Art. 192 c.p. — Atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole dopo il reato
Gli atti a titolo gratuito, compiuti dal colpevole dopo il reato, non hanno efficacia rispetto ai crediti indicati nell'articolo 189.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930
Gli atti a titolo gratuito, compiuti dal colpevole dopo il reato, non hanno efficacia rispetto ai crediti indicati nell'articolo 189.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930
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Gli articoli che questa norma nomina.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Alla Commissione parlamentare parve che tutta la disciplina degli atti a titolo gratuito od oneroso compiuti dal colpevole prima o dopo il reato (articoli 192, 193, 194) dovesse essere lasciata al codice civile, per non pregiudicare la riforma di questo codice, specialmente in materia d'azione pauliana. Codesto timore non mi è parso fondato. Il legislatore civile provvederà in via generale come riterrà più opportuno; il codice penale si limita a disciplinare la materia speciale delle obbligazioni nascenti da quei torti civili che costituiscono anche reato. Rimandare al codice civile le disposizioni di cui si tratta significherebbe differire una riforma che ha carattere d'urgenza, e che è connessa strettamente con la materia penale. Conviene inoltre notare che il codice penale ha adottato regole più rigorose di quelle della comune azione pauliana, la quale, come è noto, praticamente è quasi sempre priva di utili effetti.
Relazione al Codice penale (1930), n. 98
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art192 · fonte del testo
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