Art. 205 c.p. — Provvedimento del giudice

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[1]Le misure di sicurezza sono ordinate dal giudice nella stessa sentenza di condanna o di proscioglimento.

[2]Possono essere ordinate con provvedimento successivo:

[3]1° nel caso di condanna, durante l'esecuzione della pena o durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena;

[4]2° nel caso di proscioglimento, qualora la qualita' di persona socialmente pericolosa sia presunta, e non sia decorso un tempo corrispondente alla durata minima della relativa misura di sicurezza;

[5]3° in ogni tempo, nei casi stabiliti dalla legge.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 5 agosto 1982

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 83/2007

    Questione inammissibile
    16 marzo 2007

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 205, secondo comma, numero 2), e 222, primo comma, cod. pen., censurati, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 Cost., nella parte in cui impongono al giudice di disporre, nei confronti dell'imputato socialmente pericoloso prosciolto per totale infermità di mente, la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, anche nel caso in cui la pericolosità potrebbe esser fronteggiata mediante il ricovero in adeguata struttura terapeutica. Infatti, il rimettente chiede, in sostanza, la creazione di una nuova misura di sicurezza, ma, come già più volte affermato, esulano dalla sfera dei poteri della Corte interventi di carattere normativo, che comportano scelte discrezionali di esclusiva competenza del legislatore. - Sulla manifesta inammissibilità di analoga questione v., citata, ordinanza n. 254/2005. - Sulla preclusione di interventi di carattere normativo, di competenza esclusiva del legislatore v., citate, sentenza n. 228/1999 e ordinanze n. 88/2001, n. 396 e n. 333/1994, n. 24/1985. - V., altresì, citata dal rimettente, sentenza n. 253/2003.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 32 cost. · Art. 205 c.p.

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  • Sentenza n. 319/1993

    Questione infondata
    15 luglio 1993

    La previsione, nell'art. 205 cod.pen., dell'applicabilità delle misure di sicurezza personali (nella specie: libertà vigilata) solo a seguito di sentenza (di condanna o di proscioglimento) e non anche del decreto di archiviazione, va ritenuta immune dalle censure, di irrazionallità e di contrasto con l'esigenza di una efficiente amministrazione della giustizia, mosse al riguardo dal giudice 'a quò. Il decreto di archiviazione, invero, ha natura procedimentale e si sostanzia in un mero riscontro di superfluità del processo, e pertanto è da escludere che ad esso possa accedere un provvedimento che - come quello di applicazione di misura di sicurezza personale - presuppone accertamenti (che il fatto contestato sussista, sia stato commesso dal soggetto e costituisca quasi-reato ed inoltre che la persona cui il quasi-reato è addebitato sia socialmente pericolosa) effettuabili solo in esito ad un vero e proprio giudizio di merito. Ne' vale quindi, in contrario, - stante la incomparabilità tra misure di sicurezza personali e patrimoniali - far richiamo alla disposizione dell'art. 240 cpv. cod.pen., che indipendentemente dalla pronuncia di sentenza di condanna consente la confisca delle cose la cui fabbricazione, uso, porto e detenzione costituisce reato. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 205 cod.pen., 'in parte qua'). - Su natura, disciplina, requisiti e finalità del decreto di archiviazione v. S. n. 88/1991.

    Art. 205 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 97 cost.

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  • Ordinanza n. 195/1988

    Altra decisione
    18 febbraio 1988

    A seguito dell'entrata in vigore della l. 10 ottobre 1986, n. 663 - il cui art. 31 ha apportato modifiche in materia di misure di sicurezza - spetta al giudice a quo, al quale vanno quindi restituiti gli atti, verificare alla stregua di detta legge la rilevanza delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 204, 205, 207 e 222 cod. pen., denunziati - in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 24 e 32 Cost. - in quanto "non consentono di applicare le misure di sicurezza in base ad una valutazione in concreto della pericolosita` del soggetto".

    Art. 204 c.p. · Art. 205 c.p. · Art. 207 c.p. · Art. 222 c.p.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Le misure di sicurezza possono essere ordinate dal giudice nella stessa sentenza di condanna o di proscioglimento. Possono essere ordinate con provvedimento successivo, nel caso di condanna, sia durante l'esecuzione della pena, sia durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena (art. 205). La Commissione parlamentare consigliò di sopprimere la menzione della latitanza, perchè il provvedimento, durante questo tempo, è inutile, mentre può essere emanato dopo la eventuale cattura del latitante. Ma non posso convenire circa la pretesa inutilità di quest'ordine, il quale ha, se non altro, effetto intimidativo, ed evita omissioni, che facilmente potrebbero avverarsi quando la cattura fosse eseguita dopo molto tempo. Il progetto concedeva al giudice la facoltà di sostituire una misura di sicurezza detentiva ad altra non detentiva, avuto riguardo agli accertamenti sulla pericolosità del condannato compiuti durante l'esecuzione della pena. Ritenne la predetta Commissione che questa disposizione fosse da sopprimere, sembrandole eccessiva la facoltà data al magistrato. Mi è parso opportuno accogliere questa proposta, perchè, durante il tempo in cui il condannato è detenuto, tale suo stato garantisce contro la pericolosità, e, dopo la liberazione, si può provvedere con i mezzi che la legge mette a disposizione dell'Autorità di pubblica sicurezza.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 102

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art205 · fonte del testo

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