Art. 140 c.p. — Applicazione provvisoria di pene accessorie

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[1]Durante l'istruzione o il giudizio, il giudice puo' ordinare che l'imputato sia provvisoriamente sospeso dall'esercizio dei pubblici uffici, o di taluni fra essi, ovvero dall'esercizio di una professione o di un'arte, o della patria potesta' o dell'autorita' maritale, quando, avuto riguardo alla specie o alla gravita' del reato, ritenga che possa essere inflitta una condanna che importa l'interdizione dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione o la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte, ovvero la perdita o la sospensione dall'esercizio della patria potesta' o dell'autorita' maritale.

[2]Il tempo della sospensione provvisoria e' computato nella durata della pena accessoria.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 15 dicembre 1981

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 232/1976

    Altra decisione
    24 novembre 1976

    ordina che gli atti relativi alle ordinanze indicate in epigrafe Vengano restituiti ai tribunali di Larino, di Roma, di Como, di Benevento, di Crotone e di Lanciano, alla Corte d'appello di Venezia e alla Corte suprema di cassazione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1976. F.to: PAOLO ROSSI -…

    Art. 110 c.p. · Art. 45 Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi · Art. 32 cost. · Art. 41 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 78/1969

    Questione infondata
    11 aprile 1969

    La circostanza che, per brevità e comodità di espressione, i codici designano riassuntivamente nella rubrica dell'art. 140 C.P. e degli artt. 301 e 587 C.P.P., nonché nel testo dello stesso art. 301 e dell'art. 485 C.P.P., i provvedimenti di cui all'art. 140 del codice penale come applicazione provvisoria di pene accessorie, avendo riguardo alle analogie strutturali di quei provvedimenti con alcune tra le pene accessorie elencate nell'art. 19 dello stesso codice, non è da sola sufficiente a far concludere per la natura giuridica di vere e proprie pene delle misure così adottate, in quanto, quali che siano le denominazioni giuridiche adoperate nei testi legislativi, la determinazione della natura di un istituto è compito spettante all'interprete, mentre la nomenclatura legislativa può valere semmai come uno tra i vari elementi suscettibili di concorrere alla precisa individuazione del significato oggettivamente risultante dai testi medesimi.

    Art. 140 c.p. · Art. 27 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Durante l'istruzione o il giudizio il giudice può ordinare l'applicazione provvisoria, tra l'altro, della sospensione dall'esercizio della patria potestà (art. 140). Questa disposizione fu ritenuta eccessiva dalla Commissione parlamentare, perchè, a suo avviso, autorizza un giudizio anticipato e infrange il principio della presunzione di innocenza che accompagna il colpevole, quantunque si riconosca esservi leggi speciali che adottano il principio accolto dal progetto. Ho esposto largamente altrove le ragioni contro la pretesa presunzione d'innocenza dell'imputato. La scienza moderna ha ormai ripudiato questo principio, ed ha riconosciuto che il prevenuto, appunto perchè tale, non si presume nè innocente nè colpevole. La provvisoria sospensione dall'esercizio della patria potestà non deriva da una presunzione di reità, nè costituisce un giudizio anticipato, ma si fonda soltanto sulla necessità di evitare, in determinati casi, il pericolo derivante dalla continuazione di un'autorità, che non deve potersi esercitare sino a che non si è definitivamente giudicato sulla consistenza dell'accusa mossa all'imputato. Per analoghe ragioni le leggi sullo stato degli impiegati civili, quelle sullo stato degli ufficiali delle forze armate, quelle sull'esercizio di determinate professioni (avvocati, ecc.) prescrivono o consentono la così detta sospensione cautelare dall'impiego o dalla professione, appunto per evitare pericoli e inconvenienti facili ad immaginarsi. Or non vedo la ragione per la quale può sembrare eccessiva tale sospensione cautelare soltanto in relazione alla patria potestà, mentre questa implica rapporti di estrema delicatezza, ed esercizio d'autorità che può irrimediabilmente pregiudicare l'avvenire del minore che vi è soggetto, senza contare che assai male può esercitare la patria potestà chi è sospettato di certi reati e probabilmente si trova assoggettato alla detenzione preventiva o è latitante. D'altra parte si tratta di un provvedimento facoltativo, che il giudice può prendere «avuto riguardo alla specie o alla gravità del reato», e quando ritiene che possa essere inflitta condanna che importi la pena accessoria di cui si tratta. Nè in questa previsione può ravvisarsi un «giudizio anticipato», più di quello che sia, ad esempio, il rinvio a giudizio. Il progetto disponeva che il tempo della sospensione provvisoria dall'esercizio di pubblici uffici, di professioni, di arti, della patria potestà o dell'autorità maritale non dovesse computarsi nella durata della pena accessoria. Essendosi peraltro accolta la regola della detrazione del tempo della carcerazione preventiva dalla durata della pena detentiva, ritenni che, per uniformità di criteri e per coerenza di sistema, dovesse ammettersi il principio opposto a quello adottato dal progetto, e però, nel capoverso dell'articolo 140, si è stabilito che il tempo della sospensione provvisoria dall'esercizio di pubblici uffici, ecc., è computato nella durata della pena accessoria.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 72

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art140 · fonte del testo

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