichiarata illegittima per quanto

concerne i minori degli anni quattordici.

Superfluo ricordare che l'art. 224, secondo comma, è applicabile

anche a chi ha compiuto gli anni quattordici ma non ancora i diciotto,

se egli sia riconosciuto non imputabile (terzo comma), e continuerà ad

essere applicato pur dopo la presente pronunzia di illegittimità

costituzionale: la questione relativa, essendo estranea al giudizio a

quo, non è stata sollevata, né poteva esserlo, in questa sede.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 224, secondo

comma, del codice penale, nella parte in cui rende obbligatorio ed

automatico, per i minori degli anni quattordici, il ricovero, per

almeno tre anni, in riformatorio giudiziario.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:1 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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