Art. 116 — Nuovo testo degli articoli 196 e 197 del codice penale

Gli articoli 196 e 197 del codice penale sono sostituiti dai seguenti: "Art. 196. - (Obbligazione civile per le multe e le ammende inflitte a persona dipendente). - Nei reati commessi da chi e' soggetto all'altrui autorita', direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorita', o incaricata della direzione o vigilanza, e' obbligata, in caso di insolvibilita' del condannato, al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta al colpevole, se si tratta di violazioni di disposizioni che essa era tenuta a far osservare e delle quali non debba rispondere penalmente. Qualora la persona preposta risulti insolvibile, si applicano al condannato le disposizioni dell'articolo 136". "Art. 197. - (Obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle multe e delle ammende). - Gli enti forniti di personalita' giuridica, eccettuati lo Stato, le regioni, le province ed i comuni, qualora sia pronunciata condanna per reato contro chi ne abbia la rappresentanza, o l'amministrazione, o sia con essi in rapporto di dipendenza, e si tratti di reato che costituisca violazione degli obblighi inerenti alla qualita' rivestita dal colpevole, ovvero sia commesso nell'interesse della persona giuridica, sono obbligati al pagamento, in caso di insolvibilita' del condannato, di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta. Se tale obbligazione non puo' essere adempiuta, si applicano al condannato le disposizioni dell'articolo 136".

Testo vigente dal 30 novembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art116 · fonte del testo

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