Corte costituzionale

Sentenza n. 78/1969

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/04/1969 · relatore Vezio Crisafulli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 140 del

Codice penale e degli artt. 301 e 587 del Codice di procedura penale,

promosso con ordinanza emessa il 22 febbraio 1968 dal giudice

istruttore del tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di

Lambrilli Alvido ed altri, iscritta al n. 36 del Registro ordinanze

1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102 del

20 aprile 1968.

Visti gli atti di costituzione di Lambrilli Alvido e d'intervento

del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 20 marzo 1969 la relazione del

Giudice Vezio Crisafulli;

uditi l'avv. Domenico Marafioti, per Lambrilli, ed il sostituto

avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del

Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza emessa in data 22 febbraio 1968, il giudice

istruttore presso il Tribunale di Roma nel corso di un procedimento

penale a carico di Lambrilli Alvido ed altri, imputati di vari reati,

tra i quali quello di corruzione e di interesse privato in atti di

ufficio, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli

artt. 140 del Codice penale, 301 e 587 del Codice di procedura penale,

limitatamente alla disposizione sulla provvisoria sospensione

dall'esercizio dei pubblici uffici, per contrasto con la norma di cui

all'art. 27, capoverso, della Costituzione, secondo cui l'imputato non

è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Ritenuta la rilevanza della questione ai fini del decidere, posto

che il pubblico ministero aveva richiesto nei confronti del Lambrilli

che fosse ordinata la sospensione provvisoria dall'esercizio dei

pubblici uffici, il giudice a quo, pur avendo presente che la norma di

cui all'art. 140 del codice penale potrebbe interpretarsi, secondo

l'orientamento prevalente in dottrina, come una misura cautelare a

carattere processuale pienamente compatibile con la Costituzione,

osserva che la misura in esame è peraltro qualificata e raffigurata

come "pena provvisoria" non soltanto nelle rubriche (cfr. artt. 140 del

Cod. pen., già innanzi ricordato, 301, 400 e 485 del Cod. proc. pen.)

ma anche nel testo della legge (v. ancora l'art. 301 del Cod. proc.

pen.), per cui potrebbe sembrare una anticipata inflizione all'imputato

di quello stesso trattamento punitivo, che dovrebbe scaturire

esclusivamente da una sentenza irrevocabile di condanna; nessuna

concreta diversità di regime sarebbe data scorgere, infatti, tra

l'applicazione provvisoria e quella definitiva delle pene accessorie,

essendo persino prevista - anche nel primo caso - l'annotazione nella

scheda del casellario giudiziale (cfr. art. 587, ultimo comma, del

Cod. proc. pen.) che non è prevista per la custodia preventiva, vera e

propria misura processuale cautelare.

L'ordinanza è stata ritualmente comunicata e notificata, nonché

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102 del 20

aprile 1968.

2. - Si è costituita in giudizio la difesa del Lambrilli con

deduzioni depositate il 4 aprile 1968, seguite da memoria depositata il

27 febbraio 1969, ampliando gli argomenti, già dedotti nell'ordinanza

di rinvio, a sostegno della illegittimità costituzionale della

normativa denunciata; rilevando, inoltre, che la sospensione

provvisoria dall'esercizio dei pubblici uffici, applicata in pendenza

di giudizio, non risponderebbe ad alcun fine cautelare neppure in

riferimento alle esigenze processuali della acquisizione della prova e

dell'accertamento della verità e contrasterebbe anche con i principi

costituzionali del diritto di difesa in giudizio e con quello della

precostituzione del giudice (rispettivamente, artt. 24 e 25 della

Costituzione), per quanto non compresi nei termini della questione

così come prospettati dal giudice a quo. La parte privata conclude

chiedendo sia travolta nella declaratoria di incostituzionalità anche

la disposizione di cui all'art. 485 del Codice di procedura penale, che

consente l'applicazione della sospensione anzidetta anche con la

sentenza di condanna non ancora definitiva.

3. - È intervenuto in giudizio, con atto depositato il 9 aprile

1968, il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura dello Stato, deducendo che i provvedimenti interdittivi

di cui all'art. 140 del Codice penale non avrebbero il contenuto ed il

carattere proprio della pena, ma di una misura cautelativa, come la

carcerazione preventiva, che si limiterebbe a sospendere

provvisoriamente l'esercizio di certi diritti, che non potrebbero

essere tolti o diminuiti giuridicamente se non con la inflizione della

vera e propria pena interdittiva.

La equivalenza rispetto alla carcerazione preventiva sarebbe, del

resto, confermata dalla norma che, analogamente a quanto stabilito per

quella misura, dispone il computo del tempo della sospensione

provvisoria nella durata della pena accessoria. Ed ulteriore argomento

a favore di questa tesi si trarrebbe, dal punto di vista processuale,

dalla forma con la quale il provvedimento in questione è adottato: la

forma, cioè del decreto motivato, la cui immediata esecutività

deriverebbe appunto dalla sua natura provvisoria e cautelare, mentre la

sua annotazione nel casellario sarebbe da ricostruire come una anomalia

nel sistema, la cui ratio non sembra facilmente spiegabile,

insufficiente comunque da sola ad infirmare la validità dell'assunto

innanzi accennato. Per conseguenza, le conclusioni dell'Avvocatura

dello Stato si sostanziano in una richiesta di infondatezza della

questione in oggetto.

4. - Nella pubblica udienza la difesa del Lambrilli e l'Avvocatura

dello Stato hanno insistito nelle conclusioni già formulate. Considerato in diritto :

L'ordinanza propone il dubbio sulla legittimità costituzionale

degli artt. 140 del Codice penale e 301 e 587 del Codice di procedura

penale, "limitatamente alla sospensione provvisoria dai pubblici

uffici", che era la misura applicabile nella specie, basandosi

essenzialmente sulla locuzione usata dal legislatore, che, così nella

rubrica delle disposizioni denunciate, come anche, a volte, nel testo

di talune disposizioni, quali lo stesso art. 301 e l'art. 485 del

Codice di procedura penale, si riferisce ad una applicazione

provvisoria di "pene accessorie". Di qui il possibile contrasto con

l'art. 27, secondo comma, della Costituzione, secondo cui l'imputato

non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva.

Ma la questione non è fondata. La semplice circostanza che, per

brevità e comodità di espressione, i Codici designino

riassuntivamente i provvedimenti di cui all'art. 140 del Codice penale

come applicazione provvisoria di pene accessorie, avendo riguardo alle

analogie strutturali di quei provvedimenti con alcune tra le pene

accessorie elencate nell'art. 19 del Codice penale, non è da sola

sufficiente a far concludere per la natura giuridica di vere e proprie

pene delle misure così adottate.

Quali che siano le denominazioni giuridiche adoperate nei testi

legislativi, la determinazione della natura di un istituto è compito

spettante all'interprete, la nomenclatura legislativa potendo valere

semmai come uno tra i vari elementi suscettibili di concorrere alla

precisa individuazione del significato oggettivamente risultante dai

testi medesimi.

Ora, se ben si guarda alle finalità cui è preordinata la

disposizione dell'art. 140 del Codice penale ed ai caratteri che

contrassegnano le misure in esso previste, deve concludersi che si

tratta di misure cautelari, e non di sanzioni penali irrogate prima del

giudizio e quasi anticipandone i risultati. Le misure applicabili dal

giudice istruttore sono piuttosto assimilabili, da questo punto di

vista, alle misure di prevenzione, e questa Corte ha già avuto

occasione di affermare che l'applicazione di misure di prevenzione,

anche se restrittive della libertà personale, non contrasta con l'art.

27, secondo comma, della Costituzione (sent. 4 marzo 1964, n. 23;

sentenza 8 febbraio 1962, n. 6).

Ovviamente, prima di procedere all'applicazione di una delle misure

di cui all'art. 140, il giudice deve sommariamente valutare, tra

l'altro, il fumus boni juris dell'accusa, com'è appunto prescritto

dallo stesso art. 140 e com'è regola generale nel nostro ordinamento

processuale per qualsiasi specie di provvedimenti cautelari. Ma una

tale valutazione, che rappresenta comunque una garanzia per l'imputato

e non differisce qualitativamente da quelle previste negli artt. 252 e

374 del Codice di procedura penale ai fini della emissione di ordini o

mandati, nonché rispettivamente, del rinvio a giudizio, non viola la

presunzione di non colpevolezza enunciata nel secondo comma dell'art.

27 della Costituzione, per il suo carattere meramente delibativo in

ordine alla adozione o meno del provvedimento sospensivo e perché

destinata comunque ad esaurirsi in quel momento.

Carattere e finalità cautelari presenta altresì la iscrizione nel

casellario giudiziale della misura applicata, così com'è disposto

dall'art. 587, ultimo comma, del Codice di procedura penale, poiché

detta iscrizione realizza una forma di pubblicità necessaria per una

più efficace tutela degli interessi che lo stesso art. 140 tende a

proteggere. Certo, se, per assurda ipotesi, delle misure

provvisoriamente adottate dovesse restare traccia nel casellario anche

dopo che sia intervenuta una sentenza di proscioglimento, la norma

dell'ultimo comma dell'art. 587 non sarebbe compatibile con il

principio dell'art. 27 della Costituzione. Ma così non è, dal momento

che gli articoli 381, comma secondo, e 479, comma quinto, del Codice di

procedura penale, stabiliscono che le sentenze di proscioglimento

emesse in sede istruttoria e a seguito di dibattimento debbano ordinare

la cancellazione delle pene accessorie provvisoriamente applicate,

mentre poi il combinato disposto degli artt. 4 e 14, lett. f, del regio

decreto 18 giugno 1931, n. 771, contenente norme regolamentari per il

servizio del casellario giudiziale, provvede alle modalità per la

eliminazione dalla scheda dell'imputato della menzione del

provvedimento che era stato adottato nei suoi confronti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 140 del Codice penale, 301 e 587 del Codice di procedura

penale, sollevata con l'ordinanza del giudice istruttore del tribunale

di Roma del 22 febbraio 1968, in riferimento all'art. 27, comma

secondo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1969.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.

ECLI:IT:COST:1969:78 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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