Corte costituzionale

Sentenza n. 30/1964

Questione dichiarata infondata · depositata il 02/04/1964 · relatore Michele Fragali

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale:

a) degli artt. 488 e 613 del Codice di procedura penale; degli

artt. 1 e 4 del D.L. 9 aprile 1948, n. 486, e tabella ad esso allegata,

con le modificazioni di cui alla tabella A allegata alla legge 17

febbraio 1958, n. 59, in relazione al R.D. 23 dicembre 1865, n. 2701, e

successive modificazioni; degli artt. 123 (nn. 1, 2, 3, 4, 5), 124,

125, 126, 127, 128, 133, 142, primo capoverso, 154, primo capoverso,

del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, parzialmente sostituiti dagli

artt. 7, 8, 9, 10, 14 della legge 11 giugno 1962, n. 546; dell'art. 45,

n. 2, della tariffa A allegata al D.P.R. 25 giugno 1953, n. 492, e

successive modificazioni, di cui l'ultima con l'art. 3 della legge 5

luglio 1961, n. 564, in relazione alla legge 29 giugno 1882, n. 835;

dell'art. 22 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, modificato dall'art. 6

della legge 31 luglio 1956, n. 991;

b) dell'art. 198 del Codice penale, limitatamente all'ipotesi della

obbligazione per le spese processuali, e dell'art. 151, primo comma,

limitatamente alla esclusione dell'estinzione per amnistia della

condanna alle spese processuali, di cui alle parole "e, se vi è stata

condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna e delle pene

accessorie"; promosso con ordinanza emessa il 15 maggio 1963 dal

Pretore di Pieve di Cadore nel procedimento penale a carico di Sacco

Comis Dell'Osta Silvio e De Martin Del Zotto Valentino, iscritta al n.

141 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica, n. 201 del 27 luglio 1963.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 22 gennaio 1964 la relazione del

Giudice Michele Fragali;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - In sede di applicazione del D.P.R. 24 gennaio 1963, n. 5, che

concesse amnistia e indulto, il Pretore di Pieve di Cadore, con

ordinanza 15 maggio 1963, emessa nei confronti di Silvio Sacco Comis

Dell'Osta e di Valentino De Martin Del Zotto, ha proposto questione di

legittimità:

a) degli artt. 488 e 613 del Codice di procedura penale, e

conseguentemente degli artt. 1 e 4 del D.L. 9 aprile 1948, n. 486, e

tabella ad esso allegata, con le modificazioni di cui alla tabella A

allegata alla legge 17 febbraio 1958, n. 59, in relazione al R.D. 23

dicembre 1865, n. 2701, e successive modificazioni; degli artt. 123

(nn. 1, 2, 3, 4, 5), 124, 125, 126, 127, 128, 133, 142, primo

capoverso, 154, primo capoverso, del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229,

parzialmente sostituiti dagli artt. 7, 8, 9,10,14 della legge 11 giugno

1962, n. 546; dell'art. 45, n. 2, della tariffa A allegata al D.P.R. 25

giugno 1953, n. 492, e successive modificazioni, di cui l'ultima con

art. 3 della legge 5 luglio 1961, n. 564, in relazione alla legge 29

giugno 1882, n. 835; dell'art. 22 della legge 8 gennaio 1952, n. 6,

modificato dall'art. 6 della legge 31 luglio 1956, n. 991;

b) dell'art. 198 del Codice penale, limitatamente all'ipotesi della

obbligazione per le spese processuali, e dell'art. 151, primo comma,

limitatamente alla esclusione dell'estinzione per amnistia della

condanna alle spese processuali, di cui alle parole "e, se vi è stata

condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna e delle pene

accessorie".

La prima questione è stata sollevata con riferimento all'art. 53,

primo e secondo comma, della Costituzione e la seconda con riferimento

all'art. 3 della Costituzione stessa.

L'ordinanza è stata notificata agli interessati in data 24 e 27

maggio 1963 e al Presidente del Consiglio dei Ministri il 29 maggio

1963. È stata comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei

Deputati il 6 giugno 1963, e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della

Repubblica del 27 luglio 1963, n. 201.

2. - Sulla prima questione il Pretore, rifacendosi al sistema del

Codice di procedura penale, che pone a carico del condannato o del

querelante le spese del processo, a seconda che questo termini con una

sentenza di condanna o con una sentenza di assoluzione, ha rilevato che

le spese di giustizia sono da classificare fra quelle pubbliche di

interesse collettivo e perciò, in virtù dell'art. 53, primo comma,

della Costituzione, debbono essere poste a carico di tutti in ragione

della capacità contributiva di ciascuno, in modo che ad esse si faccia

fronte con i proventi di imposte e non con quelli delle tasse. Le tasse

di sentenza o di bollo, pur qualificate imposte, in realtà non lo

sono, perché vengono corrisposte da coloro che si trovano in una

relazione particolare con il servizio; i diritti dovuti ai cancellieri

e agli ufficiali giudiziari non possono essere addossati a chi è

tenuto al pagamento delle spese processuali; i contributi a favore

della cassa di previdenza per gli avvocati e i procuratori legali non

possono gravare su chi, essendo obbligato per le spese processuali, non

ha un interesse diretto al funzionamento dell'istituto, tanto più

quando la condanna è pronunziata con decreto penale, che è un'ipotesi

in cui, il più delle volte, la parte non avrà goduto di alcuna

assistenza legale.

Non ha importanza, secondo l'ordinanza, l'obiezione che le parti,

avendo dato occasione al processo, debbono sopportarne le spese: in

realtà gli oneri fiscali sono imposti quale mezzo per la copertura di

spese non destinate al singolo processo, e peraltro è discutibile che

l'attività esercitata nella definizione dei processi attenga soltanto

alla sfera di pertinenza dei singoli, esistendo un interesse generale

alla certezza del diritto e alla soluzione delle controversie.

Il Pretore ha ancora considerato che comunque non sarebbe mai

legittima una condanna del querelante alle spese del processo, perché

la norma che fa seguire la condanna per le spese alla condanna per il

reato dimostra che la prima è sanzione al pari della pena; per lo meno

la condanna del querelante non si giustifica quando manca il dolo o la

colpa.

L'ordinanza ha osservato altresì che la disciplina in vigore per

le spese processuali non si ispira al criterio della progressività

stabilito dal secondo comma dell'art. 53 della Costituzione, perché

le spese, se variano a seconda della natura degli atti processuali

compiuti, per ciascun atto sono determinate in un importo fisso o

comunque senza alcun rapporto con le condizioni patrimoniali

dell'obbligato.

3. - Sulla seconda questione il Pretore ha osservato che l'art. 198

del Codice penale non garantisce l'eguaglianza ai cittadini, perché

esso prevede un diverso trattamento a chi, al tempo dell'amnistia, è

condannato o imputato, per quanto la definizione o la pendenza del

processo derivi da fattori meramente casuali, che potrebbero anche

consistere nella maggiore o minore sollecitudine usata dal giudice

competente per il processo e quindi dal modo di organizzazione

dell'ufficio giudiziario.

4. - È intervenuta la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la

quale ha depositato deduzioni l'8 luglio 1963.

Essa, sulla prima questione, ha osservato che l'art. 53 della

Costituzione non pone particolari limiti alla sfera di applicazione

delle imposte e dei compensi che sono pagati per ottenere un servizio

speciale o divisibile, rimanendo così all'apprezzamento del

legislatore il determinare in quale misura debba farsi ricorso ai vari

tipi di proventi per sostenere il peso finanziario della gestione di un

pubblico servizio, ed essendo perciò legittimo che, per far fronte a

tale onere, si preveda anche l'obbligo di una contribuzione da parte di

chi venga a porsi con il servizio pubblico in particolare rapporto. Del

resto, soggiunge la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'art. 24

della Costituzione, prefissando la disciplina di appositi istituti

diretti ad assicurare ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi

davanti ad ogni giurisdizione, implicitamente ammette la possibilità

di imporre oneri particolari a carico delle persone che non si trovano

nello stato di indigenza, al fine di approntare i mezzi necessari al

funzionamento dei servizi giudiziari.

Non si possono opporre, secondo la stessa Presidenza, i principi di

uniformità e progressività del carico fiscale previsti nell'art. 53

della Costituzione, perché essi si riferiscono al sistema tributario

in generale e quindi non implicano che tutti i tributi debbano

singolarmente essere disposti in ragione delle capacità economiche dei

singoli contribuenti, né escludono la contribuzione indiretta, che

male si accorda con i principi predetti. Non ha poi senso, prosegue la

Presidenza del Consiglio, richiamarsi all'art. 53 predetto, che investe

situazioni diverse da quelle a cui sono riferibili i compensi

corrisposti a titolo di spese di giustizia.

Sulla seconda questione la Presidenza del Consiglio oppone che,

essendo l'obbligo di pagamento delle spese processuali collegato

all'esistenza di una sentenza di condanna passata in giudicato (art.

488 del Codice di procedura penale), è logico che esso venga meno solo

se è mancato l'accertamento definitivo della responsabilità penale.

Solo dopo la sentenza passata in giudicato interviene la convinzione

che il servizio è stato reso in relazione alla consumazione di un

illecito penale. Le situazioni del condannato e dell'imputato sono

diverse sia formalmente che sostanzialmente; e la diversità di

trattamento si giustifica ampiamente.

5. - All'udienza del 22 gennaio 1964 l'Avvocatura dello Stato ha

ribadito le proprie tesi. Considerato in diritto :

1. - Non è fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 488 e 613 del Codice di procedura penale, e di quelle altre

disposizioni indicate nell'ordinanza che determinano la nozione di

spese processuali penali e il loro ammontare.

Come esattamente rileva l'Avvocatura dello Stato, non v'è norma

costituzionale che garantisca la prestazione gratuita del servizio

giudiziario. Al contrario l'art. 24, terzo comma, della Costituzione,

con il fare obbligo di assicurare ai non abbienti i mezzi per agire e

difendersi davanti ad ogni giurisdizione, muove dal presupposto che sia

legittimo imporre oneri patrimoniali a carico di coloro nei cui

riguardi è esplicata una attività di giustizia. Dai quali oneri la

norma costituzionale non vuole, del resto, liberare gli indigenti in

modo assoluto, perché non vi si esclude che essi debbano rimborsare le

spese che lo Stato ha per loro anticipato ove il processo si risolva a

loro sfavore, non potendosi ritenere che l'esonero sia garantito pure

nel caso in cui si propongano azioni o difese che risultino prive di

fondamento: risponde, del resto, ad un principio di giustizia

distributiva che il costo del processo sia sopportato in definitiva da

chi ha reso necessaria l'attività del giudice ed ha perciò

occasionato la spesa implicata dal suo svolgimento, com'è per colui

che è colpito da una condanna penale.

Non è fondato assumere che le disposizioni delle leggi speciali

denunciate assieme agli artt. 488 e 613 del Codice di procedura penale,

in realtà, non riguardano il singolo processo. Senza che vi sia

bisogno di procedere ad indagini complesse basterà rilevare che, nello

stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia (e

l'esempio può desumersi da quello relativo all'esercizio in corso,

approvato con la legge 27 ottobre 1963, n. 1417), si distinguono le

spese di giustizia dalle altre inerenti alle esigenze generali

dell'Amministrazione giudiziaria; in modo che altro non concerne se non

le prime, e quindi le prestazioni inerenti al singolo processo, la voce

"recupero di spese giudiziarie", iscritta nello stato di previsione

dell'entrata del Ministero del tesoro senza dubbio in relazione a

quell'obbligo di cui il Pretore di Pieve di Cadore contesta la

legittimità (per l'esercizio in corso la voce è nel capitolo 171,

tabella A, dello stato di previsione approvato con legge 21 agosto

1963, n. 1197).

Va soggiunto che l'art. 53 della Costituzione, al quale unicamente

si rifà il Pretore suddetto, non si riferisce ai tributi giudiziari.

Avendo fatto richiamo alla capacità contributiva e alla progressività

rispettivamente come indice di imponibilità e come criterio di

imposizione, è intuitivo che esso ha avuto riguardo soltanto a

prestazioni di servizi il cui costo non si può determinare

divisibilmente. Non concerne perciò quelle spese giudiziarie la cui

entità è misurabile per ogni singolo atto, e che quindi possono

gravare individualmente su chi vi ha dato occasione; ed è richiamabile

solo per la spesa della organizzazione generale dei servizi giudiziari,

che è sostenuta dallo Stato nell'interesse indistinto di tutta la

collettività, e che, di conseguenza, indistintamente su tutta la

collettività deve gravare, in proporzione della capacità

contribuitiva di ognuno dei suoi membri.

E ciò a parte che l'art. 53 della Costituzione, come altre volte.

ha giudicato questa Corte (sentenza 15 marzo 1960, n. 12), incide sul

complesso del sistema fiscale, e non su ciascuno dei tributi; in modo

che non vieta né una singola imposizione ispirata a principi diversi

da quello della progressività, né che la spesa per i servizi generali

sia coperta da imposte indirette o da entrate che siano dovute

esclusivamente da chi richiede la prestazione dell'ufficio organizzato

per il singolo servizio o da chi ne provoca l'attività.

Non è pertanto utile obiettare, come fa il Pretore, che la

giurisdizione penale, oggetto della sua ordinanza, ha caratteristiche

del tutto distinte da quella civile e si esercita, più di questa,

nell'interesse generale: è importante, ai fini del controllo invocato,

l'avere accertato che le disposizioni denunciate non trovano contrasto

in alcuna norma della Costituzione. E rimane inoltre assorbito

l'assunto che sia incongrua la norma per cui, quando non v'è condanna,

le spese del procedimento penale debbano onerare il querelante (art.

382 del Codice di procedura penale); assunto, del resto, non

prospettato come oggetto di una specifica questione di legittimità

costituzionale, tanto vero che il Pretore non ha neanche chiarito come

la eventuale illegittimità di quella norma influisse sul

corrispondente obbligo del condannato. Solo su quest'obbligo era

rilevante il soffermarsi nella concreta occasione.

2. - Ugualmente senza giustificazione sono stati denunciati di

illegittimità costituzionale gli artt. 198 e 151, primo comma, del

Codice penale, nella parte in cui escludono che l'amnistia estingua

l'obbligazione del condannato al pagamento delle spese processuali.

Al Pretore, il quale oppone la violazione del principio di

eguaglianza statuito nell'art. 3 della Costituzione, è sfuggito che

una differenza esiste tra la ipotesi in cui l'amnistia interviene prima

della condanna e l'ipotesi in cui l'amnistia è concessa dopo. Nel

primo caso non è certo che la spesa del procedimento è stata

occasionata dall'imputato, ma, nel secondo caso, v'è in tal senso una

certezza che promana dal giudicato, e pertanto le due situazioni non

possono ragionevolmente essere regolate da norme identiche, e

ugualmente comportare l'esonero dall'obbligo di rimborso verso lo

Stato.

La responsabilità per le spese del processo penale non comporta, a

differenza di quanto ritiene il Pretore, una sanzione accessoria alla

pena; e perciò di questa non deve necessariamente seguire la sorte.

Accertato l'illecito, rimane affermato altresì che suo autore ha

costretto ad istituire il procedimento e ciò il basta per farne

gravare a suo carico il costo. Non conta che la condanna può

intervenire prima o dopo l'amnistia per circostanze estranee al

comportamento dell'imputato e, in particolare, a seconda che sia

sollecito o non lo sia il funzionamento dell'ufficio giudiziario che è

competente per il processo: individuata la ragione per cui, al tempo

dell'amnistia, il processo aveva potuto definirsi o era rimasto

pendente, non resta per ciò solo soppressa la realtà obiettiva

dell'esistenza o dell'inesistenza, in quel tempo, della sentenza di

condanna. Ed essendo tale realtà del tutto diversa in ciascuno dei due

casi, deve razionalmente ognuno di essi rispecchiare una diversità di

disciplina. Analogamente questa Corte non ha dato rilievo, agli effetti

dell'art. 3 della Costituzione (sentenza n. 171 del 12 dicembre 1963),

alla circostanza che, mentre colui il quale sia stato giudicato prima

del decreto di amnistia ha potuto soffrire in tutto o in parte la pena

alla quale sia stato condannato, nessuna pena sopporta invece chi venga

giudicato dopo quel decreto, anche se colpevole al pari del primo;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

proposte dal Pretore di Pieve di Cadore con l'ordinanza del 15 maggio

1963:

a) in riferimento all'art. 53, primo e secondo comma, della

Costituzione e in relazione agli artt. 488 e 613 del Codice di

procedura penale; agli artt. 1 e 4 del D.L.9 aprile 1948, n. 486, e

tabella ad esso allegata, con le modificazioni di cui alla tabella A

allegata alla legge 17 febbraio 1958, n. 59, in rapporto con il R.D. 23

dicembre 1865, n. 2701, e successive modificazioni; agli artt. 123 (nn.

1, 2, 3, 4, 5), 124, 125, 126, 127, 128, 133, 142, primo capoverso,

154, primo capoverso, del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229,

parzialmente sostituiti dagli artt. 7, 8, 9, 10 e 14 della legge 11

giugno 1962, n. 546; all'art. 45, n. 2, della tariffa A allegata al

D.P.R. 25 giugno 1953, n. 492, e successive modificazioni, di cui

l'ultima con l'art. 3 della legge 5 luglio 1961, n. 564, in rapporto

con la legge 29 giugno 1882, n. 835; all'art. 22 della legge 8 gennaio

1952, n. 6, modificato dall'art. 6 della legge 31 luglio 1956, n. 991;

b) in riferimento all'art. 3 della Costituzione e in relazione

all'art. 198 del Codice penale, limitatamente all'ipotesi della

obbligazione per le spese processuali, e all'art. 151, primo comma,

limitatamente alla esclusione dell'estinzione per amnistia della

condanna alle spese processuali, di cui alle parole "e, se vi è stata

condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna e le pene accessorie".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1964:30 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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