Corte costituzionale

Sentenza n. 119/1976

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/05/1976 · relatore Leonetto Amadei

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 224, terzo

comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 25 gennaio

1974 dal giudice istruttore del tribunale di Milano nel procedimento

penale a carico di Tortorella Antonio, iscritta al n. 97 del registro

ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 107 del 24 aprile 1974.

Udito nella camera di consiglio del 15 gennaio 1976 il Giudice

relatore Leonetto Amadei.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Il giudice istruttore presso il tribunale di Milano, richiesto

dal pubblico ministero di applicare nei confronti di Antonio

Tortorella, maggiore degli anni 14 e minore degli anni 18, imputato dei

reati di furto pluriaggravato e resistenza a pubblico ufficiale e

riconosciuto, a seguito di perizia psichiatrica, totalmente incapace di

intendere e di volere al momento in cui commise il fatto, la misura di

sicurezza del ricovero in riformatorio per un tempo non inferiore a tre

anni, ha sollevato d'ufficio la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 224, terzo comma, del codice penale, in

riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione.

2. - Il giudice a quo riterrebbe violato il principio di

eguaglianza sotto un triplice profilo:

a) nell'identico trattamento a cui, in presenza di una

pericolosità sociale presunta dalla legge sulla base del minimo

edittale della pena prevista in astratto, verrebbero sottoposte

persone, che pur avendo un dato in comune, rappresentato dall'aver

commesso un reato punito con pena eguale, tuttavia potrebbero

diversificarsi sul piano della personalità per venir meno, in una di

esse, della pericolosità sociale in concreto;

b) nella diversità di trattamento che conseguirebbe tra due

soggetti in identica situazione giuridica per il solo fatto che per uno

di essi, come nella specie, il provvedimento di ricovero verrebbe

adottato nella fase istruttoria e, per l'altro, nella sede

dibattimentale, in quanto in tal sede sussisterebbe la possibilità di

valutare in concreto la pena comminabile alla quale potrebbe conseguire

la esclusione della misura di sicurezza;

c) in una diversità di trattamento tra il minore non imputabile e

ritenuto ex lege socialmente pericoloso e un minore imputabile,

responsabile di un identico reato, e che, in giudizio, ben potrebbe

fruire del perdono giudiziale. Considerato in diritto :

1. - Con l'ordinanza in epigrafe la Corte è chiamata a giudicare

se l'art. 224, terzo comma, del codice penale, nel prevedere

l'applicazione automatica della misura di sicurezza del ricovero in

riformatorio giudiziario per i minori degli anni 18 e maggiori degli

anni 14 non imputabili ai sensi dell'art. 98 dello stesso codice, non

sia in contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione.

La questione non è fondata.

2. - Con sentenza n. 19 del 1966 la Corte ha già esaminato la

questione di legittimità costituzionale della presunzione di

pericolosità sociale prevista dall'art. 204, commi primo e secondo,

del codice penale, sollevata in riferimento all'art. 13 della

Costituzione.

Con sentenza n. 68 del 1967 ha affrontato la stessa questione di

legittimità costituzionale del precitato art. 204 c.p. nonché quella

relativa all'art. 222, primo comma, sollevata in riferimento anche agli

artt. 24, secondo comma, 27, secondo comma, e 32 della Costituzione.

Infine, con sentenza n. 106 del 1972 ha riesaminata la questione

limitatamente all'art. 222 del c.p. proposta in riferimento all'art 3

della Costituzione.

Con le prime due sentenze la Corte ha dichiarato non fondate le

proposte questioni ritenendo che la presunzione di pericolosità

sociale trova la sua giustificazione allorché si sia in presenza di

condizioni le quali consentano di far ritenere, sulla base di

valutazioni obiettive, ed uniformi, desunte dalla comune esperienza, la

probabilità di un futuro comportamento criminoso da parte di colui che

abbia commesso il reato in circostanze particolari.

Ad analoga conclusione la Corte è pervenuta con la terza sentenza.

Infatti la Corte, dopo aver confermato il proprio orientamento

giurisprudenziale in tema di legittimità della presunzione di

pericolosità sociale, ha ritenuto, con specifico riferimento all'art.

3 della Costituzione, che il sistema adottato dal codice nei confronti

della applicabilità delle misure di sicurezza non è ispirato a

criteri di rigidezza e prende considerazione della personalità dei

soggetti a cui esse vengono inflitte col consentire che siano

revocabili allorché si accerti la cessazione dello stato di

pericolosità. E ciò perché il sistema poggia su difficoltà

obiettive di accertamento che non consentirebbero al legislatore di

stabilire se corrisponde meglio al principio di eguaglianza

predeterminare il periodo minimo di ricovero, proporzionato all'entità

del reato commesso, o affidare, invece, caso per caso, al giudice la

irrorazione della stessa misura.

Il giudice a quo si è, peraltro, richiamato alla sentenza n. 1 del

1971, che ha ritenuto contrastante con l'art. 3 della Costituzione

l'obbligatorietà automatica del ricovero in riformatorio di tutti i

minori degli anni 14, resisi colpevoli di delitti non colposi di

particolare gravità. È da rilevare, a riguardo, che con la sentenza

n. 106 del 1972, la Corte, riferendosi alla sentenza precedente, ha

ulteriormente chiarito che, per quanto riguarda i minori degli anni 14,

la indiscriminata presunzione di pericolosità sociale, senza prendere

in considerazione le rilevanti differenze esistenti tra le varie età,

rimane priva di quel fondamento costituito dall'id quod plerumque

accidit, che negli altri casi riesce a giustificarla.

Ciò permette di rilevare, con chiarezza, la diversità della

fattispecie ora in discussione rispetto a quella di cui alla sentenza

del 1971 n. 1, richiamata.

Nel caso di specie, la misura di sicurezza si rivolge infatti a

soggetti la cui età varia entro un ristretto margine temporale (dai 14

ai 18 anni).

Epperò - proprio per tale (relativa) omogeneità della fascia di

età dei soggetti considerati - è da escludere che sussistano quelle

"rilevanti differenze tra le varie età", che nell'ipotesi di cui al

comma secondo dello stesso art. 224 cod. pen. (riferibile - come fu

sottolineato - così a soggetti quasi quattordicenni come, addirittura,

anche ad infanti), hanno, appunto, indotto a ritenere l'illegittimità

della sancita presunzione di pericolosità, in riferimento al precetto

dell'eguaglianza, per l'irrazionale uniformità di trattamento di

situazioni diverse.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 224, terzo comma, del codice penale, sollevata con

l'ordinanza in epigrafe dal giudice istruttore presso il tribunale di

Milano, con riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:119 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari