Corte costituzionale

Sentenza n. 319/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/07/1993 · relatore Ugo Spagnoli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 205 del codice

penale, promosso con ordinanza emessa il 23 novembre 1992 dal Giudice

per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palmi nel

procedimento penale a carico Luvara' Teresa, iscritta al n. 68 del

registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 giugno 1993 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Investito della richiesta del pubblico ministero di emettere

- in relazione ad un'ipotesi di istigazione non accolta a commettere

un omicidio (art. 115 cod. pen.) - un decreto di archiviazione, con

contestuale applicazione all'istigatore della misura di sicurezza

della libertà vigilata, con divieto di soggiorno nella provincia di

Reggio Calabria, il Giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Palmi, rilevato che l'art. 205 cod. pen. prevede che le

misure di sicurezza possono essere applicate solo con la sentenza di

condanna o di proscioglimento e che alla loro applicazione, in via

analogica, col decreto di archiviazione osta il principio di

legalità e tassatività che informa la materia delle misure di

sicurezza, ha sollevato, con ordinanza del 23 novembre 1992, una

questione di legittimità costituzionale del predetto art. 205,

assumendone il contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione.

La limitazione posta dalla norma impugnata, ad avviso del giudice

rimettente, è irragionevole perché, se il pubblico ministero avesse

erroneamente richiesto il rinvio a giudizio, la misura di sicurezza

sarebbe stata applicata con la sentenza di non luogo a procedere

(art. 425 cod. proc. pen.) all'esito dell'udienza preliminare o,

anche prima di questa, con la pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen.;

perché, inoltre, tali misure avrebbero potuto essere applicate

provvisoriamente se il pubblico ministero l'avesse richiesto ( ex

artt. 312 ss. cod. proc. pen.) riservandosi altre determinazioni

all'esito di ulteriori indagini; ed infine, perché l'art. 240 cpv.

cod. pen. consente la confisca delle cose la cui fabbricazione o il

cui uso, porto o detenzione costituisce reato, indipendentemente

dalla pronuncia di sentenza di condanna.

Da tali rilievi discende anche, ad avviso del remittente, la

violazione dell'art. 97 della Costituzione, perché sarebbe in

contrasto con l'esigenza di una efficiente e razionale

amministrazione della giustizia che l'obiettivo special-preventivo

possa essere raggiunto solo attraverso una strumentale e infondata

richiesta di rinvio a giudizio o mediante un altrettanto irrazionale

e ingiustificato differimento della richiesta di archiviazione.

2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la

questione sia dichiarata infondata.

L'Avvocatura osserva che, poiché le misure di sicurezza incidono

in senso restrittivo sulle libertà dell'individuo, è pienamente

giustificato che per la loro applicazione sia previsto un

provvedimento, quale la sentenza, reso a seguito del contraddittorio

delle parti e assistito da mezzi di impugnazione; provvedimento che,

ciò che più conta, è destinato ad accertare il presupposto stesso

dell'applicazione della misura da irrogare ed in particolare la

sussistenza o meno dei fatti addebitati.

In realtà - osserva ancora l'Avvocatura - dall'ordinanza di

rimessione emerge la difficoltà di rinvenire nel sistema del nuovo

codice uno strumento che consenta di pervenire all'udienza

preliminare in assenza di un reato (ricorrendo nella fattispecie una

ipotesi di quasi reato che impone la richiesta di archiviazione);

tanto che una attenta dottrina ha ritenuto di poter risolvere

l'"impasse" (nel caso analogo del difetto di imputabilità)

ammettendo che il pubblico ministero possa richiedere il giudizio

immediato, per ottenere in dibattimento l'assoluzione dell'imputato e

l'applicazione di una misura di sicurezza.

Ma a tale risultato, cui potrà eventualmente pervenirsi in via

interpretativa o attraverso un intervento chiarificatore del

legislatore, è del tutto estranea la norma impugnata. Considerato in diritto

1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le

indagini preliminari presso il Tribunale di Palmi dubita che l'art.

205 del codice penale, nella parte in cui prevede che le misure di

sicurezza - ivi compresa la libertà vigilata irrogabile nell'ipotesi

di quasi-reato (art. 115 cod. pen.) - possano essere applicate solo

con la sentenza di condanna o di proscioglimento e non anche con il

decreto di archiviazione, contrasti con gli artt. 3 e 97 della

Costituzione. A suo avviso, sarebbe irragionevole e contrastante con

le esigenze di razionale ed efficiente amministrazione della

giustizia che al soddisfacimento delle relative esigenze special-preventive possa pervenirsi solo con una strumentale (ed erronea nel

caso di cui all'art. 115 cod. pen.) richiesta di rinvio a giudizio -

che consente di provvedere ex artt. 425 e 129 cod. proc. pen. - od

un'altrettanto strumentale richiesta di applicazione provvisoria ex

art. 312-313 cod. proc. pen., che comporta un'ingiustificata

protrazione del compimento delle indagini preliminari; e ciò, anche

in raffronto alla confisca, che nell'ipotesi di cui all'art. 240 cpv.

cod. pen. può essere disposta indipendentemente dalla sentenza di

condanna.

2. - La questione non è fondata.

Il decreto di archiviazione, invero, ha natura procedimentale e si

sostanzia in un mero accertamento di superfluità del processo (cfr.

sentenza n. 88 del 1991). Ne consegue che ad esso non può accedere

un provvedimento di applicazione di una misura di sicurezza il quale

presuppone, in primo luogo - nel caso in esame - l'accertamento che

il fatto contestato sussista, sia stato commesso dal soggetto e

costituisca quasi reato: ciò che può avvenire solo in esito ad un

vero e proprio giudizio di merito effettuato nell'esercizio di un

potere di giurisdizione.

L'applicazione della misura di sicurezza comporta, inoltre,

l'accertamento che la persona cui il quasi reato è addebitato sia

socialmente pericolosa, e quindi un ulteriore giudizio di merito da

effettuarsi in contraddittorio e nell'esercizio di poteri di

cognizione piena: onde un'ulteriore ragione per escludere che possa

essere disposta col decreto di archiviazione.

Le suesposte precisazioni, d'altra parte, bastano a render chiaro

che ai fini in esame non può farsi alcuna comparazione tra la

disciplina dell'irrogazione di una misura di sicurezza personale

facoltativa e quella della misura di sicurezza patrimoniale

obbligatoria di cui all'art. 240, secondo comma, del codice penale.

La norma impugnata deve perciò ritenersi immune dalle censure

mossele dal giudice a quo; e certo non spetta a questa Corte

risolvere in via ermeneutica la problematica da questi sollevata o

colmare lacune legislative.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 205 del codice penale, sollevata in riferimento agli artt.

3 e 97 della Costituzione dal Giudice per le indagini preliminari

presso il Tribunale di Palmi con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 luglio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:319 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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