Codice penale

Art. 139 c.p. — Computo delle pene accessorie

Nel computo delle pene accessorie temporanee non si tien conto del tempo in cui il condannato sconta la pena detentiva, o e' sottoposto a misura di sicurezza detentiva, ne' del tempo in cui egli si e' sottratto volontariamente all'esecuzione della pena o della misura di sicurezza.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 293/2008

    Questione inammissibile
    18 luglio 2008

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 139 cod. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma Cost., nella parte in cui "non consente, una volta espiata la pena principale, il differimento della pena accessoria della sospensione della patente di guida". Ed invero, l'addizione normativa richiesta dal giudice rimettente non costituisce una soluzione costituzionalmente obbligata, eccedendo, anzi, i poteri di intervento della Corte e incidendo in scelte affidate alla discrezionalità del legislatore. In particolare, il potere di differire l'esecuzione della pena accessoria non solo non si profila quale univoca risposta al dubbio di costituzionalità proposto, ma persino denuncia profili eccentrici rispetto ai principi ordinamentali che governano l'esecuzione della sanzione penale, giacché si traduce in un anomala prerogativa del giudice dell'esecuzione di paralizzare sine die l'applicazione di una pena definitivamente inflitta. Con la conseguenza che il petitum formulato risulta inadeguato rispetto al dubbio di costituzionalità proposto, pretendendo il giudice a quo di operare nel testo dell'art. 139 cod. pen. un'inserzione normativa di cui non vengono definiti i contorni e che non corrisponde al portato di tale disposizione, posto che essa si limita a regolare, nella lettura offertane dalla giurisprudenza, il coordinamento cronologico tra pena principale e pena accessoria, e non i poteri del giudice dell'esecuzione quanto a quest'ultima. Sulla compatibilità di una pena accessoria di tale genere con l'art. 27, comma terzo, Cost. (nel senso dell'infondatezza della questione di costituzionalità allora proposta), vedi, citata, sentenza n. 30/1972.

    Art. 139 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 73 Testo unico disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art139 · fonte del testo

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