Corte costituzionale

Ordinanza n. 94/1980

Altra decisione · depositata il 19/06/1980 · relatore Livio Paladin

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulla domanda di sospensione - in data 20 aprile 1980 -

dell'esecuzione della sentenza del Pretore di Augusta del 18 febbraio

1980, nella parte in cui ordina al Governo e all'Assemblea della

Regione Sicilia di sospendere Salvatore Placenti, assessore regionale

alla sanità e deputato dell'Assemblea regionale siciliana, dalle

funzioni governative e assembleari: sentenza in relazione alla quale la

Regione Sicilia ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti

del Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 24

aprile 1980 e depositato nella cancelleria della Corte costituzionale

il 29 successivo ed iscritto al n. 8 del registro ricorsi 1980.

Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1980 il Giudice

relatore Livio Paladin;

udito l'avvocato Silvio De Fina, per la Regione Sicilia.

Ritenuto che il pretore di Augusta, con sentenza datata 18 febbraio

1980, ha condannato Salvatore Placenti (assessore regionale alla

sanità e deputato dell'Assemblea regionale siciliana) alla pena di

mesi nove e giorni quindici di reclusione, nonché all'interdizione dai

pubblici uffici per la durata di un anno; ed ha ordinato altresì - in

applicazione degli artt. 140 c.p. e 485 c.p.p. - che il Placenti

venisse immediatamente e provvisoriamente privato dell'esercizio dei

pubblici uffici, comunicando pertanto la sentenza - "ai sensi e per gli

effetti dell'art. 587 c.p.p." - sia al Presidente dell'Assemblea

regionale sia al Presidente della Regione siciliana, con lettera

pervenuta alla Regione stessa il 28 febbraio 1980;

che la Regione ha quindi sollevato, con ricorso notificato il 24

aprile 1980, conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del

Consiglio dei ministri: adducendo che la predetta sentenza, là dove

ordina l'applicazione provvisoria della sospensione cautelare nei

confronti di un componente della Giunta e dell'Assemblea regionale,

violerebbe gli artt. 1, 3, 8, 9, 20 del relativo Statuto speciale,

nonché il principio della divisione dei poteri tra la giurisdizione

penale dello Stato e la funzione governativa e legislativa spettante

alla Sicilia;

che la ricorrente chiede inoltre la sospensione dell'esecuzione

della sentenza del pretore di Augusta, nella parte impugnata per

regolamento di competenza, sostenendo che essa comprometterebbe

"gravemente e irreparabilmente" prerogative costituzionali attribuite

alla Regione siciliana, alterando "la legittima composizione" degli

organi regionali di governo ed "esponendo al rischio di annullamento

giurisdizionale" i provvedimenti governativi e legislativi della

Regione medesima;

che nel giudizio non si è costituito il Presidente del Consiglio

dei ministri.

Considerato che Salvatore Placenti è stato sostituito quale

componente della Giunta (come la difesa regionale ha portato a

conoscenza della Corte, nella camera di consiglio del 5 giugno 1980);

sicché, sotto questo profilo, la misura provvisoriamente disposta dal

pretore di Augusta non determina un concreto ed attuale pregiudizio per

la Regione siciliana, cui la Corte debba porre rimedio pronunciandone

la sospensione;

che invece sussistono gravi ragioni, inerenti al funzionamento

dell'Assemblea regionale siciliana, per sospendere l'esecuzione

dell'atto impugnato, in quanto esso preclude provvisoriamente a

Salvatore Placenti l'esercizio delle funzioni di deputato regionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata ogni pronuncia sull'ammissibilità e sul merito del

ricorso indicato in epigrafe, sospende l'esecuzione della sentenza

pronunciata il 18 febbraio 1980 dal pretore di Augusta, nella parte in

cui ordina che Salvatore Placenti sia provvisoriamente privato

dell'esercizio del pubblico ufficio di deputato regionale.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1980.

F.to: GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - ANTONINO DE

STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:94 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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