Corte costituzionale

Sentenza n. 40/1966

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/05/1966 · relatore Biagio Petrocelli

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 196 del

Codice penale, promosso con ordinanza emessa il 18 maggio 1965 dal

Pretore di Saluzzo nel procedimento penale a carico di Gerbaudo

Giuseppe, iscritta al n. 110 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 178 del 17 luglio 1965.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri:

udita nell'udienza pubblica del 16 marzo 1966 la relazione del

Giudice Biagio Petrocelli;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento per opposizione a decreto penale di

condanna davanti al Pretore di Saluzzo contro Gerbaudo Giuseppe,

imputato della contravvenzione di cui all'art. 121 del Codice stradale,

la difesa di Buniva Rodolfo, dichiarato civilmente obbligato per

l'ammenda, eccepiva la illegittimità costituzionale, in riferimento

all'art. 27 della Costituzione, dell'art. 196 del Codice penale,

concernente l'obbligazione civile per le ammende inflitte a persona

dipendente.

Il Pretore, ritenuta la questione non manifestamente infondata, con

ordinanza del 18 maggio 1965 sospendeva il giudizio e rimetteva gli

atti alla Corte costituzionale.

Il Pretore ravvisa nella responsabilità del civilmente obbligato

per l'ammenda una responsabilità penale oggettiva del terzo, in

contrasto con l'art. 27 della Costituzione, e ritiene che l'obbligo del

pagamento di una somma pari all'ammontare dell'ammenda inflitta al

colpevole sia una vera e propria pena.

L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 17 luglio 1965. Si è

costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato con atto depositato

in cancelleria il 21 giugno 1965.

L'Avvocatura dello Stato, facendo anche richiamo ai precedenti

storici, ai lavori preparatori del codice penale e alla dottrina,

rileva che l'obbligazione prevista dall'art. 196 ha carattere civile e

non può essere assimilata in alcun modo a una sanzione penale. Onde la

non configurabilità di un contrasto fra detta disposizione e l'art. 27

della Costituzione.

In questo senso appunto l'Avvocatura, dopo aver ricordato che

l'art. 196 è collocato nel titolo del Codice penale riservato alle

sanzioni civili, osserva che detta norma prevede l'obbligo di pagare

non l'ammenda, ma una somma pari all'ammontare di questa e stabilisce

che, in caso di insolvenza non solo del condannato ma anche del

civilmente obbligato, le norme in materia di conversione delle pene

pecuniarie si applicano solo al primo. Tutto ciò non senza

considerare, infine, che la responsabilità configurata dall'art. 196

concerne anche le persone giuridiche, secondo quanto è espressamente

preveduto dal successivo art. 197. Considerato in diritto :

L'affermazione del Pretore di Saluzzo secondo la quale l'obbligo

del pagamento della somma imposto dall'art. 196 del Codice penale al

civilmente obbligato per l'ammenda sarebbe una vera e propria pena,

conseguente a una responsabilità penale per fatto altrui è totalmente

priva di fondamento.

L'obbligo in questione è compreso dal Codice nell'ambito delle

sanzioni civili (titolo VII del libro b, ed è in rubrica qualificato

"obbligazione civile per le ammende inflitte a persona dipendente". Ma

anche a voler prescindere da questi dati classificatori, il testo

dell'art. 196 si esprime in tal modo da stabilire, senza possibilità

di dubbi, la natura meramente civile della obbligazione. Infatti,

essendo il pagamento della somma dovuto nel caso che il condannato

risulti insolvibile, ne consegue il carattere sussidiario di questa

misura, carattere che viceversa non può essere attribuito alla pena

proprio per la sua natura essenzialmente personale, che esclude la

possibilità di un suo trasferimento su altro soggetto.

L'art. 196 inoltre pone un altro elemento atto ad escludere il

carattere penale della obbligazione, e ciò con lo stabilire che la

somma è dovuta quando la persona rivestita dell'autorità, direzione o

vigilanza non debba essa stessa rispondere penalmente.

Ma il carattere civile della obbligazione è poi ribadito anche

nettamente dal secondo comma dell'art. 196, secondo il quale le

disposizioni dell'art. 136 del Codice penale, relative alla conversione

della pena pecuniaria in pena detentiva in caso di insolvibilità del

condannato, si applicano al condannato per la contravvenzione e non

anche alla persona preposta, quando anche questa risulti insolvibile.

Del carattere civile della obbligazione si ha infine piena conferma

dalla disposizione dell'art. 197 del Codice penale, il quale dispone

che la obbligazione al pagamento di una somma pari all'ammontare

dell'ammenda inflitta al colpevole è estesa, quando ci sia un rapporto

di dipendenza, anche alle persone giuridiche, le quali, come è ben

noto, sono prive di capacità di diritto penale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 196 del Codice penale sollevata dal Pretore di Saluzzo con

ordinanza del 18 maggio 1965 in riferimento all'art. 27, primo comma,

della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta. il 3 maggio 1966.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1966:40 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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