Art. 106 c.p. — Effetti dell'estinzione del reato o della pena

[1]Agli effetti della recidiva e della dichiarazione di abitualita' o di professionalita' nel reato, si tien conto altresi' delle condanne per le quali e' intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena.

[2]Tale disposizione non si applica quando la causa estingue anche gli effetti penali.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 179/1975

    Questione infondata
    3 luglio 1975

    Ove una questione già dichiarata non fondata sia successivamente riproposta all'esame della Corte, questa ne dichiara con ordinanza la manifesta infondatezza se non sono stati addotti motivi nuovi ne' sussistono ragioni che possano indurla a discostarsi dalla precedente pronuncia (nella specie è stata dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 106 cod. pen., sollevata, in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost., dal giudice di sorveglianza presso il tribunale di Firenze e dichiarata non fondata con sentenza n. 69 del 1975).

    Art. 106 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 69/1975

    Questione infondata
    25 marzo 1975

    È infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 106 cod.pen., nella parte in cui dispone che, ai fini della dichiarazione di abitualità a delinquere, si tiene conto delle condanne per le quali sia intervenuta amnistia. È evidente, infatti, che l'asserita disparità di trattamento tra imputati di uno stesso titolo di reato, a seconda che essi possano beneficiare di una amnistia impropria (che, intervenendo dopo la sentenza definitiva di condanna, lascia persistere la rilevanza di questa ai fini della dichiarazione di abitualità nel delitto) ovvero di un'amnistia propria (che, ai fini della dichiarazione di abitualità, toglie ogni rilevanza all'attività criminosa dell'imputato) è pienamente giustificata dal fatto che nel primo caso, a differenza che nel secondo, il provvedimento interviene dopo che vi è stato il definitivo accertamento della colpevolezza dell'imputato. E quanto al rilievo che la maggiore o minore durata del processo possa comportare diversità di trattamento, è ovvio che ciò costituisce mera disparità di fatto, irrilevante in questa sede.

    Art. 642 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 106 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 163/1972

    Questione infondata
    28 novembre 1972

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 106, prima parte, del codice penale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. La norma dell'art. 106 cod. pen., secondo cui, in caso di amnistia, sopravvenuta alla condanna, si tiene conto di questa agli effetti della recidiva, appare in piena concordanza con l'art. 151 cod. pen., e, come questo, giustificata dalla sussistenza del presupposto del definitivo accertamento della colpevolezza, che manca nell'altro caso.

    Art. 3 cost. · Art. 106 c.p.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art106 · fonte del testo

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