Corte costituzionale

Sentenza n. 58/1982

Altra decisione · depositata il 25/03/1982 · relatore Alberto Malagugini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Sicilia contro il

Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 3 aprile 1981,

depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 9 aprile

1981, iscritto al n. 15 del registro ricorsi 1981, per conflitto di

attribuzione sorto a seguito del provvedimento del Giudice istruttore

del Tribunale di Patti in data 20 febbraio 1981, con il quale è stata

disposta la sospensione provvisoria dai pubblici uffici di Germana'

Antonino Maria, membro dell'Assemblea regionale;

udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1982 il Giudice relatore

Alberto Malagugini.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ricorso notificato il 3 aprile 1981, il Presidente della Giunta

Regionale Siciliana sollevava conflitto di attribuzioni contro il

Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo a questa Corte

l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento del giudice

istruttore presso il Tribunale di Patti in data 20 febbraio 1981, con

il quale era stata disposta - ai sensi dell'art. 140 c.p. - la

sospensione provvisoria dai pubblici uffici di Germana' Antonino Maria,

membro dell'Assemblea regionale, e demandata al P. M. l'esecuzione di

esso anche nei confronti dell'Assemblea medesima: provvedimento che ad

avviso del ricorrente era costituzionalmente illegittimo per violazione

degli artt. 1, 3, 8, 9 e 20 dello Statuto della Regione Sicilia nonché

"del principio della divisione dei poteri tra la giurisdizione penale

dello Stato e la funzione governativa e legislativa della Regione

siciliana".

Premesso di non voler contestare la giurisdizione del giudice

penale su membri dell'Assemblea né il connesso potere di far valere

anche nei loro confronti eventuali giudicati - nel qual caso

l'inabilitazione all'esercizio di pubbliche funzioni discende dalla

legge - il Presidente della Giunta osservava però che nel caso in

questione la estromissione dall'Assemblea di un suo membro avveniva per

effetto di un provvedimento cautelare (tale definito con sentenza di

questa Corte n. 78 del 1969) di natura sostanzialmente amministrativa,

della cui esecuzione l'Assemblea stessa era resa responsabile coatta.

Il potere del giudice penale veniva cioè trasferito dalla sfera

giuridica dell'imputato - cui non può ordinarsi, perché tuttora

capace, di astenersi dall'esercizio del pubblico ufficio - a quella

dell'organo legislativo (e/o dell'organo di governo, ove si fosse

trattato di un membro della Giunta); organo che veniva così costretto

ad alterare la propria struttura adottando un provvedimento di

provvisoria espulsione in esecuzione dell'ordine impartitogli (art. 587

c.p.p.).

Dopo aver segnalato - richiamando anche la sentenza n. 81 del 1975

di questa Corte - la pericolosità di simili conseguenze, il ricorrente

sosteneva trattarsi di un provvedimento incompatibile con le

prerogative costituzionali dell'Assemblea, non essendo nel nostro

ordinamento, costituzionale previsto "sotto alcuna forma l'esercizio

della giurisdizione penale acarico degli organi legislativi (e di

governo) come tali, cioè in quanto istituzioni politiche globali

costituzionalmente ordinate"; e dovendo il termine "pubblici uffici" di

cui all'art. 140 c.p. - da interpretare in armonia e non in contrasto

con le norme costituzionali - essere inteso come riferentesi ai soli

uffici amministrativi. Tale norma non potrebbe quindi essere applicata

all'Assemblea regionale siciliana, che "non è soggetta ad interventi

coattivi di un organo esterno e non può subire mutamenti istituzionali

se non per ragioni costituzionali ed in forza di disposizioni

costituzionali; quali quelle indicate dallo Statuto a causa e

giustificazione dello scioglimento dell'Assemblea (e della conseguente

caduta del governo regionale) (art. 8 Stat. Sic.)".

A sostegno, infine, dell'istanza di sospensione, il ricorrente

deduceva che il provvedimento era tale da comportare "un rischio di

grave e irreparabile danno per l'espletamento della funzione

legislativa della Regione siciliana, in quanto altera la legittima

composizione dell'organo legislativo regionale, esponendo al rischio di

annullamento giurisdizionale (in sede costituzionale e non) i

provvedimenti legislativi adottati dalla Regione siciliana dopo la

estromissione coatta dell'on. Germana' dall'Assemblea". Considerato in diritto :

1. - Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, promosso

dal Presidente della giunta regionale siciliana, nei confronti del

Presidente del Consiglio dei ministri, si nega che spetti al G. I. del

Tribunale di Patti quale organo giurisdizionale dello Stato, di

ordinare la sospensione cautelare di membri della Assemblea regionale

siciliana e si chiede che questa Corte annulli l'ordinanza del 20

febbraio 1981 di quel giudice istruttore nella parte in cui dispone la

sospensione provvisoria ex art. 140 c.p. del sig. Germana' Antonino

Maria da tutti i pubblici uffici e quindi anche da quello di membro

dell'Assemblea regionale.

Il ricorso, tempestivamente proposto ed ammissibile, in quanto

ricorrono i richiesti requisiti soggettivi ed oggettivi, merita

accoglimento. Ciò per le ragioni medesime sviluppate da questa Corte

con la sentenza n. 183 del 1981, con la quale è stata decisa la

fattispecie per questa parte del tutto identica riguardante altro

provvedimento giurisdizionale adottato anche esso ex art. 140 c.p. nei

confronti di un deputato regionale siciliano.

Alle argomentazioni in quella sede svolte e qui confermate si può

ora aggiungere che, con la legge 24 novembre 1981 n. 689 (art. 124) è

stato sostituito interamente il testo, tra gli altri, dell'art. 140 del

codice penale che, nella formulazione ora vigente, al secondo comma,

recita "La sospensione provvisoria (dai pubblici uffici) non si applica

agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare". Il

legislatore, cioè, ha esteso ad un'area più ampia di quella

costituzionalmente imposta, ma nella quale è sicuramente compreso

l'ufficio pubblico di deputato o consigliere regionale, di regioni a

statuto differenziato o ordinario, l'inapplicabilità della misura

cautelare della sospensione provvisoria dagli uffici medesimi.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che non spetta agli organi giurisdizionali dello Stato la

facoltà di sospendere provvisoriamente dal loro ufficio - in

applicazione degli artt. 140 cod. pen. e 485 cod. proc. pen., nei

testi vigenti prima dell'entrata in vigore della legge 24 novembre

1981, n. 689 (artt. 124 e 133) - i deputati dell'Assemblea regionale

siciliana; e di conseguenza annulla l'ordinanza del G. I. del Tribunale

di Patti, resa in data 20 febbraio 1981, nella parte in cui ordina che

Antonino Maria Germana' sia provvisoriamente privato dell'esercizio del

pubblico ufficio di deputato regionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE

- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:58 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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