Art. 168 c.p. — Revoca della sospensione
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[1]La sospensione condizionale della pena e' revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato:
[2]1° commetta un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, o non adempia gli obblighi impostigli;
[3]2° riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso.
[4]Qualora il condannato riporti un'altra condanna per una contravvenzione della stessa indole, anteriormente commessa, il giudice, tenuto conto dell'indole e della gravita' di essa, puo' revocare l'ordine di sospensione condizionale della pena.
Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 18 giugno 1970
